I COMPENSI di DIRITTO D'AUTORE e la REGOLA del 60/40 - Fisco & Copyright

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  • Опубликовано: 18 окт 2024

Комментарии • 33

  • @algrameno2476
    @algrameno2476 5 месяцев назад +1

    Grazie mille molto chiaro.
    Il video sul contratto di regia che cita al minuto 4:55 però non è stato mai pubblicato?

  • @jmusicweb
    @jmusicweb 5 месяцев назад

    Complimenti Avv. per come ha trattato l'argomento, sul quale ragioniamo da mesi con vari consulenti. Un dubbio: sotto la definizione di "diritti d'autore, di immagine e di replica", ricade il caso in cui musicisti eseguono opere altrui (quindi non si configurano stricto sensu come autori), ma la loro performance è soggetta contrattualmente alla facoltà del produttore degli eventi di videoregistrare e utilizzare il materiale ai fini promozionali? Sono, quindi, A.I.E. le cui esibizioni pubbliche possono essere riprese, utilizzate e replicate. Grazie

    • @DirittodautoreIt
      @DirittodautoreIt  5 месяцев назад +1

      Grazie. Per fissare la performance ("prestazione artistica" secondo il linguaggio della legge sul diritto d'autore) è necessaria l'autorizzazione dell'artista, ex artt. 80 e ss. della legge sul diritto d'autore. Siamo nell'ambito dei diritti connessi al diritto d'autore (Titolo II della legge sul diritto d'autore). In sostanza, il produttore non ha "facoltà" di videoregistrare, deve avere una autorizzazione.

  • @marcellogorielettrodisagio6640
    @marcellogorielettrodisagio6640 4 месяца назад

    Salve, sono un musicista compositore per spettacoli teatrali, e spesso mi capita di lavorare autonomamente a musiche che poi vengono utilizzate negli spettacoli. Ho da poco aperto partita iva, e mi chiedevo: anche nel caso specifico del mio lavoro devo attenermi alla regola del 60/40, dividendo quindi fra prestazione d'opera (composizione e montaggio musicale) e relativa cessione di diritti di sfruttamento economico? Relativamente alla fattura, poi: conviene inserire le due diverse prestazioni come due righe della stessa fattura (anche per rendere più facile la determinazione della giusta proporzione fra le due), oppure conviene fatturare separatamente le prestazioni d'opera e le relative cessioni di diritto di sfruttamento economico? Grazie mille del tempo che eventualmente vorrà dedicarmi, i suoi video sono preziosi!

    • @avvgiovannidammassa
      @avvgiovannidammassa 4 месяца назад +1

      Salve, se è in regime forfetario conviene applicare la regola solo per non versare ritenute previdenziali sul 40% del compenso, se non si vuole versarle, ovviamente, poiché fiscalmente conviene lasciare tutto nel forfetario (video qui: ruclips.net/video/J8OSJSZAyus/видео.htmlsi=wN3WdktijVuIVD_3).
      Consiglio sempre di fare delle proiezioni su Excel per vedere cosa conviene. Si può poi inserire il tutto in un unico documento fiscale, o anche dividere in due documenti, come si ritiene più conveniente. Grazie

  • @davidelafrancesca5191
    @davidelafrancesca5191 3 месяца назад

    Buongiorno Avvocato, il video è utilissimo.
    Solo una cosa non mi è abbastanza chiara. Nel caso di attività esercitata professionalmente, dando per certo che solo il 60% della prestazione viene assoggettata ad Enpals (essendo effettuata una ritenuta del 9,19%), il restante 40% oggetto di cessione dei diritti deve essere assoggettato a Gestione Separata?
    A mio parere no, in quanto la legge finanziare del 2003 stabilisce “i compensi per la cessione dello sfruttamento del diritto d’autore, di immagine e di replica rimangono esclusi dalla base contributiva e pensionabile fino al limite del 40 per cento…”
    Cordiali saluti

    • @DirittodautoreIt
      @DirittodautoreIt  3 месяца назад

      Buongiorno, grazie. La risposta è no, perché sono compensi non soggetti a ritenuta previdenziale, poiché non c'è nessuna norma che la prevede, salvo quanto disposto dall'art. 3 del Dlcps 708/1947 per la contribuzione ex Enpals, oggi INPS FPLS. E poi si avrebbe una doppia contribuzione previdenziale che non ha senso.

