Buonasera Avvocato Tommaso Civitarese grazie per le sue dirette che sono molto esplicative e concise al riguardo per quei cittadini per quei cittadini che voglio rispettare la legge per ottenere al Superbonus 110% . In sede di assemblea condominiale fatta da alcuni condomini per telefono all'amministratore del condominio predisponeva l'assemblea condominiale straordinaria senza allegare la documentazione che veniva consegnata prima della riunione. Su mia richiesta chiedevo ai sensi dell'articolo 66 del Codice Civile non dava nessuna risposta da chi era stata indetta e non verbalizzava i fatti. Ho sollevato il problema per quanto riguarda degli abusi edilizi dove gli facevo presente che in caso di abuso edilizio nel condominio veniva denunciati i fatti ( se sanabili) al Comune e il funzionario preposto deve inoltrare la denuncia all'Autorità Giudiziaria che iscrive chi ha commesso la violazione nel registro degli indagati. Se la violazione e sanabile il funzionario del Comune ( Ufficio Tecnico) comunica All'Autorità Giudiziaria viene archiviata il procedimento. Quando gli ho fatto presente tale fatto mi ha risposto che la pratica si fermava a livello di Ufficio Tecnico. Per quanto riguarda l'assegnazione del 110% ha incultato ad altri condomini che una volta firmato una dichiarazione al professionista ne risponde il professionista per quanto riguarda le responsabilità dell'ecobonus riguarda il credito. Gli ho fatto presente che l'Agenzia dell'Entrate ha 8 anni per venire a controllare i lavori effettuati e sono in regola la pratica dell'ecobonus va importo se non ti richiedono la somma elargita e si va a finire davanti alla commissione Tributaria dell'Agenzia dell'Entrate Regionale, che non aveva assolutamente spiegato. Sicuramente faro opposizione in merito al verbale dell'assemblea condominiale perchè illeggittimo . Grazie si mi può dare una spiegazione. Ho il suo numero dello studio e cellulare. Lgt. CC. in pensione PIZZOLLA . Bravo per la sua diretta anche al suo studio.
Le questioni condominiali sono molto complesse e coinvolgono diversi profili, sig. Nicola, sulle responsabilità eventuali dei tecnici non si discute ma come diceva bene lei l'Agenzia delle Entrate si rivolgerà in prima battuta ai beneficiari in caso di problemi e non le nascondo che in caso di difformità dovute ad abusi edilizi bisognerà capire come reagirà la giurisprudenza nell'attribuire le colpe al tecnico in solido con il committente che è per legge sempre considerato responsabile dell'abuso...
Buonasera avvocato, mi appresto a comprare un terreno con edificio collabente, f2, una parte dell'edificio è ammalorata e va abbattuta, posso rientrare nella 110? Zona sismica 4
Salve Giancarlo, dunque innanzitutto premetto che se sta pensando di acquistare solo in vista di voler accedere al superbonus sarebbe davvero opportuno che faccia fare un sopralluogo ed uno studio di fattibilità preventivo da un tecnico di sua fiducia. In linea teorica gli f2 possono accedere al superbonus senza particolari problemi per quanto riguarda gli interventi di efficientamento sismico mente altro discorso è per gli interventi di efficientamento energetico. Innanzitutto dobbiamo partire dal presupposto che si deve effettuare una ristrutturazione anche nelle forme della demolizione e ricostruzione ex art. 3 DPR380/2001 a patto che sia possibile ricostruire con esattezza la preesistente consistenza dell'immobile. Detto questo gli F2 possono accedere al super ECO Bonus laddove siano privi di tetto o di mura perimetrali e deve altresì essere dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l'edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito. In tale ipotesi, sarebbe esonerato dal produrre l'A.P.E. iniziale ma bisogna tuttavia assicurare che l'intervento porti alla realizzazione di un immobile di classe A. Oltre a ciò si deve tenere sempre a mente ce l'intervento finale porti alla realizzazione di un immobile ricompreso tra quelli agevolabili quindi immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze. In ogni caso le linko la risposta dell'AdE ad un interpello specifico sul punto. Ho riassunto il più possibile, forse troppo ma spero di essere stato chiaro. In bocca al lupo! :) Link interpello: www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_161_08.03.2021.pdf/cda71993-cfde-8ca8-3970-e1cdbb78978d
Complimenti per l'interessante video Avvocato. Secondo lei possono rientrare nel sisma bonus+eco bonus le seguenti fattispecie: 1. demolizione e ricostruzione di un condominio minimo composto da due appartamenti distinti di proprietà di due persone fisiche diverse e di una casa unifamiliare confinante di proprietà di un terzo. Per la ricostruzione di un unico condominio di composto da tre appartamente distinti, con la medesima cubatura di quelli demoliti. 2. demolizione e ricostruzione di immobile, per la ricostruzione di un immobilea con l'aggiunta di un garage semi-interrato, mantenendo la stessa cubatura dell'immobile demolito, considerato che il vecchio immobile ha soffitti molto alti. La ringrazio anticipatamente per la sua gentile risposta.
Salve sig. Sandro e grazie per aver apprezzato il video! Dunque so di stare affrontando un argomento "border line" tra il giuridico ed il tecnico e l'inesattezza dovuta alla non professionalità tecnica è dietro l'angolo quindi la premessa è come sempre quella di contattare un tecnico della sua zona che conosca gli strumenti urbanistici locali e le possibilità che offrono. Detto questo, in linea assolutamente generale, seguendo quella che a mio avviso è la corretta interpretazione dell'art. 3 DPR 380/2001 così come novellato dal DL Rilancio posso dirle questo. Per quanto riguarda l'ipotesi 1. credo non possa rientrare nel concetto di ristrutturazione mediante demoricostruzione perchè il complessivo intervento porterebbe ad un corpo di fabbrica totalmente differente con cambio anche dell'assetto territoriale per cui rientrerebbe nel concetto di nuova costruzione e pertanto non ricompresa nel superbonus. Diversamente invece l'ipotesi 2. che in astratto potrebbe rientrare nel concetto di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione ma bisogna vedere quali interventi consente lo strumento urbanistico locale in merito a tali fattispecie, la zona in cui si trova l'immobile, insomma le variabili sono diverse e vanno attentamente valutate insieme al suo tecnico di fiducia. Spero di esserle stato anche un minimo d'aiuto!
Buonasera, è possibile con sisma bonus 110% effettuare lavori di demolizione parziale e ricostruzione con aumento volumetrico (piano casa)? La pratica sarebbe comunque di ristrutturazione edilizia. Il volume in ampliamento deve essere computato e contabilizzato a parte? Si parla sempre di demolizione totale e non parziale, non riesco a venirne a capo Grazie
La demolizione parziale con aumento volumetrico se qualificata come ristrutturazione ex art 3 DPR 380/2001 e consentita dagli strumenti urbanistici non vedo difficoltà a farla rientrare nel superbonus. L'Agenzia delle Entrate ha detto in più occasioni che non entra nella discrezionalità tecnica dell'intervento che qualora sia classificato come ristrutturazione rientra a buon diritto nelle opere agevolate. In settimana spero di avere il tempo di far un video proprio su questa presa di posizione dell'AdE ormai abbastanza netta
gentile avvocato, se ho una mansarda la cui altezza per buona parte della superficie va oltre i 180 cm di altezza, quindi abitabile secondo i parametri della mia zona, ed è riscaldata dal classico caminetto (sprovvisto di sistemi di diffusione del calore, ad acqua o aria che siano), può essere considerata "vano riscaldato"? Oppure, alla luce di quanto è in itinere (si spera venga approvato con la legge di bilancio), la risposta viene da sola in quanto dovrebbe essere concesso di coibentare le coperture nella parte più esterna, quindi all'estradosso del tetto stesso?
Gent.le Sig. Marco, è stato chiarito che la nuova definizione di impianto termico ricomprende anche le stufe a pellet, a legna nonchè caminetti e termocamini purchè fissi (risposta 523/2020). Sugli immobili provvisti di tali "impianti" è possibile intervenire con il superbonus 110% sia nella versione sismabonus che ecobonus sempre, ovviamente, che al termine dei lavori risulti la destinazione abitativa prevista sin dal rilascio del titolo abilitativo ai lavori.
Salve Marcello, purtroppo non si può dare una risposta secca alla sua domanda. Bisogna innanzitutto capire se per "cascina" lei intenda un rudere oppure una semplice casa molto vecchia ma ancora integra perchè cambia molto il discorso tra l'una e l'altra. I ruderi possono usufruire del superbonus sia nella versione ecobonus che sismabonus mediante demolizione e ricostruzione purchè l'immobile finito sia di classe A e sempre che sia possibile risalire alla precedente consistenza. Nel caso in cui invece la cascina non sia da ritenersi un vero e proprio rudere certamente si può usufruire del sismabonus mentre per usufruire del superbonus in versione "ECO" bisogna capire se nell'immobile è presente un impianto di riscaldamento e tutti gli altri requisiti. Insomma bisogna fare dei sopralluoghi e vedere bene di cosa si tratta.
