Vif Locazione e noleggio

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  • Опубликовано: 29 окт 2020
  • Le norme del Codice del diporto, per l'attività di locazione e noleggio

Комментарии • 5

  • @LOPdesigner
    @LOPdesigner Год назад

    Video interessante, ma è una vera “conferenza”, un video molto lungo, quindi mi scuso in anticipo, ma nascono domande specifiche magari prima di aver visto l’intero video, del quale però se aspettassi la fine perderei il filo.
    Le domande, basate su quanto ho capito, sono;
    - il privato che acquista una imbarcazione e vuole poi (per impossibilità di dedicare il suo tempo direttamente, per recuperare parte delle spese, etc) affidarla ad una società armatrice se ne “spossessa”, ok: apparentemente chiaro.
    A quel punto, però, esistono i modi per (vado al concreto) usare la barca a fini personali per diletto, che ne so, un mese all’anno?
    Il tipo di azione sembra molto realistico, molto logico, anche valido... non è un cavillo burocratico assurdo questo vincolo/impedimento all’uso promiscuo?

  • @LOPdesigner
    @LOPdesigner Год назад

    E ho anche una seconda domanda: questa normativa, riguarda esclusivamente l’Italia? Cioè: se il privato affida la barca per la locazione ad una società straniera, la può usare, poi, per sé stesso qualche settimana all’anno?

    • @universomare9970
      @universomare9970  Год назад

      Secondo te un tassinaro può utilizzate il taxi per proprio uso personale?

    • @LOPdesigner
      @LOPdesigner Год назад

      @@universomare9970 esiste un ambito scientifico (la fisica, la medicina) dove le cose rispondono a leggi universali che ammettono risposte inopinabili.
      Poi ci sono ambiti dove le cose (l’architettura? il design?) rispondono ad un ambito soggettivo: io la vedo così, tu la vedi cosá, e ciascuno resta nel diritto di perseguire la propria idea.
      E poi c’è l’ambito giuridico, dove le cose sono del tutto soggettive e umane, perché create e stabilite da uomini, ma che si vogliono far passare come oggettive e sacrali, figlie di principi divini ineluttabili cui ci si deve adeguare per destino immutabile, ma non significa affatto che siano corrette.
      Nel caso del tassista non conosco la risposta giuridica, (probabilmente negativa?), ma la risposta concreta sí, ed è che nulla impedisce ad un tassista che lavora come un Cristiano per 11 mesi all’anno, di andare in vacanza con il suo taxi: basta caricare i bagagli e partire.
      Se la norma impedisce di fare ciò, è ingiusta (e vessatoria, obbligandolo ad acquistare una seconda auto per uso personale quando potrebbe benissimo farne concretamente a meno).
      Tornando nell’ambito del diporto nautico, non si capisce per quale motivo razionale un appassionato che volesse acquistare una barca e godersela per due mesi all’anno, non potrebbe poi affidarla ad una società armatrice (ma anche ad una persona fisica) che possa trarne un ricavo dalla gestione con cui magari riuscire a maturare il denaro sufficiente a coprire le spese di gestione per il proprietario.
      Davvero sfugge quale sarebbe l’aspetto criminoso di un principio simile, se non creare disagio ad altri operatori accreditati a vario titolo perché genererebbe una concorrenza...
      Peraltro qui non si è neanche fatta l’ipotesi di un privato che gestisce una locazione da sé, ma che affida la gestione del bene ad un operatore, esattamente come se un privato acquistasse la sua Lamborghini cabriolet per guidarla in vacanza, e l’inverno la affidasse ad un noleggiatore professionista in cambio di un ricavo tale da coprire le spese di mantenimento (e poco più visto che l’imbarcazione usata da altri viene ovviamente consumata piú di quanto non sarebbe se fosse usata solo dal proprietario per quei due mesi all’anno.
      Insomma.... è vietato?
      Ok, capito, ma... perché?
      E dunque (proprio perché cosa umana e non un principio scientifico e fisico): solo l’Italia pone questi vincoli? O altre giurisdizioni interpretano la materia in modo diverso?

    • @dummylopez6094
      @dummylopez6094 29 дней назад

      @@universomare9970 si se levi il segnale Taxi dal tetto