    • @davidelafrancesca5191
      @davidelafrancesca5191 3 месяца назад

      @@DirittodautoreIt Dunque, nella fattispecie in cui i compensi per diritto d’autore costituiscano una componente di reddito autonomo professionale (quadro RE) assumerebbero rilevanza ai fini contributivi con conseguente assoggettamento alla gestione separata, tuttavia questo varrebbe solo nel caso in cui la prestazione non sia soggetta ad Enpals né ad altra cassa, corretto?
      Nel caso in cui il professionista è iscritto ad Enpals, il 60% viene assoggettato a quest’ultima e il 40% rimane esente ai fini della Gestione Separata in quanto rientrerebbe all’interno dell’esenzione prevista dalla normativa Enpals?

    • @DirittodautoreIt
      @DirittodautoreIt  3 месяца назад

      @@davidelafrancesca5191 i proventi per diritto d'autore e anche per le invenzioni hanno un quadro specifico, che è l'RL, per cui non vanno nel quadro RE. Possono anche non costituire una componente del reddito autonomo professionale ma un reddito diverso, tanto che hanno un rigo tutto loro nella dichiarazione dei redditi. Riguardo la previdenza, non ho scritto che c'è una esenzione, ma che manca una previsione normativa di contribuzione, dalla quale consegue che gli autori non hanno una pensione, a meno che non rientrino in quelle figure indicate dal già citato art. 3 del Dlcps 708/1947.

  • @StefanoKer
    @StefanoKer 3 года назад

    Video utilissimo... Ma una cosa ancora non mi è chiara: ho caricato i videoclip di miei canzoni, senza edizioni, con deposito SIAE, su RUclips... Devo rivendicare i diritti d'autore, compilando il modulo? Grazie

    • @DirittodautoreIt
      @DirittodautoreIt  3 года назад +1

      grazie 🙏🙏🙏. Per rispondere alla domanda, YT ha una licenza con SIAE e invia un report con i titoli delle opere musicali utilizzate, che serve a SIAE poi per rendicontare. Quindi sotto questo profilo non c'è bisogno di fare niente, salvo accertarsi che autore/compositore e titolo siano ben identificati nella pagina di pubblicazione del video. La pubblicazione dei videoclip è diretta o avviene tramite un aggregatore? In questo secondo caso sicuramente ci saranno dei dati identificati ben strutturati, e anche un codice ISRC assegnato al video.
      Se invece parliamo di monetizzazione YT tramite ContentID, il discorso è un altro e non riguarda tanto l'uso dell'opera musicale (di cui si occupa SIAE), ma del fonogramma e del videogramma, che saranno monetizzati separatamente.
      Bisogna perciò avere chiara la distinzione tra opera musicale e fonogramma (che contiene la fissazione di una esecuzione di un'opera musicale). Significa che le fonti di guadagno sono separate: per l'opera ci pensa la SIAE, per il fonogramma e il relativo videogramma (il videoclip) ci pensa l'aggregatore (se distribuiti tramite quest'ultimo), oppure, se distribuiti direttamente (pubblico io personalmente il mio video sul mio canale YT), allora mi regolo direttamente con la piattaforma. Spero sia tutto chiaro.

    • @DirittodautoreIt
      @DirittodautoreIt  3 года назад +2

      aggiungo: attenzione attenzione, la regola del 60/40 vale solo per i compensi di diritto d'autore (p.e. quelli che arrivano da SIAE), non per le royalties discografiche, che sono invece compensi per l'esercizio di diritti connessi al diritto d'autore, quelle vanno con il regime fiscale ordinario (ritenuta d'acconto, oppure IVA forfettaria od ordinaria, ecc.).

