Art. 177 ~ Circolazione in Emergenza ~ CODICE DELLA STRADA

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  • Опубликовано: 9 май 2024
  • 📝 STUDIARE IL CODICE STRADALE 📝
    👮 Art. 177 Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze. 👮
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    PS: i lampeggianti di emergenza in Italia sono blu, lo so, ma visivamente nella copertina del video mi piaceva di più il rosso 😅

Комментарии • 5

  • @a320wolf
    @a320wolf 2 месяца назад

    Buongiorno, se non ricordo male è fatto divieto - vi è anche una circolare del ministero - utilizzare le cosiddette luci da crociera blu fisse durante la marcia, anche se di fatto tutti le utilizzano. Cosi come da cds è vietato circolare solo con i lampeggianti attivi ma senza dispositivo acustico, fatta eccezione in autostrada. Quando poi ti dicono che le forze dell'ordine possono perché hanno autorizzazioni speciali, mi risulta che nessun ente può essere al di sopra della legge (citazione che mi fece un ispettore di polizia giudiziaria). Il discorso di non voler disturbare gli altri con l'inquinamento acustico non regge perché se succede un incidente sono cavoli amari. Concordo che ha una sua logica, ci mancherebbe, ma se le forze dell'ordine necessitano di tale utilizzo allora che lo Stato modifichi il cds. La mia non vuole essere una polemica perché sono il primo che si sposta e fa strada appena vede un veicolo in emergenza anche solo con in lampeggianti attivi. La modifica al cds deve essere fatta x tutelare correttamente tutti

    • @codicedellastradaitaliano
      @codicedellastradaitaliano  2 месяца назад

      Il dispositivo a luce fissa blu non rientra nell'art. 177, che parla di "luce lampeggiante blu". Dunque non esiste una legge che vieti l'utilizzo della luce fissa blu, che in questo modo viene così assimilata a un dispositivo di illuminazione del veicolo (e non supplementare di allarme in quanto non lampeggiante).
      Il 177 sanziona l'abuso di sirena e/o lampeggianti. Si configura l'abuso qualora vengano attivati senza che ricorrano servizi urgenti di istituto.
      Nessuna legge vieta di utilizzare i soli lampeggianti, senza dispositivo acustico, purché appunto ricorrano servizi urgenti di istituto, tuttavia essi soltanto non configurano la guida in emergenza.
      Ciò non significa che gli altri conducenti non debbano "lasciare passare", ma soltanto che non sarebbero sanzionabili se non lo facessero (finché non venga attivato anche il dispositivo acustico).
      Sul discorso inquinamento acustico era per dire che, nella pratica del servizio, non si vuole mettere in allarme tutta la popolazione se se ne può fare a meno, non si preoccupi che se poi l'auto davanti non si sposta, la polizia attiva pure la sirena, a meno che proprio non voglia farsi sentire da un veicolo o un soggetto che magari sta cercando di raggiungere, per evitare che si dia alla fuga.

  • @easytofire
    @easytofire 4 дня назад

    Ciao, in caso di violazione del suddetto articolo 177, comma 3, per intenderci, può subentrare una denuncia penale?

    • @codicedellastradaitaliano
      @codicedellastradaitaliano  4 дня назад

      Domanda interessante, non ho mai sentito di casi simili, ma a rigor di logica nel caso non si ceda il passo a un veicolo in emergenza, si potrebbe configurare il reato di interruzione di pubblico servizio (340 cp). Se ad esempio si impedisce o si intralcia un veicolo di polizia in emergenza impedendo così la prevenzione o repressione di un reato, si potrebbe configurare il 378 cp (favoreggiamento)... Però mi sa che siamo nella fanta-giurisprudenza 😂 e mi sono divertito a provare a rispondere... Tendenzialmente la risposta è no, a meno che l'intralcio al veicolo in emergenza non sia volontario.