Buongiorno e complimenti. Alla luce di quanto appreso da questo video colgo l'occasione per porre la sua attenzione su caso seguente. Un tecnico (il cui mandato non era stato deliberato comunemente, ma arbitrariamente deciso da un singolo in quanto genitore) nel descrivere ai condomini le soluzioni possibili per regolarizzare le difformità urbanistiche di beni comuni, prospettava un costo complessivo (tra onorario, sanzioni, etc.) di 2500 € cad.. Pochi giorni dopo, lo stesso genitore (palesemente interessato), con un repentino porta a porta contattava i singoli condomini e faceva firmare, seduta stante, l'incarico professionale al figlio tecnico. Preciso, inoltre, che all'incarico era allegato un quadro descrivente le spese tecniche, oneri e sanzioni che i condomini non hanno potuto attenzionare e valutare per il motivo anzidetto (artata repentinità d'azione), ma anche per la scarsa chiarezza dei contenuti, risultati di difficile comprensione anche per altri tecnici chiamati a dare un parere nel merito (immaginiamoci per un profano). Solo in seguito, ad incarico affidato, nel prosieguo dei fatti i condomini prendevano atto che i costi cad. per le stesse cose inizialmente indicate dal tecnico erano diventati più di 4000 €. Descritto ciò, l'incarico (o negozio) può ritenersi nullo o annullabile? Sebbene vi sia volontà di regolarizzare le difformità, non vi è errore o dolo in quanto descritto? Grazie anticipatamente.
Buongiorno. A norma di legge, le spese che riguardano le parti comuni vanno approvate in assemblea, a meno che non abbiano carattere di urgenza e mettano in pericolo l'incolumità di cose, persone e animali. Credo che il caso da lei esposto non mostri carattere di urgenza, ragion per cui mi rivolgerei ad un avvocato per capire bene come agire. Buona giornata!
Buongiorno. L'errore scusabile è quello in cui non si ravvisa colpa. L'errore non scusabile è quello in cui c'è la colpa. Per esempio il cacciatore che spara per colpire un uccello e invece uccide un uomo. Commette un errore non scusabile perché avrebbe dovuto usare maggiore prudenza. Buon studio!
Buongiorno. Forse l'esempio fatto non è dei più efficaci, ma confermo che l'errore vizio, detto anche motivo è quello che si verifica durante il processo di formazione della volontà cioè rende difettosa ma non elimina la volontà. L'errore ostativo, invece, si verifica nel corso della sua dichiarazione che non è conforme alla volontà del dichiarante, per esempio Tizio vuole acquistare 100 kg di farina ma nella mail di ordinazione scrive 10.000.
Buongiorno e complimenti.
Alla luce di quanto appreso da questo video colgo l'occasione per porre la sua attenzione su caso seguente.
Un tecnico (il cui mandato non era stato deliberato comunemente, ma arbitrariamente deciso da un singolo in quanto genitore) nel descrivere ai condomini le soluzioni possibili per regolarizzare le difformità urbanistiche di beni comuni, prospettava un costo complessivo (tra onorario, sanzioni, etc.) di 2500 € cad..
Pochi giorni dopo, lo stesso genitore (palesemente interessato), con un repentino porta a porta contattava i singoli condomini e faceva firmare, seduta stante, l'incarico professionale al figlio tecnico. Preciso, inoltre, che all'incarico era allegato un quadro descrivente le spese tecniche, oneri e sanzioni che i condomini non hanno potuto attenzionare e valutare per il motivo anzidetto (artata repentinità d'azione), ma anche per la scarsa chiarezza dei contenuti, risultati di difficile comprensione anche per altri tecnici chiamati a dare un parere nel merito (immaginiamoci per un profano). Solo in seguito, ad incarico affidato, nel prosieguo dei fatti i condomini prendevano atto che i costi cad. per le stesse cose inizialmente indicate dal tecnico erano diventati più di 4000 €.
Descritto ciò, l'incarico (o negozio) può ritenersi nullo o annullabile? Sebbene vi sia volontà di regolarizzare le difformità, non vi è errore o dolo in quanto descritto?
Grazie anticipatamente.
Buongiorno.
A norma di legge, le spese che riguardano le parti comuni vanno approvate in assemblea, a meno che non abbiano carattere di urgenza e mettano in pericolo l'incolumità di cose, persone e animali.
Credo che il caso da lei esposto non mostri carattere di urgenza, ragion per cui mi rivolgerei ad un avvocato per capire bene come agire.
Buona giornata!
Buongiorno prof, cosa significa quando si parla di errore scusabile e non scusabile?
Buongiorno. L'errore scusabile è quello in cui non si ravvisa colpa. L'errore non scusabile è quello in cui c'è la colpa. Per esempio il cacciatore che spara per colpire un uccello e invece uccide un uomo. Commette un errore non scusabile perché avrebbe dovuto usare maggiore prudenza.
Buon studio!
@@ildirittoinpillole9809 Grazie
mi potrebbe fare un esempio riguardante il dolo per favore
l’errore vizio può essere di fatto o di diritto, non l’errore ostativo
hai invertito errore vizio ed errore ostativo , è il contrario...
Buongiorno. Forse l'esempio fatto non è dei più efficaci, ma confermo che l'errore vizio, detto anche motivo è quello che si verifica durante il processo di formazione della volontà cioè rende difettosa ma non elimina la volontà. L'errore ostativo, invece, si verifica nel corso della sua dichiarazione che non è conforme alla volontà del dichiarante, per esempio Tizio vuole acquistare 100 kg di farina ma nella mail di ordinazione scrive 10.000.