Buonasera. Nel cratere sismico potrei demolire e ricostruire senza passare per ufficio ricostruzione? Utilizzando quindi la strada del superbonus 110% cedendo la detrazione fiscale ad una banca o all'impresa?
Salve Roberto, dunque a rigor di legge e di logica si ma ad alcune condizioni. In fase di conversione è stato aggiunto l'art. 57- bis al Decreto Legge 104/2020 il quale prevede espressamente che i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive. In pratica: 1) ai comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici la detrazione in ogni caso spetta per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione (all'art.119 del DL Rilancio comma 1-bis); 2) la detrazione è aumentata del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009 (se si sceglie questa opzione è IN ALTERNATIVA al contributo di ricostruzione). L’aliquota vigente, pertanto, per tali comuni viene portata al 165% (all'art.119 del DL Rilancio comma 4-bis); 3) gli incentivi sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.
Buonasera avvocato, un condomino che non ha alcun titolo di proprietà sull'immobile perché non ha fatto la successione dopo la morte dei genitori, potrebbe creare qualche problema agli altri condomini che vogliono usufruire del Superbonus 110 efficientamento energetico? Grazie
La legge prevede che il chiamato all'eredità possessore di un immobile ereditario è da considerarsi erede puro e semplice se non effettua la rinuncia espressa all'eredità entro 3 mesi dalla apertura della successione. se il condomino in questione è in possesso del bene quindi è da considerarsi erede e quindi vanta a tutti gli effetti il titolo di proprietà, altro è poi l'aspetto fiscale relativo alla omessa denuncia di successione per cui sarà soggetto a tutte le sanzioni previste. Più complesso è il caso in cui l'erede non sia possessore e quindi possa avvalersi del termine più lungo di 10 anni dalla morte ma in questi casi la legge prevede che chiunque abbia un interesse ad abbreviare il termine decennale, può chiedere al Giudice della successione di fissare un termine entro il quale i chiamati all'eredita devono dichiarare se vogliono accettare o rinunciare alla stessa. Qualora il chiamato non effettui (o renda) la dichiarazione entro il termine fissato, perde il diritto di accettare. Si informi quindi in quale di queste due situazioni si trova il suo condominio per decidere poi come agire perché i problemi potrebbero nascere nella cessione dei crediti pro-quota relativi ai lavori sulle parti comuni per i quali è necessaria la firma del beneficiario.
Buongiorno avvocato, avrei una domanda da farle, in pratica io ho un deposito accatastato C2 (pertinenza dell'abitazione rincipale, ma è fisicamente distaccato dall'abitazione) sul quale dovrei fare opere di miglioramento sismico o addirittura demolizione e ricostruzione, secondo lei è possibile usufruire del sismabonus 110% (solo sulla pertinenza) visto che questa pertinenza è distaccata all'abitazione principale? Un caro saluto
Gemt.mo Sig. Aldo, da quelle che sono le mie fonti l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai sensi dell'art. 119 DL 34/2020 è possibile usufruire del superbonus - nel rispetto delle altre condizioni ed adempimenti previsti dalla normativa - anche relativamente alle spese sostenute per interventi che vadano ad incidere sulle pertinenze. Nel suo caso, dando per scontato che il locale accessorio sia sprovvisto di impianto di riscaldamento, potrà usufruire a mio avviso comunque del sismabonus. L'Agenzia comunque ha anche ammesso la possibilità di cambio di destinazione d'uso sempre comunque nel rispetto dei requisiti basilari dell'agevolazione, a patto che tale variazione sia chiaramente indicata nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori. Per quanto riguarda il fatto che l'intervento antisismico sia di demolizione e ricostruzione tenga presente che tale intervento deve ricadere sempre nella previsione dell'art. 3 del DPR 380/2001 ossia come intervento di ristrutturazione e non nuova costruzione e pertanto è necessario che dal titolo amministrativo che autorizza i lavori risulti che l'opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio. Spero di averle risposto compiutamente.
@@studiolegaleavv.tommasociv3262 Avvocato, grazie 1000 per la pronta risposta, quindi se non ho capito male: 1) anche se la pertinenza è distaccata dall'abitazione, puo usufruire del sismabonus 110%, giusto? - non capisco per quale motivo i tecnici continuano a insistere (anche secondo me hanno torto marcio) che le pertinenze distaccate dall'abitazione non sono ammesse al superbonus... 2) Comunque tale pertinenza è dotata di una stufa a pellet da 12kw, sufficiente a riscaldare tutto il locale. Per i lavori di Ecobonus (siccome dovrei farli anche sull'abitazione principale) devo rispettare un unico massimale tra la casa e il deposito, giusto? 3) ..."intervento di conservazione del patrimonio edilizio" significa demolizione e ricostruzione fedele del fabbricato, cioè dovrei ricostruirlo così com'è ora, senza aumenti di volumetria e modifica di sedime? Saluti
@@a-z92 1) sin dal 2005 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito con la risoluzione 14/E/2005 che spetta la detrazione anche per i lavori di ristutturazione di un fabbricato rurale e strumentale (fienile ad esempio) che a seguito dei lavori acquisisce la destinazione d'uso abitativo sempre a condizione che ciò sia chiaramente aturizzato nel provvedimento amministrativo. 2) ritengo di si, il massimale è per unità abitativa. 3) come dico nel video la nuova formulazione dell'art. 3 DPR 380/2001 a mio avviso consente anche la demolizione e ricostruzione con ampliamento entro certi limiti ma alcuni Enti non sono dello stesso avviso ( secondo me sbagliando) e si attendono correzioni e prese di posizione certe.
Ma se dovesse succedere che il comune individui l Intervento come ristrutturazione edilizia art.3 comma 1 lettera. D dpr 380/01 se il comune dovesse sbagliare? Chi paga?
Se l'intervento è stato posto in essere sulla base di un Permesso di Costruire, il titolo abilitativo gode della presunzione di legittimità come tutti i provvedimenti espressi emanati dalle Pubbliche Amministrazioni pertanto se successivamente si dovesse accertare che il permesso è stato concesso erroneamente sarà il Comune a dover sopportare eventuali risarcimenti, se invece l'intervento è stato eseguito mediante una "semplice" SCIA il rischio di eventuali illegittimità ed eventuali danni ricade sempre sul committente ed eventualmente sul tecnico che ha sbagliato la pratica edilizia. Per questo io sto consigliando a tecnici e committenti di optare sempre per la procedura atta ad ottenere il permesso di costruire facendo particolare attenzione anche alle clausole di salvaguardia che spesso i comuni inseriscono del tipo "salvo diritti di terzi" e la subordinazione del rilascio alle altre "eventuali" autorizzazioni di altri enti (ad esempio genio civile).
@@studiolegaleavv.tommasociv3262 grazie per la risposta, tutti i permessi di costruire "che ho visto ad oggi" sono salvo diritti terzi. Infatti la mia curiosità resta, chi paga i danni in questo caso?
@@alessandrograsso5197 eh qua apriamo una parentesi che non avrà mai fine...Lei ha perfettamente ragione, i Comuni rilasciano praticamente ogni PdC con la clausola "salvo diritti di terzi" che in buona sostanza vuole tutelare il Comune da eventuali carenze di comunicazione su eventuali pregiudizi a terzi nella concessione del titolo abilitativo (ad es. le famose vedute ostruite al vicino). In realtà quindi il "salvo diritti di terzi" sta più a tutelare il Comune da eventuali azioni poste in essere dai vicini o da chi eventualmente si ritenga danneggiato dalla costruzione ed in questo specifico caso poco attiene al profilo di legittimità che serve per ottenere il Superbonus. Vero è che se vi fossero pregiudicati diritti di terzi questi potrebbero impugnare l'emissione del PdC per ottenerne l'annullamento con conseguenze a dir poco disastrose che ricadrebbero in ogni caso sul committente ed eventualmente sul tecnico laddove se ne ravvisassero responsabilità. E' altrettanto vero però che in caso di demolizione e ricostruzione le modifiche dovrebbero essere talmente contenute da rendere praticamente nullo il rischio di eventuali pregiudizi a terzi. Il discorso in ogni caso è molto complesso e la parola d'ordine è sempre professionalità e cautela.
