Art. 98 ~ Circolazione di prova ~ CODICE DELLA STRADA

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  • Опубликовано: 29 окт 2023
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    👮 Art. 98 - Circolazione di prova 👮
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Комментарии • 24

  • @marcimarci582
    @marcimarci582 5 месяцев назад

    complimenti per il suo canale, Vorrei farle presente una questione: c'è una persona che ha 2 garages davanti a casa mia e possiede anche un'area di parcheggio accanto a uno dei garage, è un avvocato. Credo che possieda 5/6 auto e almeno 2 volte a settimana quando ha necessità di usare il garage viene con degli automezzi che di solito hanno la targa di prova, il nostro è un grande cortile interno dove ci sono 3 abitazioni e un ulteriore diritto di passo di una villa che ha il proprio giardino. Il cortile non è nostro, abbiamo solo il diritto di passo per entrare nella corte di nostra proprietà e parcheggiarci l'auto. Questo proprietario dei garage è anche proprietario di metà della corte a comune, prima aveva solo un garage e quando veniva lasciava l'auto in mezzo al passo impedendo di fatto la circolazione delle varie auto, poi ha acquistato un secondo garage con parcheggio laterale e la casa accanto alla nostra, quindi adesso le auto le lascia nel suo parcheggio. Venendo spesso con l'auto con la targa di prova (non si capisce perchè) quante multe dovrebbe prendere per usare in quel modo tale targa? Cosa ne pensa lei? Grazie

    • @codicedellastradaitaliano
      @codicedellastradaitaliano  5 месяцев назад

      Dunque, intanto il problema non si pone su area privata come è quella descritta da lei. Non sarebbe possibile accertare né sanzionare un uso improprio della targa prova.
      Qualora la usasse per circolare su strade pubbliche, si dovrebbe accertare:
      1) se ne è titolare o delegato
      2) se la sta impiegando per gli usi previsti dall'autorizzazione (che mai prevede farne un uso privato, come ad esempio fare la spesa o portare i figli a scuola, situazioni ahimè all'ordine del giorno un po' ovunque).
      Quello che lei può fare è una segnalazione alla Polizia Locale di competenza (meglio via mail), la quale vedrà il da farsi. Tenga presente che la persona non verrà mai a sapere dalla PL le sue generalità in quanto segnalante.
      Se il problema invece riguarda una gestione degli spazi privati delle vostre abitazioni, dovrà procedere privatamente per vie legali e dunque consultare un avvocato, ma mi pare di capire non sia questo il caso.

  • @manolamanola4737
    @manolamanola4737 5 месяцев назад +1

    Salve, volevo chiederti: 1) la 4 infrazione in generale o riferite all'uso improprio? 2) chi è l'obbligato in solido del mezzo già immatricolato? 3) se l'autorizzato della targa prova lo becco oltre i 100 km dalla sede legale a cui è stata rilasciata la targa prova si puo configurare l'uso diverso? Grazie

    • @codicedellastradaitaliano
      @codicedellastradaitaliano  5 месяцев назад

      Ciao, provo a risponderti:
      1) le infrazioni che vanno segnalate alla motorizzazione che ha rilasciato l'autorizzazione sono solo quelle dell'art. 98 (uso improprio e/o assenza del titolare/delegato). Dunque la quarta del 98 CDS.
      2) obbligato è il titolare della targa prova, in quanto essa sostituisce temporaneamente l'immatricolazione del veicolo (almeno così ritengo e così faccio, non ho trovato pareri contrari)
      3) per contestare l'uso improprio devi accertare che se ne sta facendo un uso diverso da quello previsto sull'autorizzazione di prova, non fa differenza se a 1 o 100 km dalla sede, per paradosso potrebbe essere a 1000 km per fare delle prove tecniche o dimostrative, e sarebbe in regola
      Spero di averti risposto

  • @fabiopalumbo5969
    @fabiopalumbo5969 2 месяца назад

    Buongiorno, complimenti per il canale!
    Possiedo un'officina di preparazioni per auto sportive (ovvero ad uso pista ma comunque immatricolate ma con componenti non omologati come ad esempio rollbar, cinture sportive, etc). Capita talvolta di dover movimentare le auto dalla nostra officina ad altre quali carrozzieri, gommisti ed elettrauti.
    Trattandosi, da mia personale interpretazione di "trasferimento per allestimento e relative prove tecniche, sperimentali o costruttive", quindi essendo i veicoli in oggetto non revisionati ed avendo installate parti non ancora omologate, è comunque possibile utilizzare la targa prova?
    Tale indicazione si riferisce anche all'uso di pneumatici di misura diversa da quella indicata su libretto?
    Grazie mille per la sua disponiblità.

