Bravissimo sono una vecchia signora che usera' le nozioni per la difesa dei miei diritti soggettivi lesi in 30 anni di volontariato.GRAZIE E SEMPRE AVANTI NELL'ETICA PIU' ALTA BRAVISSIMO PROFFESSORE
Buonasera Consigliere, grazie per il video davvero stimolante e arricchente. Le pongo una domanda: il regime di conservazione delle eccezioni opponibili al cedente (e dunque opponibili anche al cessionario) che Lei ha indicato derivare dal principio di relatività degli effetti contrattuali, non potrebbe meglio giustificarsi sulla base del carattere che Lei ha indicato in principio di lezione, di non-novatività dell'obbligazione che scaturisce dal contratto di cessione del credito, e quindi, non sostituendosi un'obbligazione ad una precedente (estinta), ma ponendosi in linea di continuità, si pongono in linea di continuità anche i rispettivi rimedi ed eccezioni?
L'idea che le eccezioni siano opponibili al cessionario così come lo erano al cedente deriva sia dal principio di relatività degli effetti contrattuali che dal principio di non-novatività dell'obbligazione derivante dalla cessione del credito. Sul primo aspetto, il principio di relatività degli effetti contrattuali stabilisce che i contratti producono effetti solo tra le parti contraenti, e non vincolano o beneficiano terzi. Perciò, le eccezioni opponibili al cedente restano tali anche nei confronti del cessionario, poiché quest'ultimo non è parte originaria del contratto. Sul secondo aspetto, il principio di non-novatività dell'obbligazione è particolarmente pertinente in questo contesto. La cessione del credito non crea una nuova obbligazione, ma trasferisce soltanto la titolarità di un credito esistente dal cedente al cessionario. L'obbligazione rimane la stessa, e quindi tutte le eccezioni che il debitore ceduto poteva opporre al cedente prima della cessione rimangono valide anche dopo la cessione. Quindi, la combinazione di questi due principi giustifica pienamente il regime di conservazione delle eccezioni opponibili sia al cedente che al cessionario.
Avrei anche una domanda più generale, cui sarei lieto che potesse rispondere: come si fa a porsi le domande giuste? Questa lezione gira attorno alla risposta ad una serie di problemi, ma come si fa a porseli, questi problemi? Attraverso il confronto normativo tra le norme di riferimento (in un ipotetica traccia) e poi attraverso i rimandi codicistici?
Bravissimo sono una vecchia signora che usera' le nozioni per la difesa dei miei diritti soggettivi lesi in 30 anni di volontariato.GRAZIE E SEMPRE AVANTI NELL'ETICA PIU' ALTA BRAVISSIMO PROFFESSORE
Davvero molto interessante e stimolante al ragionamento
chiarissima esposizione, docente eccellente
Buonasera Consigliere,
grazie per il video davvero stimolante e arricchente.
Le pongo una domanda: il regime di conservazione delle eccezioni opponibili al cedente (e dunque opponibili anche al cessionario) che Lei ha indicato derivare dal principio di relatività degli effetti contrattuali, non potrebbe meglio giustificarsi sulla base del carattere che Lei ha indicato in principio di lezione, di non-novatività dell'obbligazione che scaturisce dal contratto di cessione del credito, e quindi, non sostituendosi un'obbligazione ad una precedente (estinta), ma ponendosi in linea di continuità, si pongono in linea di continuità anche i rispettivi rimedi ed eccezioni?
L'idea che le eccezioni siano opponibili al cessionario così come lo erano al cedente deriva sia dal principio di relatività degli effetti contrattuali che dal principio di non-novatività dell'obbligazione derivante dalla cessione del credito.
Sul primo aspetto, il principio di relatività degli effetti contrattuali stabilisce che i contratti producono effetti solo tra le parti contraenti, e non vincolano o beneficiano terzi. Perciò, le eccezioni opponibili al cedente restano tali anche nei confronti del cessionario, poiché quest'ultimo non è parte originaria del contratto.
Sul secondo aspetto, il principio di non-novatività dell'obbligazione è particolarmente pertinente in questo contesto. La cessione del credito non crea una nuova obbligazione, ma trasferisce soltanto la titolarità di un credito esistente dal cedente al cessionario. L'obbligazione rimane la stessa, e quindi tutte le eccezioni che il debitore ceduto poteva opporre al cedente prima della cessione rimangono valide anche dopo la cessione.
Quindi, la combinazione di questi due principi giustifica pienamente il regime di conservazione delle eccezioni opponibili sia al cedente che al cessionario.
Avrei anche una domanda più generale, cui sarei lieto che potesse rispondere: come si fa a porsi le domande giuste? Questa lezione gira attorno alla risposta ad una serie di problemi, ma come si fa a porseli, questi problemi? Attraverso il confronto normativo tra le norme di riferimento (in un ipotetica traccia) e poi attraverso i rimandi codicistici?
Bisogna studiare