Buonasera Avvocato, Ipotizzando un intervento di demolizione e ricostruzione senza ampliamento di un immobile A3 con impianto di riscaldamento, posso usufruire del supersismabonus 110% per la demolizione e ricostruzione e allo stesso tempo del superecobonus 110% per la parte energetica con propri e cumulativi massimali di spesa? Esempio: 96.000 Euro per demolizione e ricostruzione + 50.000 Euro per isolamento delle superfici opache + 60.000 Euro per la sostituzione di infissi e cosi via? Fermo restando tutte gli altri adempimenti necessari. Grazie
Sig. Salvatore mi scuso per la tardiva risposta ma sono giorni molto concitati, quantomeno per me :) Dunque cercando di essere sintetico posso dirle che si, gli interventi di ecobonus e sismabonus sono cumulabili. Quando vi sia una sovrapposizione di più interventi distintamente agevolabili, la regola generale è che i relativi massimali sono cumulabili, purché le relative diverse spese siano oggetto di separata contabilizzazione, fatturazione e pagamento. Viceversa - poiché nessuna spesa può essere agevolata più di una volta - qualora uno stesso intervento possa ricadere in più fattispecie agevolabili - spetterà al contribuente di scegliere di quale agevolazione usufruire. Ne parli con il suo tecnico di fiducia per trovar la giusta quadra della situazione. L'argomento è complicato è non posso esaurirlo in una risposta sintetica ma spero lo stesso di averle dato qualche informazione utile.
Buongiorno Tommaso, grazie come sempre dei Suoi video, molto interessanti ed esaurienti. Una domanda riguardo demolizione e ricostruzione struttura tetto in ottica al Superbonus 110 (senza Sisma in quanto in zona 4). Da quanto si evince delle Sue spiegazioni, questa "ricostruzione del elemento costruttivo" rientra in termini di poi coibentare quindi (esempio) posare ftv sopra, il tetto copre un sottotetto con altezza massima 2,3mt tegole a vista realizzato 30 anni fa. Il tecnico che mi segue, sostiene invece che nel 110 non rientra la demolizione e ricostruzione tetto quindi mi propone invece il 50% ... io non sono d'accordo in quanto andrei a sprecare un massimale, secondo queste considerazioni invece sembra ci siano in presupposti per il rientro?, grazie ancora.
Ciao Ivan, io sono del tuo stesso parere ma se vuoi stare tranquillo proponi interpello specifico sulla tua situazione all'AdE così avrai una presa di posizione sul tuo caso specifico e starai più sereno (nel bene e nel male).
@@ivarscarpin9676 si certo si può fare da privato ma ti consiglio di farti aiutare dal tecnico per allegare la documentazione e anche magari delle planimetrie e delle foto. L'interpello inoltre deve contenere anche una proposta di soluzione del quesito perchè in caso l'AdE non risponda entro 90 giorni si forma il "silenzio assenzo" sula soluzione proposta dal contribuente. Quindi si, è possibile farlo da soli ma conviene sempre farsi affiancare quantomeno dal tecnico che ti sta seguendo. Se lo fai tramite tecnico lui avrà sicuramente una PEC dalla quale inviarlo altrimenti puoi mandarlo con Raccomandata AR alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate.
Anche io sono del suo stesso orientamento, il problema è che sono proprio ENEA e AdE gli enti preposti agli eventuali controlli. Che si fa ? Si rischia non scomputando il volume eccedente mettendo in conto un futuro contenzioso dove alla fine si vedrà chi ha ragione ? Un saluto
Sig. Sante quando si parla di demolizione e ricostruzione ex art. 3 si intende la completa appunto demolizione del fabbricato esistente e successiva ricostruzione del manufatto ripettando quanto prescritto dalle norme generali e dagli strumenti urbanistici locali. Nel caso che lei delinea direi che parliamo di rifacimento totale del tetto e quindi qualificabile come "semplice" ristrutturazione agevolabile sicuramente per gli interventi di efficientamento sismico e, a determinate condizioni, anche per quelli di efficientamento energetico (ad esempio per la coibentazione). Qui però entriamo nel tecnico puro pertanto le consiglio di affidarsi ad un tecnico di sua fiducia per capire quali interventi nello specifico potrà effettuare sul suo tetto rientranti nella previsione del 110.
Buonasera avvocato Il mio problema è proprio quello che lei ha esposto chiaramente nel suo video. Nel mio territorio in zona sismica 2 ho un piccolo fabbricato di civile abitazione di soli 48 mq .Vorrei quindi demolirlo e ampliarlo con sagoma diversa e sedime diverso ,portandolo a cinque metri di distanza dal confine del mio vicino (attualmente solo 2 metri) e potrei utilizzare il piano casa regionale ,visto che dá la possibilità, per fabbricati di piccole dimensioni ,di potarli a 95 mq più 18 di garage. Posso usufruire del Sismabonus 110 ? Tutto verebbe qualificato (uff.tecnico comunale) come ristrutturazione e non come nuova costruzione. Poi una cosa che non capisco è :se eventualmente per Enea dovrei separare le due parti ,come faccio a farlo ,visto che la nuova struttura presenta una sagoma diversa che non ti permette di separare le due cose ? Grazie tanto e buon anno
Salve sig. Claudio e grazie per aver visto il video e del commento. Come sostengo nel video, a mio personale avviso, la modifica della norma "madre" ossia l'art. 3 del DPR 380/2001 dovrebbe consentirle di fare i lavori così come lei li ha descritti e di poter usufruire del superbonus sia nella versione sisma che eco-bonus (anche a seguito della recente modifica presente nella legge di bilancio). Fatto sta che ad oggi (che io sappia) non ci sono stati interventi chiarificatori da parte degli Enti che si erano espressi in maniera difforme da questa mia tesi e pertanto non mi sento di darle indicazioni in assenza di una presa di posizione certa. Il dubbio in realtà è solo relativo alla possibilità di portare in detrazione anche le spese di "ampliamento" che secondo Enea andrebbero scomputate dall'importo relativo alla ricostruzione del fabbricato "come era prima". Non sono un tecnico infatti chiedo aiuto a loro nel capire se questa possa essere una operazione facilmente fattibile o no...A me pare un puntiglio abbastanza inconcepibile che spero venga presto risolto anche per venire incontro a situazioni come la sua. In ogni caso il suo è un problema particolare e non vorrei darle informazioni non del tutto corrette quindi se dovesse aver bisogno di informazioni più specifiche mi contatti senza problemi ai recapiti che troverà sul mio sito: www.avvocatocivitarese.it. Nel frattempo Buon Anno!
Buonasera Avvocato, grazie per i chiarimenti. In tema di demolizione e ricostruzione il dl 380/01 riporta che nelle zone A e nelle zone soggette a vincoli di tipo paesaggistico , la demolizione e ricostruzione anche solo con diverso prospetto viene trattata come nuova costruzione, con conseguite impossibilità di applicare i bonus casa. Per poter usufruire di tali bonus etto si può effettuare ove possibile una ristrutturazione sostituendo come da dl 380/01 alcuni elementi costitutivi dell'edificio eliminando modificando e inserendo nuovi elementi ed impianti. Quanto sopra può avvenire solo con una parziale e controllata demolizioni di alcuni elementi delledificio. Qui si entra però nel soggettivo, cioe' alcuni elementi cosa significa? Ad esempio si demolisce e modifica il tetto , demolisce e modifica i solai, demolisce e modifica le facciate modificando così sagoma e prospetto. Ma fino a dove ci si puo' spingere per non passare da ristrutturazione a demolizione e quindi nuova costruzione. Ribadisco che parliamo di edifici siti in zona A o zone soggette a vincoli (es paesaggistico). Gradirei un suo parere professionale in merito. Grazie e saluti.
Salve e grazie della partecipazione alla discussione. Dunque la questione è molto intricata e magari a brevissimo ci farò un video apposito. La giurisprudenza a mia conoscenza è piuttosto concorde nel ritenere che gli interventi su immobili sottoposti a vincolo possano rientrare nel concetto di ristrutturazione (ex art. 3 lett. d) DPR 380/01) solo ove sia rispettata sia la cubatura che la sagoma e ciò in ragione della espressa previsione normativa secondo cui: " Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria. Per questi immobili, dunque, continua a permanere il vincolo della sagoma; pertanto, qualora l’intervento di demolizione e ricostruzione ricada in area vincolata ed ecceda il limite della sagoma, esso non potrà qualificarsi alla stregua di intervento di ristrutturazione edilizia, ma andrà ascritto alla categoria della nuova costruzione. A mio parere pertanto il limite è quanto stabilito dalla norma che risulta decisamente più stringente rispetto alle ipotesi "normali".
@@studiolegaleavv.tommasociv3262. Graze per la cekere risposta. Quindi restando nella ristrutturazione in queste zone per modificare sagoma e prospetto si potrebbe procedere con una modifica degli elementi costituenti l'edificio , la questione nebulosa e' che il DL riporta l'aggettivo determinativo indefinito "alcuni" ..... quindi di un edificio quanti elementi posso eliminare, modificare ricostruire ? Ad esempio se si demolisce il secondo piano e si tiene il piano terra rientriamo nell'ambito di ristrutturazione e non demolizione.