  • @lilicadavidgioiartacrilico555
    @lilicadavidgioiartacrilico555 2 года назад

    Grazie 🙋‍♀️

  • @marcobarone8548
    @marcobarone8548 Год назад

    Buonasera e complimenti, innanzitutto, per il lavoro svolto e per la chiarezza dei contenuti.
    Cercando di dipanarmi nel ginepraio generato dal susseguirsi di norme e circolari INPS, c’è ancora una questione che non mi è completamente chiara: ovvero, come è inquadrata, da un punto di vista previdenziale, la posizione di un autore (es. compositore professionista inscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo exEnpals) all’interno di un contratto di edizione, supponendo, ad esempio, che l’opera non sia stata commissionata ad hoc, ma sia stata creata indipendentemente, in passato, e successivamente ceduta?
    Da quanto mi risulta, a giudizio dell’INPS il reddito per lo sfruttamento economico del diritto di autore risulta soggetto ad imposizione previdenziale se questo viene percepito nell’esercizio abituale - ancorché non esclusivo - di arti e professioni; pertanto apparentemente sembrerebbe che:
    A. Se l’autore non esercita abitualmente arti o professioni, allora, in astratto, da non debba versare nulla;
    B. Se, di contro, suddetta attività è abituale allora la sua cessione sarà soggetta a contribuzione (sembrerebbe dunque che in questo caso si sottintenda che c’è sempre una parte di prestazione).
    Ma a questo punto allora la domanda è: su cosa calcolo la contribuzione?
    Potrebbe infatti accadere che, rimanendo nell’esempio del contratto di edizione, l’editore nulla corrisponda all’atto delle sottoscrizione del contratto, risolvendosi il pagamento dei compensi a favore dell’autore unicamente nelle royalties percepite tramite SIAE.

    • @DirittodautoreIt
      @DirittodautoreIt  Год назад +1

      Buongiorno e grazie per i complimenti. In generale, l'autore non applica trattenute previdenziali semplicemente perché non c'è una un sistema di previdenza previsto per gli autori delle opere dell'ingegno. Se l'autore rende anche le prestazioni "lavorative" elencate nel dlcps 708/1947 e successive modifiche, in sostanza in ambito dello spettacolo, allora entra nel sistema previdenziale del Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo ex ENPALS (vedi art. 3 www.inps.it/docallegati/Mig/Enpals/archivio/normativa/normativa-istituzionale/1947/NRIF_1947_708.pdf).
      Ci sono casi in cui invece dove l'abitualità dell'esercizio della professione di autore -> vedi il caso dei giornalisti, fa si che tale attività sia soggetta a contribuzione previdenziale, si applichi l'IVA quantomeno sul 60% del compenso ricevuto (il restanto 40% può essere considerato per cessione diritto d'autore, a fronte di un contratto scritto).
      Se l'opera è creata su committenza, secondo me il compenso iniziale deve comprendere una quota (max 60% del totale) per la prestazione professionale/intellettuale, soggetta a fiscalità e previdenza ordinaria, l'altra quota invece è corrisposta per cessione/concessione diritti d'autore, e le royalties che maturano nel tempo, successivamente, possono essere considerate tutte come compenso diritto d'autore.
      Nel caso in cui l'opera preesistesse prima della cessione, ovvero nel caso non sia il risultato di una committenza, allora il compenso può essere considerato 100% come cessione/concessione diritto d'autore. Personalmente la penso così. Cordiali saluti

  • @thelittleorchestra6942
    @thelittleorchestra6942 Год назад +1

    Salve, volevo porle un quesito: Se si cedono i diritti ad un publisher (estero) e poi la musica viene utilizzata su un trailer o un tv spot (di un film) e il publisher gira la parte di royalties (50%) all'autore, in quel caso si può usufruire dell'agevolazione, giusto ?!