    • @codicedellastradaitaliano
      @codicedellastradaitaliano  2 месяца назад

      Intanto grazie mille. Provo a risponderle ma tenga presente che anche la mia è una personale interpretazione.
      La targa prova sostituisce immatricolazione assicurazione e revisione. Non permette di derogare ad altre norme del CDS.
      Nasceva per dare una targa temporanea a veicoli non immatricolati, poi il suo utilizzo è stato allargato ad altri casi, e oggi se ne fa spesso un abuso.
      Se il veicolo circolasse in prova ma in sovraccarico, o con le gomme lisce, o senza equipaggiamenti indispensabili (fari...), o se fosse stato posto sotto fermo amministrativo (anche fiscale), sarebbe sanzionabile nonostante la targa prova. Per tanto anche nel caso da lei descritto, un veicolo che possegga equipaggiamenti difformi da quelli previsti dalla carta di circolazione (la cui presenza NON è sostituita dall'autorizzazione di prova) sarebbe in violazione.
      Caso a parte potrebbe riguardare veicoli non ancora immatricolati, ma dovrei approfondire la questione.

  • @roccolippolis2516
    @roccolippolis2516 6 месяцев назад

    Salve, volevo chiedere : La targa prova è la stessa sia sulle Auto che sulle Moto? o sono due tipi di targhe diverse ? Grazie

    • @codicedellastradaitaliano
      @codicedellastradaitaliano  6 месяцев назад

      Esiste un solo tipo di targa prova italiana ed è applicabile a ogni tipo di veicolo che necessiti immatricolazione.

  • @francescocappelletti8495
    @francescocappelletti8495 8 месяцев назад

    Buongiorno e complimenti per il servizio che svolge.
    Serve anche agli addetti ai lavori, rinfrescare le normative.
    Però non sono d'accordo su due punti indicati vel video
    1) Se scaduta da più di un anno = RITIRO DEL DOCUMENTO
    Decorso un anno e un mese dalla scadenza, quell'autorizzazione non serve più a nulla, nel senso che, se gli interessa ancora, deve chiederne una nuova. In pratica, il ritiro avverrebbe su istanza dell' interessato a richiederne una nuova (circolare MIT n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004).
    Però sul ritiro, non esiste una precisa disposizione di legge che impone il suo ritiro. E' un pò come per il contrassegno invalidi: se scaduto, sanziono, ma non esiste un obbligo di ritiro.
    2) targa prova scaduta ma con assicurazione valida. Secondo una più recente giurisprudenza, la copertura non sarebbe più efficace.
    Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 27046 del 25/10/2018
    Circolazione Stradale - Artt. 98 e 193 del Codice della Strada - Circolazione di prova - Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile - Inefficacia della targa prova e validità della copertura assicurativa della stessa - Qualora sia sopravvenuta l'inefficacia della targa di prova in quanto l'autorizzazione alla circolazione è scaduta, anche il correlato certificato di assicurazione di responsabilità civile deve considerarsi privo di effetti e tamquam non esset, quanto meno giacché riproduce i dati di una targa di prova ormai inefficace.

    • @codicedellastradaitaliano
      @codicedellastradaitaliano  8 месяцев назад

      Ciao! Intanto grazie :) Fare video serve anche a me ad approfondire il CDS e tenermi aggiornato.
      Sui due punti che hai indicato, ti dico che mi sono basato un po' su quanto ho appreso in una conferenza EGAF sull'argomento. Certo anche EGAF stesso dà un'interpretazione, che per quanto autorevole non è la verità assoluta, quindi può darsi benissimo si possa interpretare diversamente.
      In particolare sul punto 2 ti chiedo una cosa: dalla sentenza si evinceva che l'assicurazione non coprisse per la responsabilità civile verso terzi se la polizza è in corso di validità ma l'autorizzazione è scaduta? Oppure copre verso terzi ma poi fa rivalsa sul proprio cliente?
      Perché il 193 obbliga ad essere coperti verso terzi, non verso se stessi, quindi se con l'autorizzazione scaduta, la propria RCA è comunque operante, la sanzione non è possibile, anche se poi la compagnia riuscirà a rivalersi su di te.
      Fammi sapere che mi interessa moltissimo!

