Posso licenziare un mio dipendente come e quando voglio?

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  • Опубликовано: 15 сен 2024
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    Una delle domande che spesso si pone il datore di lavoro è: posso licenziare un mio dipendente come e quando voglio?
    Bisogna dire che il licenziamento e quindi la conseguente perdita del posto di lavoro ha un impatto assai rilevante nella sfera personale del lavoratore. Per questo motivo il potere del datore di lavoro di licenziare un proprio dipendente è fortemente limitato dalla legge.
    Pertanto la risposta alla domanda che ci siamo posti inizialmente, e cioè se il datore di lavoro è libero o meno di licenziare un proprio dipendente quando e come vuole è: NO.
    Tuttavia è bene che sfatiamo il falso mito per il quale si ritiene che il lavoratore a tempo indeterminato, una volta assunto, non può essere più licenziato dall’azienda, motivo per il quale molti datori di lavoro cercano di trovare un’alternativa a tale tipologia di contratto, proprio perché ne sono letteralmente terrorizzati.
    È bene quindi sapere che la legge prevede almeno tre ipotesi per le quali il dipendente può essere lecitamente licenziato, e molto probabilmente in una di queste tre sarà presente la motivazione per la quale tu imprenditore stai pensando di interrompere, tuo malgrado, il rapporto di lavoro con il tuo lavoratore.
    La prima ipotesi è quella che viene definita Giusta causa ossia quando la motivazione del licenziamento è collegata a gravi inadempienze del lavoratore alle obbligazioni contrattuali.
    Assenze ingiustificate, sottrazione di beni aziendali, rifiuto di effettuare la prestazione lavorativa, uso di espressioni ingiuriose o minacciose nei confronti dei propri colleghi o del datore di lavoro, sono solo alcuni esempi per cui il datore di lavoro può licenziare in tronco il lavoratore, ossia immediatamente, senza fornire alcun preavviso, in quanto la motivazione è così grave da non rendere possibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
    La seconda (ipotesi) è quella che viene definita giustificato motivo soggettivo, e che ricorre quando si è in presenza di inadempienze del lavoratore di gravità inferiore rispetto a quelle per giusta causa, tali da non giustificare la risoluzione immediata del rapporto. In questo caso il datore di lavoro potrà si licenziare il dipendente, rispettando però i termini di preavviso.
    Esempi: scarso rendimento del dipendente, reiterate assenze per malattia, comportamento negligente, mancato rispetto delle direttive aziendali, sono tutti comportamenti che possono legittimare la cessazione del rapporto di lavoro per giustificato motivo soggettivo.
    Terza ipotesi è quella che viene identificata come Giustificato motivo oggettivo, ossia quando la decisione di licenziare è collegata a ragioni inerenti l’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento della stessa.
    Esempi tipici sono la contrazione dell’attività aziendale, ovvero crisi economica con relativo calo del fatturato, soppressione del posto o del reparto cui è addetto il lavoratore, insomma eventi che mettono il datore di lavoro nella condizione di dover procedere ad una riduzione della forza lavoro dipendente con lo scopo di dover riequilibrare il rapporto costi ricavi.
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