@@jampyxz Non capisco perchè lei ritiene che sia possibile modificare "alcuni" parametri della costruzione. L'art. 3 del DPR 380 anche dopo la modifica del DL "rilancio" mi sembra piuttosto chiaro sull'obbligo relativo alle zone vincolate di mantenere sagoma, prospetto, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non debbano essere previsti incrementi di volumetria. Non c'è margine e/o discrezionalità a mio avviso. Forse, e lo dico in punta di piedi, potremmo discutere su quelle modifiche necessarie all'efficientamento energetico e sismico che potrebbero influire sui predetti parametri. Ma per il resto la norma e rigida.
@@jampyxz sia chiaro non sono in polemica eh, vorrei solo capire il suo punto di vista. Io mi attengo al DPR 380 e da quello che leggo mi pare di capire che nelle zone vincolate non ci sia margine per aumenti di volume e modifiche alla sagoma. Ma in questo periodo le fonti sono innumerevoli potrei essermi perso qualche chiarimento a riguardo.
@@studiolegaleavv.tommasociv3262 ben venga la discussione costruttiva !! Il DPR 380/01 al punto 3d riporta che gli interventi di demolizione e ricostruzione in zone omogenee A e vincolate si può fare solo mantenendo sostanzialmente inalterati gli elementi dell'edificio demolito o crollato, ma poche righe più in su senza alcuna limitazione sempre al punto 3d riporta: "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Quindi se invece di demolire completamente un edificio , ne "ripristino o sostituisco alcuni elementi" ne elimino modifico e inserisco di nuovi " allora posso farlo. Quindi ad esempio abbatto un muro portante esterno, lo ripristino modificandolo, modifico la sagoma del tetto , alzo un solaio, chiudo aperture, ne apro alcune o le modifico allora rientra nella ristrutturazione edilizia senza alcuna esclusione e di zona. In una casa 2 piani ad esempio potrei mantenere il piano terra inalterato modificando in sagoma planimetria e prospetto il secondo piano.
Salve Avvocato Civitarese. Video molto interessanti che offrono chiarimenti e spunti di riflessione. La mia famiglia possiede un'abitazione in campagna accatastata come A3 attualmente disabitata con annessi stalle/fienili/depositi accatastati come D1 equiparati a D10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole). Attualmente gli annessi sono a disposizione del gestore dei terreni, con regolare contratto di fitto. Una parte di questi annessi è in condizioni non agibili (il tetto sta crollando). Quindi si era pensato alla demolizione e ricostruzione di tale parte che necessita di un consolidamento statico. Il problema è: gli immobili D10 possono rientrare nel bonus 110%, non avendo attualmente i proprietari attività di impresa? Grazie
Salve Margherita e grazie per l'apprezzamento! Dunque gli immobili D10 non possono usufruire del Superbonus 110 che è prerogativa delle sole unita immobiliari abitative potreste però usufruire del sismabonus "normale" che può essere dal 50% e salire sino all'80% e 85% in presenza delle condizioni previste dalla norma. Chieda ausilio ad un ingegnere strutturista esperto di fiducia che saprà indicarle quali interventi deve effettuare per ottenere la massima agevolazione possibile.
Ho una vecchia casa da demolire e ricostruire, in regime di ristrutturazione edilizia, che è composta da piano terra riscaldato, primo piano riscaldato ed un portico che copriva l'ingresso della casa e che fungeva anche da attrezzaia che però non è riscaldato. Il comune mi ha dato la possibilità di recuperare come volumetria anche il portico. Dato per assodato che per il sismabonus per demolizione e ricostruzione, senza aumento di volumetria esistente, non dovrei avere problemi mi chiedevo se per l'efficientamento energetico ed i relativi bonus al 110 questo ambiente non riscaldato potrebbe rendere problematico il recupero del superbonus ed in quale percentuale. Spero di essere stato chiaro. Grazie.
Domanda interessante che richiederebbe uno studio apposito, ad oggi non saprei darle una risposta certa ma credo che andando per analogia se il comune ha concesso l’intervento e abbia qualificato il tutto come ristrutturazione anche il portico dovrebbe rientrare a pieno nel superbonus.
Buongiorno, io ho una casa a tre piani. Due adibiti ad abitazione, e uno,il sottotetto,catastato come c2. Potrei trasformare il sottotetto in appartamento accedendo al superbonus?
BUONGIORNO Vorrei usufruire bel sb 110% oltre ai vari cappotto fv serramenti (HO INTENZIONE DI CAMBIARE L'IMPOSTAZIONE DELLE STANZE ) IN CHE CATEGORIA DI BONUS RIENTRO ? nessun aumento di volume. grazie
In teoria il mero cambio di disposizione delle stanze non rientra tra gli interventi agevolabili a meno che il tecnico non dimostri che la diversa disposizione delle stanze consenta un efficientamento energetico. Sul punto ne parlerei con il tecnico che dovrà seguire la pratica per capire se sia possibile sostenere una tesi del genere presso gli organi competenti.
@@virgiliogalli1739 mi scusi avevo erroneamente inteso che intendesse sapere se il cambio della disposizione interna potesse rientrare tra i lavori ammessi al superbonus, si indubbiamente può usufruire del 50 % spettante a tutte le ristrutturazioni
Salve Avvocato, ho un caso un po' rompicapo, mi spiego: Un edificio codtruito su tre livelli: - Piano interrato rustico adibito a garage e non riscaldato; - Piano rialzato abitato riscaldato da ristrutturare; - sottotetto-soffitta non riscaldato. Ho un piano casa approvato con ampliamento del 20% della volumetria. In sostanza la soffitta diventerà la seconda unità immobiliare, di partenza l'U.I. è una sola. Il fatto che la soffitta diventerà civile abitazione dopo aver fatto l'intervento edilizio, e sul tetto della stessa soffitta dovrò installare i pannelli solari sia per l'attuale unità i. del piano terra e sulla erigenda seconda unità immobiliare, rientrano nel 110%, i lavori nuovi per realizzare questa seconda unità dove adesso c'è solo il sottotetto-soffitta, non riscaldato? Cordialmente
Sig. Donato, quella che le riporto è la mia personale interpretazione. Io ritengo che le opere di ampliamento se qualificate come ristrutturazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 380 siano da ricomprendere all'interno del bonus. Ora il suo caso presenta la peculiarità del fatto che più che ampliamento si debba parlare di formare una nuova ed ulteriore unità immobiliare e in tal senso credo che sia da escludere il superbonus poichè opera solo per le unità immobiliari esistenti. Credo però che parlando con il suo tecnico di fiducia possiate trovare delle soluzioni perfettamente legittime che le consentano di qualificae l'intervento come ristrutturazione e ampliamento e poi eventualmente e successivamente andare a distinguere le unità abitative.
Anche, forse, in ragione del fatto che il tetto della costruenda seconda unità immobiliare, cioè della mansarda che sarà più alta dell'attuale copertura-sottotetto, è strumentale-necessario, per l'installazione e posa in opera a norma nonché a regola d'arte dei pannelli solari per l'attuale unità abitativa riscaldata ch'è meritevole con certezza di incentivi. Pertanto tale strumentalità, potrebbe far rientrare, nel Superbonus, "senza incertezza interpretativa, i lavori relativi alla costruzione della mansarda, pur non essendo essa attualmente civile abitazione, come conforterebbe un interpello di ADE che ha considerato meritevole degli incentivi 110%, lo stesso, un manufatto accatastato come fienile e che sarà civile abitazione solo dopo l'intervento edile. Grazie per la bella risposta, perché chiara, al mio quesito. Cordialmente Donato
Buonasera, ho appena visto Suo video, molto interessante e chiaro l'approccio ... sottopongo a Lei questo altro video del 20 Novembre: ... ruclips.net/video/_tjqwyOddoI/видео.html ... dove proprio l'esperto ENEA da parere positivo all'ampliamento (se ho ben capito) se di "bassa" entità con anche addirittura introduzione di nuovi elementi radianti. Grazie.
Salve Ivan, ho in programma di fare un video sul punto proprio questa settimana! 😊 sapete che non rincorro la notizia perché voglio riflettere sullo stato dell’arte e ho visto già settimana scorsa che ci sono state importanti precisazioni in merito alla demolizione e ricostruzione con ampliamento!
