Buonasera dott. Chiarelli, grazie di cuore per le sue lezioni! Lei è veramente super! Volevo porle un quesito estrapolato da una prova concorsuale: Quale tra queste ipotesi non configura il vizio di eccesso di potere: 1) disparità di trattamento; 2) difetto di motivazione ; 3) travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Non capisco quale sia la risposta corretta, su un testo che sto iniziando a studiare sono trattate tutte come eccesso di potere. ( O probabilmente sono io che ho interpretato male il testo ) Le sarei davvero grata se potesse illuminarmi.
Il difetto di motivazione di un atto amministrativo può essere considerato sia una violazione di legge che un eccesso di potere, a seconda della gravità della mancanza e delle sue conseguenze. Violazione di legge: Si configura quando l'atto è completamente privo di motivazione, oppure quando la motivazione è solo apparente o generica. In questo caso, l'atto è illegittimo e può essere annullato dal giudice amministrativo. Eccesso di potere: Si configura quando la motivazione è illogica, insufficiente o contraddittoria. In questo caso, l'atto è viziato e può essere annullato dal giudice amministrativo, ma solo se la mancanza di motivazione ha avuto un'incidenza concreta sul provvedimento. Esempi: Violazione di legge: un Comune emana un'ordinanza di divieto di accesso ad una strada senza fornire alcuna motivazione. Eccesso di potere: un Comune emana un'ordinanza di divieto di accesso ad una strada motivandola con la necessità di "garantire la sicurezza pubblica", ma senza specificare quali siano i rischi per la sicurezza che l'ordinanza intende scongiurare. g.co/gemini/share/ee20271b7615
NESSUNA DELLE DUE, il "vizio" di inopportunità non vizia l'atto ma può consentire eventuali ricorsi gerarchici o forme di autotutela ma non comporta annullabilità nè men che meno nullità. shop.enneditore.it/pub/media/catalog/product/file/ESTRATTO_VIGILE_URBANO.pdf
Gentilissimo, posso disturbarla con una domanda? Ho ascoltato con molto interesse questo approfondimento, ma volevo sottoporle un quesito al quale non saprei come rispondere: "La nullità degli atti amministrativi: a) è sempre testuale b) è virtuale c) sussiste esclusivamente nelle ipotesi di nullità strutturale. Cosa significano queste differenze ? Grazie
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Esecutività ed eseguibilità, pur essendo termini simili, presentano una differenza sottile ma importante: Esecutività: Indica la capacità di un atto di essere portato ad esecuzione, ossia di produrre effetti concreti. Si tratta di una qualità giuridica che un atto assume al verificarsi di determinate condizioni, come la scadenza di un termine o l'assenza di impugnazioni. L'esecutività è presupposto per l'esecuzione coattiva dell'atto, ovvero per l'utilizzo della forza pubblica per darvi attuazione. Eseguibilità: Indica la mera possibilità di eseguire un atto materialmente. Si tratta di una caratteristica fattuale che dipende dalla natura dell'atto e dalle circostanze concrete. L'eseguibilità non implica necessariamente l'esecutività: un atto può essere materialmente eseguibile, ma non avere la forza giuridica per essere imposto coattivamente. In sintesi: L'esecutività è una qualità giuridica, l'eseguibilità è una caratteristica fattuale. L'esecutività è necessaria per l'esecuzione coattiva, l'eseguibilità no. Un atto può essere eseguibile ma non esecutivo, viceversa non è possibile. Esempi: Una sentenza definitiva è esecutiva: può essere portata ad esecuzione coattiva se non viene adempiuta spontaneamente. Un contratto preliminare di vendita non è esecutivo: non può essere imposto coattivamente, ma le parti possono comunque adempiervi spontaneamente. Un ordine di demolizione di un edificio abusivo è esecutivo: può essere eseguito coattivamente anche se il proprietario dell'edificio si oppone. g.co/bard/share/f2883883b837
Nelle scuole servirebbero docenti come lei, complimenti
GRAZIE!
Prof. Prezioso in ogni occasione🎉
Bellissimi questi esempi, grazie!!
Grandissimo Prof!
Fantastico, grazie mille
Prof grazie🙏 sempre
Grande prof
Un decreto ministeriale di impegno di spesa e' un provvedimento amministrativo?
