Colpevolezza: terzo elemento del reato - Lezione diritto penale n.31

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 4 ноя 2024

Комментарии • 7

  • @lorettastrepponi5541
    @lorettastrepponi5541 Год назад +3

    Ho seguito tutte le lezioni che sono veramente chiare ed utili. Attendo le prossime. È un grande servizio che sta facendo. Grazie

    • @Avv.FrancescoMeatta
      @Avv.FrancescoMeatta  Год назад +2

      Grazie a te Loretta. In settimana inizieremo con l'imputabilità.

    • @RoxanneMagboo-i3c
      @RoxanneMagboo-i3c Год назад

      Bravissimo professore, per caso farà lezioni sul reato (forme di manifestazione del reato, reati omissivi propri e impropri, differenza tra reati di pericolo e delitto tentato, criteri di imputazione e cause estintive del reato), dolo (art.43, oggetto del dolo e struttura del lodo), aberratio e concorso di reati?
      La ringrazio.

    • @Avv.FrancescoMeatta
      @Avv.FrancescoMeatta  Год назад

      Grazie a te Lorella, arriveremo presto anche al reato continuato@@Antonella-tb6iq

    • @Avv.FrancescoMeatta
      @Avv.FrancescoMeatta  Год назад

      Senz'altro, quanto prima tratterò anche quegli argomenti@@RoxanneMagboo-i3c

  • @ludovicascorza5968
    @ludovicascorza5968 4 месяца назад

    Grazie per la splendida lezione, come sempre chiara ed esaustiva. Il nostro sistema muove in tema di responsabilità penale su un orientamento “oggettivo” (quindi imputare il fatto all’autore del reato) valutando il disvalore del fatto nel giudizio di colpevolezza, come terzo elemento del reato e terzo elemento dell’iter giudiziale, il 133 cp nel valutare anche elementi attinenti alla personalità dell’autore o alle sue condizioni di vita, risulta avere un’operatività connessa alla colpevolezza SOLO come commisurazione di pena? Deduco che nel giudizio di responsabilità penale in senso stretto sia inammisibile la rilevanza di questi elementi.

    • @Avv.FrancescoMeatta
      @Avv.FrancescoMeatta  4 месяца назад +2

      Discorso complesso, ma, personalmente, non condivisibile al 100%. Il giudizio di colpevolezza non ha solo un rilevanza in funzione della commisurazione della pena, ma una ben più incisiva funzione per l'accertamento e il riconoscimento della responsabilità penale. Al di lù di ogni teoria dottrinale, il dolo e la colpa, nella giurisprudenza di merito e legittimità, sia pure ancorate ad una duplice funzione di tipicità e colpevolezza, sono considerati elementi cardine per muovere un rimprovero di colpevolezza all'autore del fatto tipico ed antigiuridico. Il che significa per poterlo dichiarare responsabile penalmente per il fatto commesso. In assenza di questi criteri soggettivi di imputazione del fatto al suo autore, il Giudice dovrebbe assolvere l'imputato con la formula perché il fatto non costituisce reato. Condivido, invece, l'implicita affermazione secondo cui l'accertamento concreto di questi elementi soggettivi è spesso, nelle aule di giustizia, condotto secondo criteri induttivi che spesso indugiano verso ipotesi di dolo in re ipsa e di colpa presunta. Grazie Ludovica per le tue interessanti considerazioni. E' proprio questo a cui mi riferisco quando parlo di "Comunità virtuale per lo studio del diritto". Mi auguro che altri vogliano rispondere al tuo messaggio e alla mia risposta ed alimentare il dibattito. Chissà che quando questo modo di procedere sia più diffuso, non si possa creare una diretta steaming in cui creare un vero dibattito online.