Buonasera Avvocato Tommaso Civitarese grazie per le sue dirette che sono molto esplicative e concise al riguardo per quei cittadini per quei cittadini che voglio rispettare la legge per ottenere al Superbonus 110% . In sede di assemblea condominiale fatta da alcuni condomini per telefono all'amministratore del condominio predisponeva l'assemblea condominiale straordinaria senza allegare la documentazione che veniva consegnata prima della riunione. Su mia richiesta chiedevo ai sensi dell'articolo 66 del Codice Civile non dava nessuna risposta da chi era stata indetta e non verbalizzava i fatti. Ho sollevato il problema per quanto riguarda degli abusi edilizi dove gli facevo presente che in caso di abuso edilizio nel condominio veniva denunciati i fatti ( se sanabili) al Comune e il funzionario preposto deve inoltrare la denuncia all'Autorità Giudiziaria che iscrive chi ha commesso la violazione nel registro degli indagati. Se la violazione e sanabile il funzionario del Comune ( Ufficio Tecnico) comunica All'Autorità Giudiziaria viene archiviata il procedimento. Quando gli ho fatto presente tale fatto mi ha risposto che la pratica si fermava a livello di Ufficio Tecnico. Per quanto riguarda l'assegnazione del 110% ha incultato ad altri condomini che una volta firmato una dichiarazione al professionista ne risponde il professionista per quanto riguarda le responsabilità dell'ecobonus riguarda il credito. Gli ho fatto presente che l'Agenzia dell'Entrate ha 8 anni per venire a controllare i lavori effettuati e sono in regola la pratica dell'ecobonus va importo se non ti richiedono la somma elargita e si va a finire davanti alla commissione Tributaria dell'Agenzia dell'Entrate Regionale, che non aveva assolutamente spiegato. Sicuramente faro opposizione in merito al verbale dell'assemblea condominiale perchè illeggittimo . Grazie si mi può dare una spiegazione. Ho il suo numero dello studio e cellulare. Lgt. CC. in pensione PIZZOLLA . Bravo per la sua diretta anche al suo studio.
Le questioni condominiali sono molto complesse e coinvolgono diversi profili, sig. Nicola, sulle responsabilità eventuali dei tecnici non si discute ma come diceva bene lei l'Agenzia delle Entrate si rivolgerà in prima battuta ai beneficiari in caso di problemi e non le nascondo che in caso di difformità dovute ad abusi edilizi bisognerà capire come reagirà la giurisprudenza nell'attribuire le colpe al tecnico in solido con il committente che è per legge sempre considerato responsabile dell'abuso...
Grazie mille. Like dovuto
Buonasera avvocato, mi appresto a comprare un terreno con edificio collabente, f2, una parte dell'edificio è ammalorata e va abbattuta, posso rientrare nella 110? Zona sismica 4
Salve Giancarlo, dunque innanzitutto premetto che se sta pensando di acquistare solo in vista di voler accedere al superbonus sarebbe davvero opportuno che faccia fare un sopralluogo ed uno studio di fattibilità preventivo da un tecnico di sua fiducia. In linea teorica gli f2 possono accedere al superbonus senza particolari problemi per quanto riguarda gli interventi di efficientamento sismico mente altro discorso è per gli interventi di efficientamento energetico. Innanzitutto dobbiamo partire dal presupposto che si deve effettuare una ristrutturazione anche nelle forme della demolizione e ricostruzione ex art. 3 DPR380/2001 a patto che sia possibile ricostruire con esattezza la preesistente consistenza dell'immobile. Detto questo gli F2 possono accedere al super ECO Bonus laddove siano privi di tetto o di mura perimetrali e deve altresì essere dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l'edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito.
In tale ipotesi, sarebbe esonerato dal produrre l'A.P.E. iniziale ma bisogna tuttavia assicurare che l'intervento porti alla realizzazione di un immobile di classe A. Oltre a ciò si deve tenere sempre a mente ce l'intervento finale porti alla realizzazione di un immobile ricompreso tra quelli agevolabili quindi immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze. In ogni caso le linko la risposta dell'AdE ad un interpello specifico sul punto. Ho riassunto il più possibile, forse troppo ma spero di essere stato chiaro. In bocca al lupo! :)
Link interpello: www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_161_08.03.2021.pdf/cda71993-cfde-8ca8-3970-e1cdbb78978d
Complimenti per l'interessante video Avvocato.
Secondo lei possono rientrare nel sisma bonus+eco bonus le seguenti fattispecie:
1. demolizione e ricostruzione di un condominio minimo composto da due appartamenti distinti di proprietà di due persone fisiche diverse e di una casa unifamiliare confinante di proprietà di un terzo. Per la ricostruzione di un unico condominio di composto da tre appartamente distinti, con la medesima cubatura di quelli demoliti.
2. demolizione e ricostruzione di immobile, per la ricostruzione di un immobilea con l'aggiunta di un garage semi-interrato, mantenendo la stessa cubatura dell'immobile demolito, considerato che il vecchio immobile ha soffitti molto alti.
La ringrazio anticipatamente per la sua gentile risposta.
Salve sig. Sandro e grazie per aver apprezzato il video! Dunque so di stare affrontando un argomento "border line" tra il giuridico ed il tecnico e l'inesattezza dovuta alla non professionalità tecnica è dietro l'angolo quindi la premessa è come sempre quella di contattare un tecnico della sua zona che conosca gli strumenti urbanistici locali e le possibilità che offrono. Detto questo, in linea assolutamente generale, seguendo quella che a mio avviso è la corretta interpretazione dell'art. 3 DPR 380/2001 così come novellato dal DL Rilancio posso dirle questo. Per quanto riguarda l'ipotesi 1. credo non possa rientrare nel concetto di ristrutturazione mediante demoricostruzione perchè il complessivo intervento porterebbe ad un corpo di fabbrica totalmente differente con cambio anche dell'assetto territoriale per cui rientrerebbe nel concetto di nuova costruzione e pertanto non ricompresa nel superbonus. Diversamente invece l'ipotesi 2. che in astratto potrebbe rientrare nel concetto di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione ma bisogna vedere quali interventi consente lo strumento urbanistico locale in merito a tali fattispecie, la zona in cui si trova l'immobile, insomma le variabili sono diverse e vanno attentamente valutate insieme al suo tecnico di fiducia. Spero di esserle stato anche un minimo d'aiuto!
@@studiolegaleavv.tommasociv3262 grazie per la gentile risposta
Buonasera, è possibile con sisma bonus 110% effettuare lavori di demolizione parziale e ricostruzione con aumento volumetrico (piano casa)? La pratica sarebbe comunque di ristrutturazione edilizia. Il volume in ampliamento deve essere computato e contabilizzato a parte? Si parla sempre di demolizione totale e non parziale, non riesco a venirne a capo
Grazie
La demolizione parziale con aumento volumetrico se qualificata come ristrutturazione ex art 3 DPR 380/2001 e consentita dagli strumenti urbanistici non vedo difficoltà a farla rientrare nel superbonus. L'Agenzia delle Entrate ha detto in più occasioni che non entra nella discrezionalità tecnica dell'intervento che qualora sia classificato come ristrutturazione rientra a buon diritto nelle opere agevolate. In settimana spero di avere il tempo di far un video proprio su questa presa di posizione dell'AdE ormai abbastanza netta
gentile avvocato,
se ho una mansarda la cui altezza per buona parte della superficie va oltre i 180 cm di altezza, quindi abitabile secondo i parametri della mia zona, ed è riscaldata dal classico caminetto (sprovvisto di sistemi di diffusione del calore, ad acqua o aria che siano), può essere considerata "vano riscaldato"?
Oppure, alla luce di quanto è in itinere (si spera venga approvato con la legge di bilancio), la risposta viene da sola in quanto dovrebbe essere concesso di coibentare le coperture nella parte più esterna, quindi all'estradosso del tetto stesso?
Gent.le Sig. Marco, è stato chiarito che la nuova definizione di impianto termico ricomprende anche le stufe a pellet, a legna nonchè caminetti e termocamini purchè fissi (risposta 523/2020). Sugli immobili provvisti di tali "impianti" è possibile intervenire con il superbonus 110% sia nella versione sismabonus che ecobonus sempre, ovviamente, che al termine dei lavori risulti la destinazione abitativa prevista sin dal rilascio del titolo abilitativo ai lavori.
Essendo io proprietario di una cascina in campagna regolarmente accatastata, posso usufruire del superbonus mediante demolizione e ricostruzione?
Salve Marcello, purtroppo non si può dare una risposta secca alla sua domanda. Bisogna innanzitutto capire se per "cascina" lei intenda un rudere oppure una semplice casa molto vecchia ma ancora integra perchè cambia molto il discorso tra l'una e l'altra. I ruderi possono usufruire del superbonus sia nella versione ecobonus che sismabonus mediante demolizione e ricostruzione purchè l'immobile finito sia di classe A e sempre che sia possibile risalire alla precedente consistenza. Nel caso in cui invece la cascina non sia da ritenersi un vero e proprio rudere certamente si può usufruire del sismabonus mentre per usufruire del superbonus in versione "ECO" bisogna capire se nell'immobile è presente un impianto di riscaldamento e tutti gli altri requisiti. Insomma bisogna fare dei sopralluoghi e vedere bene di cosa si tratta.
Buonasera. Nel cratere sismico potrei demolire e ricostruire senza passare per ufficio ricostruzione? Utilizzando quindi la strada del superbonus 110% cedendo la detrazione fiscale ad una banca o all'impresa?
