Salve professore, come sempre la ringrazio per l’aiuto che da a noi studenti nella preparazione dell’esame di diritto penale e per le sue spiegazioni sempre chiare ed esaustive. Dunque l’art 30 della L.83 consentirebbe di dire che la dichiarazione di illegittimità costituzionale ha un’efficacia ex tunc e dunque retroattiva? Ciò mi permetterebbe di giustificare lo stesso trattamento nel caso di abolitio e abrogatio visto per i decreti non convertiti, in ragione del favor rei art 3 e 25 cost.
Salve,volevo chiederle se l'ultrattività della norma dichiarata illegittima cui prevede un trattamento favorevole,operasse solo per i fatti commessi prima della declaratoria di illegittimità o anche per i fatti successivi?
presumo di avere una risposta in merito. Consideriamo due casistiche: 1) compio il fatto laddove è vigente la norma penale ancora non dichiarata illegittima, successivamente la corte rilascia la sentenza di illegittimità della suddetta, ora mi ritrovo in un problema intertemporale in cui devo valutare se la corte abolisce completamente la figura di reato(quindi cessano tutti gli effetti penali e l'esecuzione) oppure vedere se è più o meno favorevole la disciplina a carattere generale che soddisfa i criteri di continenza(quindi nel caso in cui quella illegittima è più favorevole applico l'ultrattività) 2) se assumo una condotta posta in essere dopo la dichiarazione di illegittimità e nel momento in cui essa sia entrata in vigore(art.136 cost.) il problema non si pone perchè ora ci sarebbe una nuova norma a disciplinare la condotta (o quella a carattere generale oppure non ci sarebbe più reato) quindi mi dovrò attenere alla legge del tempo in cui ho commesso il fatto( Tempus regit actum)
Mi spiace, Prof. Meatta, questa lezione la ho trovata molto poco chiara, per non dire contraddittoria e fuorviante, mi rendo conto sia un argomento importante, infatti mi aspettavo la lezione durasse di piú. Forse ha riassunto troppo. Mi perdoni la sincerità, continuerò a studiarla. sa
Mi dispiace Stefania. Faccio sempre del mio meglio, Provvederò a vedere anche io di nuovo questa video lezione per capire i punti che posso essere poco chiari. Se vuoi, fammi sapere quali passaggi hai trovato fuorvianti e cercherò di risponderti correggendo il tiro. Ti ringrazio per la sincerità: aiuta sempre a crescere e migliorarsi.
Salve professore, come sempre la ringrazio per l’aiuto che da a noi studenti nella preparazione dell’esame di diritto penale e per le sue spiegazioni sempre chiare ed esaustive. Dunque l’art 30 della L.83 consentirebbe di dire che la dichiarazione di illegittimità costituzionale ha un’efficacia ex tunc e dunque retroattiva? Ciò mi permetterebbe di giustificare lo stesso trattamento nel caso di abolitio e abrogatio visto per i decreti non convertiti, in ragione del favor rei art 3 e 25 cost.
Esattamente, Ludovica. Discorso complesso, ma se ben sezionato, intellegibile. Grazie ancora.
Ottima spiegazione! Grazie
Ti attendo alla prossima videolezione e ti ringrazio di cuore.
Salve,volevo chiederle se l'ultrattività della norma dichiarata illegittima cui prevede un trattamento favorevole,operasse solo per i fatti commessi prima della declaratoria di illegittimità o anche per i fatti successivi?
presumo di avere una risposta in merito. Consideriamo due casistiche:
1) compio il fatto laddove è vigente la norma penale ancora non dichiarata illegittima, successivamente la corte rilascia la sentenza di illegittimità della suddetta, ora mi ritrovo in un problema intertemporale in cui devo valutare se la corte abolisce completamente la figura di reato(quindi cessano tutti gli effetti penali e l'esecuzione) oppure vedere se è più o meno favorevole la disciplina a carattere generale che soddisfa i criteri di continenza(quindi nel caso in cui quella illegittima è più favorevole applico l'ultrattività)
2) se assumo una condotta posta in essere dopo la dichiarazione di illegittimità e nel momento in cui essa sia entrata in vigore(art.136 cost.) il problema non si pone perchè ora ci sarebbe una nuova norma a disciplinare la condotta (o quella a carattere generale oppure non ci sarebbe più reato) quindi mi dovrò attenere alla legge del tempo in cui ho commesso il fatto( Tempus regit actum)
Mi spiace, Prof. Meatta, questa lezione la ho trovata molto poco chiara, per non dire contraddittoria e fuorviante, mi rendo conto sia un argomento importante, infatti mi aspettavo la lezione durasse di piú. Forse ha riassunto troppo. Mi perdoni la sincerità, continuerò a studiarla. sa
Mi dispiace Stefania. Faccio sempre del mio meglio, Provvederò a vedere anche io di nuovo questa video lezione per capire i punti che posso essere poco chiari. Se vuoi, fammi sapere quali passaggi hai trovato fuorvianti e cercherò di risponderti correggendo il tiro. Ti ringrazio per la sincerità: aiuta sempre a crescere e migliorarsi.