    • @DirittodautoreIt
      @DirittodautoreIt  Год назад +1

      Salve, premesso che l'agevolazione vale solo per la parte editoriale - diritto d'autore - e non per la parte master - diritto connesso -, in caso di compensi provenienti dall'estero bisogna vedere se si tratta di paese UE o Extra UE, perché le regole fiscali sono diverse. Per esempio, in caso di paese extra UE (come gli Stati Uniti), bisogna verificare se esiste una convenzione fiscale per evitare la doppia imposizione, perché se non c'è, la trattenuta viene operata nel paese di origine prima del pagamento all'avente diritto; se invece la convenzione c'è, come nel caso degli Stati Uniti, l'avente diritto riceverà il 100% del compenso senza trattenute, poi in sede di dichiarazione fiscale si andrà a pagare le tasse sull'imponibile effettivo (60% o 75% in caso di proventi diritto d'autore, 100% in caso di proventi diritti connessi).

    • @VittorioIannucci
      @VittorioIannucci 10 месяцев назад

      ​@@DirittodautoreItanche io ho lo stesso tipo di dubbio.
      È prevista un'aliquota fissa al 20% sul 75% dopo i 35 anni o è variabile a scaglioni di reddito?

    • @DirittodautoreIt
      @DirittodautoreIt  10 месяцев назад

      @@VittorioIannucci il 20% è la ritenuta d'acconto, le aliquote irpef sono quelle ordinarie. Un esempio per capire: guadagno 50.000 euro di imponibile, mi sarà corrisposta la somma di 42.500 euro, in quanto 7.500 euro rappresentano la ritenuta d'acconto sul 75% di 50.000, e sono corrisposti direttamente allo Stato. Dopodiché, l'imponibile di € 37.500 (75% di 50.000) sarà sottoposto a tassazione secondo le seguenti aliquote: 1° scaglione > redditi fino a 15 mila euro: Aliquota Irpef 23% 2° scaglione > redditi da 15.000,01 a 28 mila euro: Aliquota Irpef 25% 3° scaglione > redditi da 28.000,01 a 50 mila euro (tieni conto che nel 2024 queste aliquote cambieranno).
      Dal totale che ne deriva, dovrò sottrarre la r.a. di 7.500 euro già corrisposta, se l'importo da pagare è superiore si provvederà a saldare la differenza, se è inferiore, risulterà un credito a mio favore. Spero sia tutto chiaro.

    • @VittorioIannucci
      @VittorioIannucci 10 месяцев назад +1

      @@DirittodautoreIt Chiarissimo, grazie!

    • @DirittodautoreIt
      @DirittodautoreIt  10 месяцев назад +1

      @@VittorioIannucci ottimo!

  • @duty9556
    @duty9556 Год назад

    Buongionro, se creo libri che poi pubblico su amazon. Amazon mi paga una percentuale sulla vendità le cosidette royalties. La mia domanda è se devo fare la partita Iva, anche se guadagno poco tipo 2000/3000€ annui? c' è da aggiungere che Amazon ti fa pagare per fare pubblicità dei libri.

    • @DirittodautoreIt
      @DirittodautoreIt  Год назад +1

      Buongiorno, in questo caso Amazon dovrebbe pagare i compensi come compensi per licenza diritto d'autore, come si ricava dai termini del servizio KDP, che sono pubblicati qui: tinyurl.com/ykbeemar. Di conseguenza la PIVA non sembrerebbe necessaria.

