Separazione e divorzio breve: una guida rapida

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  • Опубликовано: 28 июл 2024
  • In questo video, l'Avvocato Graziella Sangrigoli del Foro di Catania, illustrerà i caratteri fondamentali del procedimento di separazione e di divorzio breve, requisiti, costi e finalità.
    Il D.L. 132/2014, ha previsto forme semplificate con le quali i coniugi possono separarsi o divorziare.
    Queste forme semplificate sono alternative a quelle tradizionali sopra descritte, e hanno in comune il raggiungimento di un accordo tra le parti, senza la necessità dell’intervento giudiziale.
    I coniugi possono concludere direttamente l’accordo davanti all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza di uno di loro o di quello ove è stato iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.
    I coniugi, però, possono concludere questo accordo, senza avvalersi dell’assistenza di un avvocato, solo a determinate condizioni, e cioè:
    1. Se non hanno figli minori, o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti;
    2. Se l’accordo non contiene patti di trasferimento patrimoniale.
    Altra forma semplificata per il raggiungimento dell’accordo è quello di stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
    Questo tipo di accordo, invece, può contenere patti con i quali si trasferiscono immobili o diritti reali.
    I coniugi, per concludere questo accordo:
    1 devono essere assistiti almeno da un avvocato per parte;
    2 deve essere dato atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare;
    3 deve esser dato atto che gli avvocati hanno informato le parti dell’importanza per il figlio minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.
    Giunti all’accordo, occorre avere riguardo se vi siano o no figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.
    In presenza degli stessi, l’accordo deve essere trasmesso, entro 10 giorni, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.
    Il Procuratore, se autorizza l’accordo, comunica agli avvocati il relativo provvedimento.
    Se il Procuratore non autorizza l’accordo  lo trasmette al presidente del tribunale il quale fissa la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.
    In mancanza di figli minori o maggiorenni incapaci ecc.., l’accordo deve essere trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, se non ravvisa irregolarità comunica agli avvocati il nulla osta.
    Ottenuto il nulla osta o il provvedimento autorizzativo, gli avvocati devono entro 10 giorni, trasmettere l’accordo, in copia autentica, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.
    Se gli avvocati delle parti omettono la trasmissione del predetto accordo, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro 10mila, in caso di violazione.
    Per info: AVVOCATO GRAZIELLA SANGRIGOLI - sangrigoligrazia@gmail.com 3471242493 , web: www.avvocatocivile.catania.it/

Комментарии • 4

  • @lionellopontoni89
    @lionellopontoni89 10 месяцев назад

    Grazie per la chiarezza.

  • @fabiocantarella
    @fabiocantarella 8 месяцев назад

    Bravi, davvero molto chiari!

  • @daviderossi4138
    @daviderossi4138 2 года назад +1

    Fatele più spesso queste dirette. Anzi, sarebbe più utile vedere il vostro video mentre fate le video lezioni. Contenuti di livello, bravissimi e grazie

  • @vincenzorusso7675
    @vincenzorusso7675 9 месяцев назад

    Audio basso