Salve Roberto, dunque a rigor di legge e di logica si ma ad alcune condizioni. In fase di conversione è stato aggiunto l'art. 57- bis al Decreto Legge 104/2020 il quale prevede espressamente che i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive. In pratica:
1) ai comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici la detrazione in ogni caso spetta per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione (all'art.119 del DL Rilancio comma 1-bis);
2) la detrazione è aumentata del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009 (se si sceglie questa opzione è IN ALTERNATIVA al contributo di ricostruzione). L’aliquota vigente, pertanto, per tali comuni viene portata al 165% (all'art.119 del DL Rilancio comma 4-bis);
3) gli incentivi sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.
Buonasera avvocato, un condomino che non ha alcun titolo di proprietà sull'immobile perché non ha fatto la successione dopo la morte dei genitori, potrebbe creare qualche problema agli altri condomini che vogliono usufruire del Superbonus 110 efficientamento energetico? Grazie
La legge prevede che il chiamato all'eredità possessore di un immobile ereditario è da considerarsi erede puro e semplice se non effettua la rinuncia espressa all'eredità entro 3 mesi dalla apertura della successione. se il condomino in questione è in possesso del bene quindi è da considerarsi erede e quindi vanta a tutti gli effetti il titolo di proprietà, altro è poi l'aspetto fiscale relativo alla omessa denuncia di successione per cui sarà soggetto a tutte le sanzioni previste. Più complesso è il caso in cui l'erede non sia possessore e quindi possa avvalersi del termine più lungo di 10 anni dalla morte ma in questi casi la legge prevede che chiunque abbia un interesse ad abbreviare il termine decennale, può chiedere al Giudice della successione di fissare un termine entro il quale i chiamati all'eredita devono dichiarare se vogliono accettare o rinunciare alla stessa. Qualora il chiamato non effettui (o renda) la dichiarazione entro il termine fissato, perde il diritto di accettare.
Si informi quindi in quale di queste due situazioni si trova il suo condominio per decidere poi come agire perché i problemi potrebbero nascere nella cessione dei crediti pro-quota relativi ai lavori sulle parti comuni per i quali è necessaria la firma del beneficiario.
Buongiorno avvocato, avrei una domanda da farle, in pratica io ho un deposito accatastato C2 (pertinenza dell'abitazione rincipale, ma è fisicamente distaccato dall'abitazione) sul quale dovrei fare opere di miglioramento sismico o addirittura demolizione e ricostruzione, secondo lei è possibile usufruire del sismabonus 110% (solo sulla pertinenza) visto che questa pertinenza è distaccata all'abitazione principale?
Un caro saluto
Gemt.mo Sig. Aldo, da quelle che sono le mie fonti l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai sensi dell'art. 119 DL 34/2020 è possibile usufruire del superbonus - nel rispetto delle altre condizioni ed adempimenti previsti dalla normativa - anche relativamente alle spese sostenute per interventi che vadano ad incidere sulle pertinenze. Nel suo caso, dando per scontato che il locale accessorio sia sprovvisto di impianto di riscaldamento, potrà usufruire a mio avviso comunque del sismabonus.
L'Agenzia comunque ha anche ammesso la possibilità di cambio di destinazione d'uso sempre comunque nel rispetto dei requisiti basilari dell'agevolazione, a patto che tale variazione sia chiaramente indicata nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori. Per quanto riguarda il fatto che l'intervento antisismico sia di demolizione e ricostruzione tenga presente che tale intervento deve ricadere sempre nella previsione dell'art. 3 del DPR 380/2001 ossia come intervento di ristrutturazione e non nuova costruzione e pertanto è necessario che dal titolo amministrativo che autorizza i lavori risulti che l'opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio. Spero di averle risposto compiutamente.
@@studiolegaleavv.tommasociv3262 Avvocato, grazie 1000 per la pronta risposta, quindi se non ho capito male:
1) anche se la pertinenza è distaccata dall'abitazione, puo usufruire del sismabonus 110%, giusto?
- non capisco per quale motivo i tecnici continuano a insistere (anche secondo me hanno torto marcio) che le pertinenze distaccate dall'abitazione non sono ammesse al superbonus...
2) Comunque tale pertinenza è dotata di una stufa a pellet da 12kw, sufficiente a riscaldare tutto il locale. Per i lavori di Ecobonus (siccome dovrei farli anche sull'abitazione principale) devo rispettare un unico massimale tra la casa e il deposito, giusto?
3) ..."intervento di conservazione del patrimonio edilizio" significa demolizione e ricostruzione fedele del fabbricato, cioè dovrei ricostruirlo così com'è ora, senza aumenti di volumetria e modifica di sedime?
Saluti
@@a-z92 1) sin dal 2005 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito con la risoluzione 14/E/2005 che spetta la detrazione anche per i lavori di ristutturazione di un fabbricato rurale e strumentale (fienile ad esempio) che a seguito dei lavori acquisisce la destinazione d'uso abitativo sempre a condizione che ciò sia chiaramente aturizzato nel provvedimento amministrativo.
2) ritengo di si, il massimale è per unità abitativa.
3) come dico nel video la nuova formulazione dell'art. 3 DPR 380/2001 a mio avviso consente anche la demolizione e ricostruzione con ampliamento entro certi limiti ma alcuni Enti non sono dello stesso avviso ( secondo me sbagliando) e si attendono correzioni e prese di posizione certe.
Ma se dovesse succedere che il comune individui l Intervento come ristrutturazione edilizia art.3 comma 1 lettera. D dpr 380/01 se il comune dovesse sbagliare? Chi paga?
Se l'intervento è stato posto in essere sulla base di un Permesso di Costruire, il titolo abilitativo gode della presunzione di legittimità come tutti i provvedimenti espressi emanati dalle Pubbliche Amministrazioni pertanto se successivamente si dovesse accertare che il permesso è stato concesso erroneamente sarà il Comune a dover sopportare eventuali risarcimenti, se invece l'intervento è stato eseguito mediante una "semplice" SCIA il rischio di eventuali illegittimità ed eventuali danni ricade sempre sul committente ed eventualmente sul tecnico che ha sbagliato la pratica edilizia. Per questo io sto consigliando a tecnici e committenti di optare sempre per la procedura atta ad ottenere il permesso di costruire facendo particolare attenzione anche alle clausole di salvaguardia che spesso i comuni inseriscono del tipo "salvo diritti di terzi" e la subordinazione del rilascio alle altre "eventuali" autorizzazioni di altri enti (ad esempio genio civile).
@@studiolegaleavv.tommasociv3262 grazie per la risposta, tutti i permessi di costruire "che ho visto ad oggi" sono salvo diritti terzi. Infatti la mia curiosità resta, chi paga i danni in questo caso?
@@alessandrograsso5197 eh qua apriamo una parentesi che non avrà mai fine...Lei ha perfettamente ragione, i Comuni rilasciano praticamente ogni PdC con la clausola "salvo diritti di terzi" che in buona sostanza vuole tutelare il Comune da eventuali carenze di comunicazione su eventuali pregiudizi a terzi nella concessione del titolo abilitativo (ad es. le famose vedute ostruite al vicino). In realtà quindi il "salvo diritti di terzi" sta più a tutelare il Comune da eventuali azioni poste in essere dai vicini o da chi eventualmente si ritenga danneggiato dalla costruzione ed in questo specifico caso poco attiene al profilo di legittimità che serve per ottenere il Superbonus. Vero è che se vi fossero pregiudicati diritti di terzi questi potrebbero impugnare l'emissione del PdC per ottenerne l'annullamento con conseguenze a dir poco disastrose che ricadrebbero in ogni caso sul committente ed eventualmente sul tecnico laddove se ne ravvisassero responsabilità. E' altrettanto vero però che in caso di demolizione e ricostruzione le modifiche dovrebbero essere talmente contenute da rendere praticamente nullo il rischio di eventuali pregiudizi a terzi. Il discorso in ogni caso è molto complesso e la parola d'ordine è sempre professionalità e cautela.
Buonasera Avvocato,
Ipotizzando un intervento di demolizione e ricostruzione senza ampliamento di un immobile A3 con impianto di riscaldamento, posso usufruire del supersismabonus 110% per la demolizione e ricostruzione e allo stesso tempo del superecobonus 110% per la parte energetica con propri e cumulativi massimali di spesa? Esempio: 96.000 Euro per demolizione e ricostruzione + 50.000 Euro per isolamento delle superfici opache + 60.000 Euro per la sostituzione di infissi e cosi via?
Fermo restando tutte gli altri adempimenti necessari.
Grazie
Sig. Salvatore mi scuso per la tardiva risposta ma sono giorni molto concitati, quantomeno per me :) Dunque cercando di essere sintetico posso dirle che si, gli interventi di ecobonus e sismabonus sono cumulabili. Quando vi sia una sovrapposizione di più interventi distintamente agevolabili, la regola generale è che i relativi massimali sono cumulabili, purché le relative diverse spese siano oggetto di separata contabilizzazione, fatturazione e pagamento.