Certo
Buonasera dott. Chiarelli, grazie di cuore per le sue lezioni! Lei è veramente super! Volevo porle un quesito estrapolato da una prova concorsuale: Quale tra queste ipotesi non configura il vizio di eccesso di potere: 1) disparità di trattamento; 2) difetto di motivazione ; 3) travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
Non capisco quale sia la risposta corretta, su un testo che sto iniziando a studiare sono trattate tutte come eccesso di potere. ( O probabilmente sono io che ho interpretato male il testo ) Le sarei davvero grata se potesse illuminarmi.
difetto di motivazione è considerata oggi in via prevalente VIOLAZIONE DI LEGGE
Il difetto di motivazione di un atto amministrativo può essere considerato sia una violazione di legge che un eccesso di potere, a seconda della gravità della mancanza e delle sue conseguenze.
Violazione di legge:
Si configura quando l'atto è completamente privo di motivazione, oppure quando la motivazione è solo apparente o generica.
In questo caso, l'atto è illegittimo e può essere annullato dal giudice amministrativo.
Eccesso di potere:
Si configura quando la motivazione è illogica, insufficiente o contraddittoria.
In questo caso, l'atto è viziato e può essere annullato dal giudice amministrativo, ma solo se la mancanza di motivazione ha avuto un'incidenza concreta sul provvedimento.
Esempi:
Violazione di legge: un Comune emana un'ordinanza di divieto di accesso ad una strada senza fornire alcuna motivazione.
Eccesso di potere: un Comune emana un'ordinanza di divieto di accesso ad una strada motivandola con la necessità di "garantire la sicurezza pubblica", ma senza specificare quali siano i rischi per la sicurezza che l'ordinanza intende scongiurare.
g.co/gemini/share/ee20271b7615
Grazie di ❤, oltre ad essere preparatissimo, lei è anche gentilissimo!
Salve Professore, l'inopportunità dove la collochiamo? Rende l'atto annullabile o nullo? Grazie del suo lavoro. Saluti
NESSUNA DELLE DUE, il "vizio" di inopportunità non vizia l'atto ma può consentire eventuali ricorsi gerarchici o forme di autotutela ma non comporta annullabilità nè men che meno nullità.
shop.enneditore.it/pub/media/catalog/product/file/ESTRATTO_VIGILE_URBANO.pdf
Gentilissimo, posso disturbarla con una domanda? Ho ascoltato con molto interesse questo approfondimento, ma volevo sottoporle un quesito al quale non saprei come rispondere: "La nullità degli atti amministrativi: a) è sempre testuale b) è virtuale c) sussiste esclusivamente nelle ipotesi di nullità strutturale.
Cosa significano queste differenze ? Grazie
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Grazie mille davvero@@simonechiarelli
eccomi buonasera
mancanza di motivazione nel provvedimento amministrativo è causa di nullità o annullabilità del provvedieme
nto? Grazie Prof.
Ci sono due scuole di pensiero ... SE NE FREGHI e risponda annullabilità
Buonasera, Le posso chiedere quali siano i termini di impugnazione per le diverse patologie dei provvedimenti amministrativi?
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Esecutivo ed eseguibile qual è la differenza ? Un esempio ?
Esecutività ed eseguibilità, pur essendo termini simili, presentano una differenza sottile ma importante:
Esecutività:
Indica la capacità di un atto di essere portato ad esecuzione, ossia di produrre effetti concreti.
Si tratta di una qualità giuridica che un atto assume al verificarsi di determinate condizioni, come la scadenza di un termine o l'assenza di impugnazioni.
L'esecutività è presupposto per l'esecuzione coattiva dell'atto, ovvero per l'utilizzo della forza pubblica per darvi attuazione.
Eseguibilità:
Indica la mera possibilità di eseguire un atto materialmente.
Si tratta di una caratteristica fattuale che dipende dalla natura dell'atto e dalle circostanze concrete.
L'eseguibilità non implica necessariamente l'esecutività: un atto può essere materialmente eseguibile, ma non avere la forza giuridica per essere imposto coattivamente.
In sintesi:
L'esecutività è una qualità giuridica, l'eseguibilità è una caratteristica fattuale.
L'esecutività è necessaria per l'esecuzione coattiva, l'eseguibilità no.
Un atto può essere eseguibile ma non esecutivo, viceversa non è possibile.
Esempi:
Una sentenza definitiva è esecutiva: può essere portata ad esecuzione coattiva se non viene adempiuta spontaneamente.
Un contratto preliminare di vendita non è esecutivo: non può essere imposto coattivamente, ma le parti possono comunque adempiervi spontaneamente.
Un ordine di demolizione di un edificio abusivo è esecutivo: può essere eseguito coattivamente anche se il proprietario dell'edificio si oppone.
g.co/bard/share/f2883883b837
Ottimo