    • @francescocappelletti8495
      @francescocappelletti8495 8 месяцев назад

      @@codicedellastradaitaliano Qualora sia sopravvenuta l'inefficacia della targa di prova, pur il correlato certificato di assicurazione devesi considerare privo di effetti e tamquam non esset, quanto meno giacché riproduce i dati di una targa di prova oramai inefficace (Cassazione Civile - Targa Prova Sentenza n. 4728 del 15.01.2016)
      Alla stregua della sentenza del qui sopra anche il ministero interno con circolare 300/A/9048/17/101/20/21/7 del 27 novembre 2017, è tornato sull'argomento.
      Quanto sopra per ribadire che un conto è la responsabilità civile che agli ordini di Polizia stradale interesse relativamente, e un conto è la responsabilità amministrativa a cui dobbiamo dare conto mediando accertamento dei precetti esistenti.
      Comunque non è mia intenzione danneggiare il tuo ottimo lavoro.
      Ho voluto solo esprimere la mia opinione su questi argomenti.
      Ciao

    • @codicedellastradaitaliano
      @codicedellastradaitaliano  8 месяцев назад

      Non danneggi assolutamente nulla anzi, è un argomento che mi interessa anche perché operativamente mi trovo spesso ad avere anche fare con targhe prova, e vorrei essere sicuro di che decisione prendere in caso me ne trovassi una scaduta ma con RCA operante.
      Il 193/2 stabilisce l'obbligo di essere coperti verso terzi, a prescindere da una possibile rivalsa della compagnia. Dunque ritieni si debba sanzionare ai sensi di tale articolo qualora l'autorizzazione sia scaduta? A prescindere dunque dalla scadenza della polizza assicurativa?

    • @francescocappelletti8495
      @francescocappelletti8495 8 месяцев назад +1

      @@codicedellastradaitaliano si, perché se in circolazione prova, l'assicurazione che riporta i dati della targa prova, è valida se detta targa è in vigore e quindi in circolazione prova.
      Dal momento che la circolazione diventa ordinaria, quella assicurazione non ha più valore.
      Poi, per gli eventuali fini risarcitori, non interessa agli organi di polizia, dal momento che parliamo comunque di una scrittura privata

    • @codicedellastradaitaliano
      @codicedellastradaitaliano  8 месяцев назад +1

      Ottimo mi hai dato uno spunto per approfondire l'argomento

  • @TonioRizzo
    @TonioRizzo 4 месяца назад

    Salve e complimenti ! Vorrei un suo parere in quanto sono stato fermato dai vigili urbani i quali mi hanno contestato l'art. 193 c.2 in quanto al momento del fermo richiedendomi i documenti mi sono reso conto di aver perso la targa prova e la relativa autorizzazione. In quel medesimo momento , essendo riportato sul retro della targa prova il mio numero telefonico , mi hanno contattato dicendomi che era stata ritrovata e mi è stata portata sul posto dal titolare e ho potuto mostrare subito la targa prova con certificato e polizza assicurativa in corso di validità con relativa delega. Dopo 4 ore di sosta durante le quali gli stessi tentavano di recuperare informazioni sulle normative da applicare, mi hanno applicato la violazione secondo l'art. 193 c.2 di ammontare pari a € 866,00 ( € 606,20 entro i 5gg) costringendomi a chiamare anche il carroattrezzi. Ripetevo che avendo la targa prova non era necessario, ma potevo trasportare nel luogo indicato per il sequestro , su strada. Dunque pur dichiarando che la targa prova era stata smarrita poco prima in quanto sistemata regolarmente dai dipendenti sul retro della vettura e dicendo che potevo riportare, su un pezzo di cartone, il numero di targa come previsto e denunciarne entro 24 h lo smarrimento , hanno proceduto al verbale indicato. Secondo Lei è corretto ?

    • @codicedellastradaitaliano
      @codicedellastradaitaliano  4 месяца назад +1

      A mio parere l'operato degli agenti è corretto, in quanto la targa prova non era fisicamente a bordo del veicolo.
      In merito al trasporto con carro attrezzi invece le dico che alla luce della nuova riforma potrebbe non essere più necessario, ma ancora la tematica non è stata chiarita dal ministero, ci sono solo delle circolari o interpretazioni in merito che sostengono si possa autorizzare a condurre il veicolo al luogo di custodia, e dunque non sia più obbligatorio il trasporto con carro attrezzi. Ma il tema è ancora controverso, può rivolgersi a un legale in merito.
      Trovo invece, come già detto, corretta l'applicazione del 193 c. 2 nel caso descritto.

  • @user-gh6jq9lz1b
    @user-gh6jq9lz1b 8 месяцев назад

    Prima di parlare di codice della strada guardatevi allo specchio😮