Viceversa - poiché nessuna spesa può essere agevolata più di una volta - qualora uno stesso intervento possa ricadere in più fattispecie agevolabili - spetterà al contribuente di scegliere di quale agevolazione usufruire. Ne parli con il suo tecnico di fiducia per trovar la giusta quadra della situazione. L'argomento è complicato è non posso esaurirlo in una risposta sintetica ma spero lo stesso di averle dato qualche informazione utile.
Buongiorno Tommaso, grazie come sempre dei Suoi video, molto interessanti ed esaurienti. Una domanda riguardo demolizione e ricostruzione struttura tetto in ottica al Superbonus 110 (senza Sisma in quanto in zona 4). Da quanto si evince delle Sue spiegazioni, questa "ricostruzione del elemento costruttivo" rientra in termini di poi coibentare quindi (esempio) posare ftv sopra, il tetto copre un sottotetto con altezza massima 2,3mt tegole a vista realizzato 30 anni fa. Il tecnico che mi segue, sostiene invece che nel 110 non rientra la demolizione e ricostruzione tetto quindi mi propone invece il 50% ... io non sono d'accordo in quanto andrei a sprecare un massimale, secondo queste considerazioni invece sembra ci siano in presupposti per il rientro?, grazie ancora.
Ciao Ivan, io sono del tuo stesso parere ma se vuoi stare tranquillo proponi interpello specifico sulla tua situazione all'AdE così avrai una presa di posizione sul tuo caso specifico e starai più sereno (nel bene e nel male).
@@studiolegaleavv.tommasociv3262 grazie mille della Sua risposta, per fare interpello AdE si può fare da privato se non si ha pec?
@@ivarscarpin9676 si certo si può fare da privato ma ti consiglio di farti aiutare dal tecnico per allegare la documentazione e anche magari delle planimetrie e delle foto. L'interpello inoltre deve contenere anche una proposta di soluzione del quesito perchè in caso l'AdE non risponda entro 90 giorni si forma il "silenzio assenzo" sula soluzione proposta dal contribuente. Quindi si, è possibile farlo da soli ma conviene sempre farsi affiancare quantomeno dal tecnico che ti sta seguendo. Se lo fai tramite tecnico lui avrà sicuramente una PEC dalla quale inviarlo altrimenti puoi mandarlo con Raccomandata AR alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate.
@@studiolegaleavv.tommasociv3262 grazie molte
@@studiolegaleavv.tommasociv3262 grazie mille, ho la mia pec quindi ci provo.
Anche io sono del suo stesso orientamento, il problema è che sono proprio ENEA e AdE gli enti preposti agli eventuali controlli. Che si fa ? Si rischia non scomputando il volume eccedente mettendo in conto un futuro contenzioso dove alla fine si vedrà chi ha ragione ? Un saluto
Certo è un bel grattacapo ma la legge è piuttosto chiara. Speriamo che tornino presto sui propri passi perché così non ha molto senso.
La demolizione e ricostruzioni vale anche se demolisco e ricostruisco solo il tetto ?
Sig. Sante quando si parla di demolizione e ricostruzione ex art. 3 si intende la completa appunto demolizione del fabbricato esistente e successiva ricostruzione del manufatto ripettando quanto prescritto dalle norme generali e dagli strumenti urbanistici locali. Nel caso che lei delinea direi che parliamo di rifacimento totale del tetto e quindi qualificabile come "semplice" ristrutturazione agevolabile sicuramente per gli interventi di efficientamento sismico e, a determinate condizioni, anche per quelli di efficientamento energetico (ad esempio per la coibentazione). Qui però entriamo nel tecnico puro pertanto le consiglio di affidarsi ad un tecnico di sua fiducia per capire quali interventi nello specifico potrà effettuare sul suo tetto rientranti nella previsione del 110.
Buonasera avvocato
Il mio problema è proprio quello che lei ha esposto chiaramente nel suo video.
Nel mio territorio in zona sismica 2
ho un piccolo fabbricato di civile abitazione di soli 48 mq .Vorrei
quindi demolirlo e ampliarlo con sagoma diversa e sedime diverso ,portandolo a cinque metri di distanza dal confine del mio vicino (attualmente solo 2 metri) e potrei utilizzare il piano casa regionale ,visto che dá
la possibilità, per fabbricati di piccole dimensioni ,di potarli a 95 mq più 18 di garage.
Posso usufruire del Sismabonus 110 ?
Tutto verebbe qualificato (uff.tecnico comunale) come ristrutturazione e non come nuova costruzione.
Poi una cosa che non capisco è :se eventualmente per Enea dovrei separare le due parti ,come faccio a farlo ,visto che la nuova struttura presenta una sagoma diversa che non ti permette di separare le due cose ?
Grazie tanto
e buon anno
Salve sig. Claudio e grazie per aver visto il video e del commento. Come sostengo nel video, a mio personale avviso, la modifica della norma "madre" ossia l'art. 3 del DPR 380/2001 dovrebbe consentirle di fare i lavori così come lei li ha descritti e di poter usufruire del superbonus sia nella versione sisma che eco-bonus (anche a seguito della recente modifica presente nella legge di bilancio). Fatto sta che ad oggi (che io sappia) non ci sono stati interventi chiarificatori da parte degli Enti che si erano espressi in maniera difforme da questa mia tesi e pertanto non mi sento di darle indicazioni in assenza di una presa di posizione certa. Il dubbio in realtà è solo relativo alla possibilità di portare in detrazione anche le spese di "ampliamento" che secondo Enea andrebbero scomputate dall'importo relativo alla ricostruzione del fabbricato "come era prima". Non sono un tecnico infatti chiedo aiuto a loro nel capire se questa possa essere una operazione facilmente fattibile o no...A me pare un puntiglio abbastanza inconcepibile che spero venga presto risolto anche per venire incontro a situazioni come la sua. In ogni caso il suo è un problema particolare e non vorrei darle informazioni non del tutto corrette quindi se dovesse aver bisogno di informazioni più specifiche mi contatti senza problemi ai recapiti che troverà sul mio sito: www.avvocatocivitarese.it. Nel frattempo Buon Anno!
Buonasera Avvocato, grazie per i chiarimenti. In tema di demolizione e ricostruzione il dl 380/01 riporta che nelle zone A e nelle zone soggette a vincoli di tipo paesaggistico , la demolizione e ricostruzione anche solo con diverso prospetto viene trattata come nuova costruzione, con conseguite impossibilità di applicare i bonus casa. Per poter usufruire di tali bonus etto si può effettuare ove possibile una ristrutturazione sostituendo come da dl 380/01 alcuni elementi costitutivi dell'edificio eliminando modificando e inserendo nuovi elementi ed impianti.
Quanto sopra può avvenire solo con una parziale e controllata demolizioni di alcuni elementi delledificio. Qui si entra però nel soggettivo, cioe' alcuni elementi cosa significa? Ad esempio si demolisce e modifica il tetto , demolisce e modifica i solai, demolisce e modifica le facciate modificando così sagoma e prospetto. Ma fino a dove ci si puo' spingere per non passare da ristrutturazione a demolizione e quindi nuova costruzione. Ribadisco che parliamo di edifici siti in zona A o zone soggette a vincoli (es paesaggistico). Gradirei un suo parere professionale in merito. Grazie e saluti.
Salve e grazie della partecipazione alla discussione. Dunque la questione è molto intricata e magari a brevissimo ci farò un video apposito. La giurisprudenza a mia conoscenza è piuttosto concorde nel ritenere che gli interventi su immobili sottoposti a vincolo possano rientrare nel concetto di ristrutturazione (ex art. 3 lett. d) DPR 380/01) solo ove sia rispettata sia la cubatura che la sagoma e ciò in ragione della espressa previsione normativa secondo cui: " Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.
Per questi immobili, dunque, continua a permanere il vincolo della sagoma; pertanto, qualora l’intervento di demolizione e ricostruzione ricada in area vincolata ed ecceda il limite della sagoma, esso non potrà qualificarsi alla stregua di intervento di ristrutturazione edilizia, ma andrà ascritto alla categoria della nuova costruzione. A mio parere pertanto il limite è quanto stabilito dalla norma che risulta decisamente più stringente rispetto alle ipotesi "normali".
@@studiolegaleavv.tommasociv3262. Graze per la cekere risposta. Quindi restando nella ristrutturazione in queste zone per modificare sagoma e prospetto si potrebbe procedere con una modifica degli elementi costituenti l'edificio , la questione nebulosa e' che il DL riporta l'aggettivo determinativo indefinito "alcuni" ..... quindi di un edificio quanti elementi posso eliminare, modificare ricostruire ? Ad esempio se si demolisce il secondo piano e si tiene il piano terra rientriamo nell'ambito di ristrutturazione e non demolizione.
