Art. 210 ~ Sanzioni Amministrative Accessorie (+ Reiterazione) ~ CODICE DELLA STRADA

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  • Опубликовано: 1 авг 2024
  • 📝 STUDIARE IL CODICE STRADALE 📝
    👮 Art.210 Sanzioni Amministrative Accessorie previste + concetto di Reiterazione del CdS 👮
    ATTENZIONE:
    - il video verrà quanto prima sostituito dal momento che presenta un errore sostanziale: c'è una netta differenza tra commettere una seconda violazione della stessa entità (come ad esempio nell'art. 172 c. 10 CdS) e incorrere nella recidiva (come ad esempio nell'art. 116 c.15).
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Комментарии • 17

  • @tiziogt
    @tiziogt Год назад

    Complimenti! Davvero esplicativo!

  • @robertalecis8383
    @robertalecis8383 2 года назад

    Grazie!!🙏

    • @codicedellastradaitaliano
      @codicedellastradaitaliano  2 года назад +1

      Prego, con calma affronterò le singole sanzioni accessorie :)

    • @robertalecis8383
      @robertalecis8383 2 года назад

      Attenderò le specifiche nei prossimi video. Li sto trovando utilissimi per la preparazione al concorso! Grazie ancora 🤗

  • @giovanniventola2321
    @giovanniventola2321 2 года назад

    Grazie del video. Ho compreso (spero) che a seguito di una prima violazione e il PMR, in caso di una seconda violazione successiva, non vi è reiterazione. Quindi, a seguito di una seconda violazione, vi è reiterazione nel caso non si sia effettuato (nella prima violazione) il PMR. Sono solo queste le possibilità in cui si verifica la reiterazione oppure vi è il caso anche ad es. di una terza violazione? Penso che non sia possibile continuare effettuare la medesima violazione effettuando il PMR e non incorrere nella reiterazione oppure sbaglio? Spero di essere stato chiaro nell'esposizione domanda. Grazie ancora dell'auito.

  • @giammi8468
    @giammi8468 2 года назад +1

    Le reiterazione prevista nell'articolo 8 della legge 689 parla di un quinquennio dall'accertamento della violazione, salvo disposizione di legge. In ambito di circolazione stradale, si intende reiterazione il biennio dall'accertamento della violazione?
    Chiedo per pura inesperienza, mi sto affacciando da poco su questi temi. Ti ringrazio comunque per i video perché mi stanno aiutando molto, sopratutto nel memorizzare la struttura del codice della strada

    • @codicedellastradaitaliano
      @codicedellastradaitaliano  2 года назад +1

      Dunque, premesso che non c'è un riferimento esplicito per darti una risposta, diciamo comunque che il testo di riferimento resta la 689. Per reiterazione si parla di commettere per la seconda volta in 5 (o in questo caso 2) anni una violazione della stessa indole. Certo la prima violazione deve essere divenuta esecutiva (quindi non si è pagato in misura ridotta) prima che possa essere contestata la reiterazione, ma ritengo che la "data" di riferimento sarà quella in cui si ha commesso la prima infrazione.
      Se leggi un verbale, questo inizia sempre riportando "in data....ha violato...". Ecco, quella data è il riferimento per calcolare il tempo in cui vi può essere reiterazione.
      Ricordati però sempre la premessa, finché non scadono i 60 gg del PMR, e il verbale non diventa titolo esecutivo, se si commette una seconda infrazione identica non si può ancora applicare la reiterazione.

    • @giammi8468
      @giammi8468 2 года назад

      @@codicedellastradaitaliano perfetto, ti ringrazio tanto

    • @luckm7375
      @luckm7375 9 месяцев назад +1

      Buonasera complimenti per i video, la reiterazione si applica lo stesso anche se abbia effettuato il PMR. Rispetto alla 689 ha questa differenza

    • @codicedellastradaitaliano
      @codicedellastradaitaliano  8 месяцев назад

      @@luckm7375 si ho risposto in un altro commento.
      C'è stata confusione in passato nei miei video, ahimè dovrò correre ai ripari. C'è differenza tra RECIDIVA e "commettere una seconda violazione nel biennio".

  • @mauriziocherubini6747
    @mauriziocherubini6747 8 месяцев назад

    Mi scusi,ma io sapevo che nel CDS,al contrario di una sanzione amministrativa nella 689, il PMR non esclude la recidiva.

    • @codicedellastradaitaliano
      @codicedellastradaitaliano  8 месяцев назад +1

      Ottima domanda. Una cosa è la "recidiva", un'altra è commettere la stessa violazione una seconda volta nel biennio.
      Ammetto di aver usato impropriamente il termine recidiva in molti miei video. L'ho fatto per sintetizzare e semplificare, ma solo ora mi rendo conto che crea questa confusione e prima o poi correrò ai ripari con un video dedicato.
      In due parole:
      - quando nel CDS si trova utilizzato il termine "recidiva", ci si deve rifare alla 689/81. Ad esempio la recidiva del 116 per guida senza patente diventa penale solo in assenza di pagamento in misura ridotta o ricorso, dunque dopo i 60 g.
      - quando si parla di commettere di nuovo la violazione nel biennio, come nel 172 c.10 per le cinture di sicurezza, non si applica la 689 perché non è considerata recidiva. Semplicemente se emerge da successivi controlli dell'organo di polizia (o della Prefettura stessa), arriverà il ritiro e il decreto di sospensione della patente.
      Appena possibile faccio un video
      PS: in certi video più vecchi faccio io stesso confusione tra i termini, perché non mi era ancora così chiara la distinzione, in quei casi dovrò rifare i video credo

  • @Cinzia-yr9bm
    @Cinzia-yr9bm Месяц назад

    Si potrebbe avere un commento agli art 60 e 61???

  • @Giampaolo1507
    @Giampaolo1507 8 дней назад

    Errore! La reiterazione si applica solo dove è espressamente previsto. Il tuo esempio è errato! Scusami!

    • @codicedellastradaitaliano
      @codicedellastradaitaliano  4 дня назад

      Effettivamente è un video di due anni fa, ho approfondito poi il tema e lo dovrei rifare. Quanto dico in merito alla reiterazione è esatto: si applica ove espressamente previsto, e solo se la prima violazione è stata definita (nessun pagamento entro 60° e nessun ricorso). Nel caso che ho citato, però, ho sbagliato perché per passaggio col rosso, mancato uso delle cinture, uso del telefono alla guida (ecc..) è improprio parlare di reiterazione, bensì di "seconda violazione nel biennio", infatti che si paghi o meno la sanzione nei 60 giorni, la seconda violazione nel biennio porterà a una sanzione più alta, con sospensione della patente.