La responsabilità contrattuale | Studiare Diritto Facile

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  • Опубликовано: 13 май 2021
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    Parliamo oggi, in compagnia dell'Avv. Cosimo Pagnini di Diritto Al Punto, della responsabilità contrattuale, disciplinata dall’articolo 1218 del codice civile.
    Il risarcimento da responsabilità contrattuale nasce dalla inesatta, incompleta o ritardata prestazione di uno specifico adempimento; lo stesso prevede l’obbligo di risarcimento del danno per il debitore inadempiente, in altre parole disciplina la responsabilità contrattuale, che sorge in caso di inadempimento dell'obbligazione e presuppone, quindi, un già esistente rapporto tra i soggetti.
    È la fonte dell’adempimento a determinare la responsabilità che in questo caso consiste in un precedente vincolo obbligatorio, che il debitore deve rispettare nei confronti del creditore, quest’ultimo nel caso subisse dei danni a seguito di un eventuale inadempimento, acquisirebbe il diritto ad essere risarcito per i pregiudizi conseguenti.
    L’articolo sopra citato costituisce una delle norme cardine dell'intero codice. La sua funzione è quella di rispondere al seguente interrogativo: quando è il creditore a dover sopportare le conseguenze del mancato adempimento e quando, invece, è il debitore a dover farsene carico. La soluzione è data escludendo la responsabilità del debitore in presenza di due presupposti: uno oggettivo, cioè impossibilità della prestazione; uno soggettivo, cioè non imputabilità di questa impossibilità.
    Circa la nozione di non imputabilità, la dottrina è divisa: secondo una visione oggettiva, essa si identifica solo col fortuito o la forza maggiore; secondo una visione soggettiva, si tratta di un concetto più ampio, che comprende anche la colpa, dovendosi coordinare l'articolo in commento con l’art. 1176 del c.c.
    Il codice non precisa quando si abbia l'inadempimento definitivo; la determinazione dei casi in cui esso si verifica di fronte a quelli di semplice ritardo acquista particolare rilevanza in tema di accertamento dei danni da risarcire al creditore.
    Come si vede, la norma di cui all’articolo 1218 c.c. sembra essere diversa da quella posta dall’articolo 1176 c.c. In particolare, essa risulta essere nettamente più sfavorevole per il debitore. Infatti:
    a) ai sensi dell’articolo 1176 c.c. sembrerebbe che il debitore, per non essere ritenuto responsabile, debba solo dimostrare di essere stato diligente;
    b) ai sensi dell’articolo 1218 c.c., sembra, invece, che il debitore, per non essere ritenuto responsabile, debba provare due fatti: a) il fatto specifico che ha causato l’impossibilità della prestazione e b) che tale fatto non è a lui imputabile, ma è un evento estraneo imprevedibile ed inevitabile (e come si vede tale prova sarà indubbiamente più difficile che provare la sola diligenza).
    In altre parole, è come se il codice affermasse che il debitore non deve solo comportarsi in modo diligente ex art. 1176, ma deve anche andare oltre: deve impegnarsi nell’adempimento più che con l’ordinaria diligenza, dato che sarà ritenuto responsabile in ogni caso, salvo che l’inadempimento non sia dipeso da fatto a lui non imputabile
    Ne conviene sostenere che nella responsabilità contrattuale, in ragione di una “ingiustizia” del danno in re ipsa, causato dall’inadempimento (da parte del debitore di una prestazione alla quale si era precedentemente vincolato) sanzionato a prescindere dalla verifica della sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, si assiste ad una inversione dell’onere probatorio.
    Nella responsabilità contrattuale, infatti, trova applicazione il principio della presunzione della colpa, spettando all’attore/creditore solo l'onere della prova dell’inadempimento e dell’entità del danno, mentre, di converso, al debitore spetterà, per sottrarsi all’obbligo risarcitorio, dimostrare l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili.

Комментарии • 6

  • @lionellopontoni89
    @lionellopontoni89 Месяц назад

    Grazie per la chiara esposizione del concetto; ripeto il GRAZIE.

  • @marcomarkbertdoctormarkber2604
    @marcomarkbertdoctormarkber2604 2 года назад +2

    La mitica Silvia Prof. Avv.ssa Zuanon. Nei sogni...la formatrice culturale e mentore...

  • @dariopalmieri7572
    @dariopalmieri7572 Год назад +2

    1:44 3:32
    5:35 Onere della prova
    8:55 Precontrattuale
    11:09 Esempio Precontrattuale
    13:40 Contatto sociale

  • @highmoods9206
    @highmoods9206 2 года назад +4

    mamma mia che pesantezza! e menomale che dovevate spiegar facile! si si le cose le sai, la lezione l'hai studiata ma insegnare é un'altra cosa... se può esserti utile guarda i video del dott. Chiarelli, lui si che ti insegna il diritto!