@@jampyxz Non capisco perchè lei ritiene che sia possibile modificare "alcuni" parametri della costruzione. L'art. 3 del DPR 380 anche dopo la modifica del DL "rilancio" mi sembra piuttosto chiaro sull'obbligo relativo alle zone vincolate di mantenere sagoma, prospetto, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non debbano essere previsti incrementi di volumetria. Non c'è margine e/o discrezionalità a mio avviso. Forse, e lo dico in punta di piedi, potremmo discutere su quelle modifiche necessarie all'efficientamento energetico e sismico che potrebbero influire sui predetti parametri. Ma per il resto la norma e rigida.
@@jampyxz sia chiaro non sono in polemica eh, vorrei solo capire il suo punto di vista. Io mi attengo al DPR 380 e da quello che leggo mi pare di capire che nelle zone vincolate non ci sia margine per aumenti di volume e modifiche alla sagoma. Ma in questo periodo le fonti sono innumerevoli potrei essermi perso qualche chiarimento a riguardo.
@@studiolegaleavv.tommasociv3262 ben venga la discussione costruttiva !! Il DPR 380/01 al punto 3d riporta che gli interventi di demolizione e ricostruzione in zone omogenee A e vincolate si può fare solo mantenendo sostanzialmente inalterati gli elementi dell'edificio demolito o crollato, ma poche righe più in su senza alcuna limitazione sempre al punto 3d riporta:
"interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Quindi se invece di demolire completamente un edificio , ne "ripristino o sostituisco alcuni elementi" ne elimino modifico e inserisco di nuovi " allora posso farlo. Quindi ad esempio abbatto un muro portante esterno, lo ripristino modificandolo, modifico la sagoma del tetto , alzo un solaio, chiudo aperture, ne apro alcune o le modifico allora rientra nella ristrutturazione edilizia senza alcuna esclusione e di zona. In una casa 2 piani ad esempio potrei mantenere il piano terra inalterato modificando in sagoma planimetria e prospetto il secondo piano.
Salve Avvocato Civitarese. Video molto interessanti che offrono chiarimenti e spunti di riflessione. La mia famiglia possiede un'abitazione in campagna accatastata come A3 attualmente disabitata con annessi stalle/fienili/depositi accatastati come D1 equiparati a D10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole). Attualmente gli annessi sono a disposizione del gestore dei terreni, con regolare contratto di fitto. Una parte di questi annessi è in condizioni non agibili (il tetto sta crollando). Quindi si era pensato alla demolizione e ricostruzione di tale parte che necessita di un consolidamento statico. Il problema è: gli immobili D10 possono rientrare nel bonus 110%, non avendo attualmente i proprietari attività di impresa? Grazie
Salve Margherita e grazie per l'apprezzamento! Dunque gli immobili D10 non possono usufruire del Superbonus 110 che è prerogativa delle sole unita immobiliari abitative potreste però usufruire del sismabonus "normale" che può essere dal 50% e salire sino all'80% e 85% in presenza delle condizioni previste dalla norma. Chieda ausilio ad un ingegnere strutturista esperto di fiducia che saprà indicarle quali interventi deve effettuare per ottenere la massima agevolazione possibile.
Ho una vecchia casa da demolire e ricostruire, in regime di ristrutturazione edilizia, che è composta da piano terra riscaldato, primo piano riscaldato ed un portico che copriva l'ingresso della casa e che fungeva anche da attrezzaia che però non è riscaldato. Il comune mi ha dato la possibilità di recuperare come volumetria anche il portico. Dato per assodato che per il sismabonus per demolizione e ricostruzione, senza aumento di volumetria esistente, non dovrei avere problemi mi chiedevo se per l'efficientamento energetico ed i relativi bonus al 110 questo ambiente non riscaldato potrebbe rendere problematico il recupero del superbonus ed in quale percentuale. Spero di essere stato chiaro. Grazie.
Domanda interessante che richiederebbe uno studio apposito, ad oggi non saprei darle una risposta certa ma credo che andando per analogia se il comune ha concesso l’intervento e abbia qualificato il tutto come ristrutturazione anche il portico dovrebbe rientrare a pieno nel superbonus.
@@studiolegaleavv.tommasociv3262 Grazie
Buongiorno, io ho una casa a tre piani. Due adibiti ad abitazione, e uno,il sottotetto,catastato come c2.
Potrei trasformare il sottotetto in appartamento accedendo al superbonus?
Salve Daniel le ho risposto in questo video appena pubblicato :) ruclips.net/video/OG44kucd554/видео.html
BUONGIORNO
Vorrei usufruire bel sb 110% oltre ai vari cappotto fv serramenti (HO INTENZIONE DI CAMBIARE L'IMPOSTAZIONE DELLE STANZE ) IN CHE CATEGORIA DI BONUS RIENTRO ? nessun aumento di volume.
grazie
In teoria il mero cambio di disposizione delle stanze non rientra tra gli interventi agevolabili a meno che il tecnico non dimostri che la diversa disposizione delle stanze consenta un efficientamento energetico. Sul punto ne parlerei con il tecnico che dovrà seguire la pratica per capire se sia possibile sostenere una tesi del genere presso gli organi competenti.
@@studiolegaleavv.tommasociv3262 grazie posso usufruire del 50%
@@virgiliogalli1739 mi scusi avevo erroneamente inteso che intendesse sapere se il cambio della disposizione interna potesse rientrare tra i lavori ammessi al superbonus, si indubbiamente può usufruire del 50 % spettante a tutte le ristrutturazioni
Salve Avvocato, ho un caso un po' rompicapo, mi spiego:
Un edificio codtruito su tre livelli:
- Piano interrato rustico adibito a garage e non riscaldato;
- Piano rialzato abitato riscaldato da ristrutturare;
- sottotetto-soffitta non riscaldato.
Ho un piano casa approvato con ampliamento del 20% della volumetria.
In sostanza la soffitta diventerà la seconda unità immobiliare, di partenza l'U.I. è una sola.
Il fatto che la soffitta diventerà civile abitazione dopo aver fatto l'intervento edilizio, e sul tetto della stessa soffitta dovrò installare i pannelli solari sia per l'attuale unità i. del piano terra e sulla erigenda seconda unità immobiliare, rientrano nel 110%, i lavori nuovi per realizzare questa seconda unità dove adesso c'è solo il sottotetto-soffitta, non riscaldato?
Cordialmente
Sig. Donato, quella che le riporto è la mia personale interpretazione. Io ritengo che le opere di ampliamento se qualificate come ristrutturazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 380 siano da ricomprendere all'interno del bonus. Ora il suo caso presenta la peculiarità del fatto che più che ampliamento si debba parlare di formare una nuova ed ulteriore unità immobiliare e in tal senso credo che sia da escludere il superbonus poichè opera solo per le unità immobiliari esistenti. Credo però che parlando con il suo tecnico di fiducia possiate trovare delle soluzioni perfettamente legittime che le consentano di qualificae l'intervento come ristrutturazione e ampliamento e poi eventualmente e successivamente andare a distinguere le unità abitative.
Anche, forse, in ragione del fatto che il tetto della costruenda seconda unità immobiliare, cioè della mansarda che sarà più alta dell'attuale copertura-sottotetto, è strumentale-necessario, per l'installazione e posa in opera a norma nonché a regola d'arte dei pannelli solari per l'attuale unità abitativa riscaldata ch'è meritevole con certezza di incentivi.
Pertanto tale strumentalità, potrebbe far rientrare, nel Superbonus, "senza incertezza interpretativa, i lavori relativi alla costruzione della mansarda, pur non essendo essa attualmente civile abitazione, come conforterebbe un interpello di ADE che ha considerato meritevole degli incentivi 110%, lo stesso, un manufatto accatastato come fienile e che sarà civile abitazione solo dopo l'intervento edile.
Grazie per la bella risposta, perché chiara, al mio quesito.
Cordialmente
Donato
Avvocato Civitarese non Matarrese scusate
Buonasera, ho appena visto Suo video, molto interessante e chiaro l'approccio ... sottopongo a Lei questo altro video del 20 Novembre: ... ruclips.net/video/_tjqwyOddoI/видео.html ... dove proprio l'esperto ENEA da parere positivo all'ampliamento (se ho ben capito) se di "bassa" entità con anche addirittura introduzione di nuovi elementi radianti. Grazie.
Salve Ivan, ho in programma di fare un video sul punto proprio questa settimana! 😊 sapete che non rincorro la notizia perché voglio riflettere sullo stato dell’arte e ho visto già settimana scorsa che ci sono state importanti precisazioni in merito alla demolizione e ricostruzione con ampliamento!
@@studiolegaleavv.tommasociv3262 assolutamente, La ringrazio, il mio è un tentativo di contribuire.
@@ivaring1 certo e ti ringrazio per questo 😊