    • @SampeiYx
      @SampeiYx Год назад

      @@DirittodautoreIt Alcuni portali online sostengono che in questo caso serva la P.Iva perché è solo un contratto di distribuzione. Il diritto di distribuzione non è comunque uno dei diritti patrimoniali afferenti al diritto d'autore? In riferimento al contratto come può quello essere un contratto di semplice distribuzione, visto che la piattaforma ha controllo anche sulla produzione, prezzo, su eventuali modifiche, pubblicità, vendita e concessioni in licenza a terzi ma soprattutto visto che l'autore non fornisce nulla da distribuire se non un semplice manoscritto in formato digitale?
      Altri tributaristi sostengono invece che concedendo i diritti patrimoniali come al punto 5.5 del contratto da lei linkato e in quanto l'autore non effettua nessuna attività commerciale (perché sia la produzione, che la vendita, quanto la distribuzione sono effettuati dalla piattaforma che infatti riconosce una royalty al netto dell'iva.) non c'è bisogno di P.Iva e possono essere inquadrati fiscalmente come introiti derivanti da sfruttamento opere di ingegno. Va inoltre precisato che oltre a questo la piattaforma offre le opere caricate dagli autori, ai suoi abbonati (Unlimited) e riconosce una royalty in base al numero di pagine lette.
      Eventualmente, esiste un tetto massimo di introiti oltre il quale i redditi derivanti da royalties per diritti d'autore non possono più essere inquadrati in questo modo?
      Quello che rimane alla fine è che i contribuenti non hanno una norma chiara a cui far riferimento riguardo alle nuove tecnologie, ma solo interpretazioni contrastanti, sperando di non fare errori.

    • @DirittodautoreIt
      @DirittodautoreIt  Год назад +1

      @@SampeiYx se il contratto prevede cessione/licenza diritti di utilizzazione economica di un'opera dell'ingegno (che non sia opera dell'architettura, opera cinematografica o destinata alla pubblicità commerciale), si applica senza dubbio il regime agevolato (no IVA, r.a. sul 75% dell'imponibile o sul 60% se si ha meno di 35 anni), esattamente come fa Amazon. Come fa anche SIAE con gli autori mandanti o associati quando distribuisce i proventi. Non c'è tetto massimo di introiti. Tali redditi sono poi dichiarati in un quadro specifico della dichiarazione dei redditi (dovrebbe essere ancora il quadro RL - redditi diversi).

    • @SampeiYx
      @SampeiYx Год назад +1

      @@DirittodautoreIt La ringrazio per la pronta risposta e per aver chiarito i miei dubbi.

    • @DirittodautoreIt
      @DirittodautoreIt  Год назад +1

      @@SampeiYx prego. Il consiglio è quello di verificare volta per volta cosa si sta facendo e che contratti si stanno stipulando.

  • @AC-ul4xn
    @AC-ul4xn Год назад

    Se il mio editore, al quale ho ceduto tutti i diritti patrimoniali sull'opera musicale, rilascia una licenza per l'utilizzo della stessa in uno spot pubblicitario, i diritti d'autore che l'editore va poi a riconoscermi godono del trattamento agevolato 60/40?

    • @DirittodautoreIt
      @DirittodautoreIt  Год назад +1

      Buonasera, premetto che si tratterebbe di compensi per diritto d'autore e quindi la regola del 60/40 non è applicabile. In linea teorica l'autore potrebbe incassarli al 100% come compensi per diritto d'autore, in genere i contratti di edizione musicali prevedono questo.

    • @AC-ul4xn
      @AC-ul4xn Год назад

      @@DirittodautoreIt Buonasera, grazie della risposta. Le chiedo una precisazione. Come diritti d'autore godono comunque dell'imponibilità ridotta al 75%, nel momento in cui provengono dall'editore, anche se questi ha rilasciato una licenza per l'utilizzo della musica in uno spot pubblicitario?

    • @DirittodautoreIt
      @DirittodautoreIt  Год назад +1

      @@AC-ul4xn Questa è una domanda a cui non è semplice rispondere. Però possiamo pensare che il compenso che l'autore riceve non è per una licenza, ma è relativo alla cessione di tutti i diritti di utilizzazione economica, indistintamente, a favore dell'editore musicale, che è diventato proprietario dell'opera musicale. E pertanto questi compensi potrebbero tutti indistintamente rientrare nella fiscalità agevolata del diritto d'autore inteso come reddito diverso. Anche perché chi rilascia la licenza è l'editore, non l'autore direttamente, e pertanto verrebbe meno l'applicabilità dell'art. 3 DPR 633/72 sull'IVA, in quanto riguarda le concessioni di licenze effettuate direttamente dall'autore.