Giunta Comunale - Testo unico enti locali (TUEL - D.Lgs. 267/2000) - Parte 17

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  • Опубликовано: 4 июл 2022
  • Giunta
    Definizione e competenze: la Giunta Comunale è organo collegiale del comune, composto dagli assessori e dal Sindaco e con competenze residuali (art. 54 TUEL) rispetto alle funzioni del Consiglio Comunale e del Sindaco
    Attività
    Collaborazione con il Sindaco ed il Consiglio Comunale al governo del Comune (es. attuazione degli indirizzi generali)
    Relaziona annualmente al Consiglio Comunale, con azioni propositive e di impulso
    Adozione di regolamenti degli uffici e dei servizi
    Pareri (art. 49 TUEL): nell’adozione delle delibere di giunta e del consiglio comunale, devono essere richiesti il parere di regolarità tecnica (al responsabile del settore) nonché il parere di regolarità contabile (al responsabile della ragioneria, nel caso la delibera incida sull’economia dell’ente), con eccezione per le delibere di meri atti di indirizzo
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    Composizione
    Assessori: sono nominati dal Sindaco, che sceglie tra di loro anche un Vicesindaco, e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta (art. 46 TUEL)
    Numero: non superiore ad ¼ dei consiglieri comunali, ed in funzione degli abitanti
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    Popolazione Numero di assessori massimo
    Fino a 3.000 2
    Da 3.000 a 10.000 4
    Da 10.000 a 30.000 5
    Da 30.000 a 100.000 7
    Da 100.000 a 250.000 e capoluoghi di provincia 9
    Da 250.000 a 500.000 10
    Da 500.000 a 1.000.000 11
    Oltre 1.000.000 12
    Incompatibilità
    Comuni oltre 15.000 abitanti: gli assessori non possono essere anche consiglieri comunali
    Comuni fino a 15.000 abitanti: gli assessori possono essere anche consiglieri comunali
    Assessori e rappresentanti comunali: non possono essere scelti parenti e affini entro il 3° grado del Sindaco (sia ascendenti che discendenti o il coniuge)
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    Parità di genere: deve essere assicurata la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte (art. 6 c. 3 TUEL)
    Comuni oltre i 3.000 abitanti: entrambi i sessi devono essere rappresentati con almeno il 40 % degli assessori della giunta
    Comuni fino a 3.000 abitanti: vige il principio generale di assicurare la presenza di entrambi i sessi
    Assessori: le funzioni degli assessori sono definite per delega da ciascun Sindaco, in modo da risultare funzionale all’attività dell’ente
    Nomina e revoca: viene disposta dal Sindaco, con comunicazione motivata (in caso di revoca) al Consiglio
    Cessazione: si ha per dimissioni, decadenza, scioglimento o revoca
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    Vicesindaco (ex assessore «delegato» a sostituire il Sindaco)
    Riferimenti: art. 16 c. 2 L. n. 81 del 1993
    Funzioni vicarie (art. 53 cc. 1 e 2 TUEL)
    Supplenza temporanea
    Sindaco occupato in altre funzioni
    Sindaco obbligato ad astenersi (impedimento temporaneo giuridico)
    Sindaco assente (es. ferie, malattia, etc.)
    Sindaco sospeso dalle funzioni (art. 59 TUEL)
    Reggenza continuativa: sostituzione non temporanea del Sindaco
    Impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso
    Caratteri: straordinarietà e temporaneità (prorogatio fino a nuove elezioni)
    Eccezione: nel caso di dimissioni volontarie, il Sindaco è sostituito da un commissario straordinario

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