Studio Psicologia Clinica e questa tematica è saltata fuori a lezione giusto un paio di settimane fa. Interessantissimo riascoltarla da te qui. Grazie mille 🤟
Buongiorno. Per l’operatore sociale e sanitario vige l'obbligo di segnalazione del minore che (a suo parere e in base alle informazioni che sono in suo possesso) si trova in una situazione di “pregiudizio”. Si definisce “situazione di pregiudizio” una qualunque situazione in cui il minore mutua, dal contesto familiare o extrafamiliare in cui è calato, uno stato di sofferenza, disagio o carenza che può incidere negativamente sulle sue potenzialità di crescita e di sviluppo. I riferimenti legislativi sono reperibili: LEGGE 698/75; LEGGE 616/77; LEGGE 833/78 : tutti gli operatori sociosanitari nell’esercizio delle loro funzioni devono vigilare e assumere iniziative a tutela del minore attivando all’occorrenza l’Autorità Giudiziaria LEGGE 184/83: tutti i Pubblici Ufficiali e gli Operatori Incaricati di Pubblico Servizio sono tenuti a segnalare all’Autorità Giudiziaria le situazioni di abbandono morale o materiale a carico di minori LEGGE 216/91: per le situazioni di grave rischio l’istituzione scolastica è tenuta alla segnalazione delle medesime.
La dirigente scolastica aveva 10 posti per un programma dei servizi sociali. Nostro figlio aveva 50 assenze con 30 giorni di certificato medico che lei non ha accettato. Noi abbiamo cambiato scuola. Noi andiamo a finire in tribunale?
Buongiorno. Non conoscendo con precisione gli estremi del provvedimento dei Servizi Sociali, nè le condizioni contingenti, non sono in grado di dare indicazioni in merito alla vicenda. Ad ogni modo, in caso di interruzione di un percorso in carico ai Servizi Sociali, è usuale darne comunicazioni al Tribunale dei Minori tramite relazione periodica. Per cui ritengo che comunque verrete sentiti a riguardo dell'accaduto.
Studio Psicologia Clinica e questa tematica è saltata fuori a lezione giusto un paio di settimane fa. Interessantissimo riascoltarla da te qui. Grazie mille 🤟
Grazie molto Bravo
Come maltrattemento ouo essere inteso anche l'alienazione parentale??
Buongiorno. Per l’operatore sociale e sanitario vige l'obbligo di segnalazione del minore che (a
suo parere e in base alle informazioni che sono in suo possesso) si trova in una situazione di “pregiudizio”.
Si definisce “situazione di pregiudizio” una qualunque situazione in cui il minore mutua, dal
contesto familiare o extrafamiliare in cui è calato, uno stato di sofferenza, disagio o carenza che può
incidere negativamente sulle sue potenzialità di crescita e di sviluppo.
I riferimenti legislativi sono reperibili:
LEGGE 698/75;
LEGGE 616/77;
LEGGE 833/78 : tutti gli operatori sociosanitari
nell’esercizio delle loro funzioni devono vigilare e assumere
iniziative a tutela del minore attivando all’occorrenza
l’Autorità Giudiziaria
LEGGE 184/83: tutti i Pubblici Ufficiali e gli Operatori
Incaricati di Pubblico Servizio sono tenuti a segnalare
all’Autorità Giudiziaria le situazioni di abbandono morale o
materiale a carico di minori
LEGGE 216/91: per le situazioni di grave rischio
l’istituzione scolastica è tenuta alla segnalazione delle
medesime.
La dirigente scolastica aveva 10 posti per un programma dei servizi sociali. Nostro figlio aveva 50 assenze con 30 giorni di certificato medico che lei non ha accettato. Noi abbiamo cambiato scuola. Noi andiamo a finire in tribunale?
Buongiorno. Non conoscendo con precisione gli estremi del provvedimento dei Servizi Sociali, nè le condizioni contingenti, non sono in grado di dare indicazioni in merito alla vicenda. Ad ogni modo, in caso di interruzione di un percorso in carico ai Servizi Sociali, è usuale darne comunicazioni al Tribunale dei Minori tramite relazione periodica. Per cui ritengo che comunque verrete sentiti a riguardo dell'accaduto.