utilissimo commento come sempre pieno di spunti, complimenti anche all'avvocato molto più sciolto rispetto agli inizi e molto più comunicativo. Bravi bravi bravi!
Nel caso in cui il Comune tratta dati sensibili di soggetti privati ( certificato medico, verbali pronto soccorso ecc) al fine di dare seguito alle richieste di risarcimento danni derivanti da sinistri ( es. buche in strada) in questo caso la base giuridica è data dal consenso dell’interessato ? Grazie
NOOO, mai. La base giuridica è l'obbligo legale se si ritiene prevalente la funzione "pubblicistica" del risarcimento ovvero l'adempimento contrattuale (se si ritiene prevalente quella privatistica). Mai il consenso.
Interessante,mi piacerebbe suggerire però più interventi chiarificatori, cioè "incarnati" nella pratica di Chiarelli. Più tradotti sul piano dell'utente medio. Mio modesto parere ovviamente. 😁
Buongiorno, avrei una curiosità. Un regolamento comunale può essere considerato come valido per giustificare il trattamento di dati? Inoltre in tema di diritto di accesso che i consiglieri comunali hanno in base al TUEL, fin dove può spingersi la loro richiesta di dati? C'è una limitazione ai dati sensibili e giudiziari oppure hanno campo libero? Grazie e complimenti per le dirette
Nel ns web book affrontiamo i temi in modo approfondito. Si puó dire in estrema sintesi che il Regolamento comunale non legittima di per sé il trattamento di dati e non è lo strumento adatto per gestirne la disciplina (in disparte la modifica all'art. 2ter del codice). I limiti che hanno i consiglieri comunali all'accesso agli atti sono ben pochi ed eccezionali.
Se ha bisogno di consulenza specifica mi contatti pure in privato perché sarò lieto di esserle utile professionalmente. Qui, per soddisfare la Sua “insistenza”, si può annotare che la normativa in commento non funziona per riferimenti precisi (e precisati a monte) o prescrizioni aprioristiche. Verrebbe compromessa la responsabilizzazione del Titolare in base alla singola situazione specifica. I riferimenti si ricavano tranquillamente dai principi generali da calare nella fattispecie concreta. Il caso “potrebbe” essere quello dato dalla necessità di trattare dati personali per preservare la qualità e la coerenza di un sistema informatico di una struttura sociosanitaria assistenziale che tratta dati personali e da cui dipendono gli interessi vitali degli utenti. L’esempio più vicino a questo è dato da una possibile “frode informatica” diretta a compromettere tali “sistemi vitali”.
dott relativamente al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico potrebbe fare il suo esempio sullo stadio? io quello dei vaccini non l'ho capito..grazie
Buonasera chiedo informazioni in merito a fonte relativo ad argomento 6 1D. L'avvocato estende il concetto della salvaguardia degli interessi vitali (interesse ad evitare frodi) e non lo avevo mai sentito. Si può avere la fonte? menzionava l'EDPB ma non trovo il riferimento. grazie.
non mi piace insistere, ma questa cosa mi ha incuriosito: . a pagina 15 delle linee guida dice altro: 3.2 Trattamento per finalità di «prevenzione delle frodi» viene legato al illegittimo interesse. C'è qualche altro riferimento che mi sono perso?
Se ha bisogno di consulenza specifica mi contatti pure in privato perché sarò lieto di esserle utile professionalmente. Qui, per soddisfare la Sua “insistenza”, si può annotare che la normativa in commento non funziona per riferimenti precisi (e precisati a monte) o prescrizioni aprioristiche. Verrebbe compromessa la responsabilizzazione del Titolare in base alla singola situazione specifica. I riferimenti si ricavano tranquillamente dai principi generali da calare nella fattispecie concreta. Il caso “potrebbe” essere quello dato dalla necessità di trattare dati personali per preservare la qualità e la coerenza di un sistema informatico di una struttura sociosanitaria assistenziale che tratta dati personali e da cui dipendono gli interessi vitali degli utenti. L’esempio più vicino a questo è dato da una possibile “frode informatica” diretta a compromettere tali “sistemi vitali”.
Questo commento è ad un "livello elevato" per esperti nel settore o comunque che conoscano almeno in parte la materia. Con questa base è "oro" quanto dice Lorenzo, uno dei massimi esperti nel settore GDPR
Bravissimi. Argomenti difficili spiegati ottimamente. Ringrazio l'avv. Tamos per la professionalità.
Chiaro e preparato l'avvocato Tamos. Grazie per il tempo che ci dedica. Non é scontato questo suo impegno di alto livello. Grazie davvero.
utilissimo commento come sempre pieno di spunti, complimenti anche all'avvocato molto più sciolto rispetto agli inizi e molto più comunicativo. Bravi bravi bravi!
Ottimo l'avv. Tamos. A parte il volume un pò basso, è stato chiaro e davvero efficace. Fate altri video simili
mi sto innamorando di questa formazione
Finalmente ho compreso l'art. 6 del gdpr. Incantevole l'accoppiata Chiarelli Tamos!
Complimenti. Tante spiegazioni chiare e sagge considerazioni su temi complessi. Tamos sempre super!
Materiali
community.omniavis.it/t/gdpr-commento-allart-6-liceita-del-trattamento-di-tamos-chiarelli-24-2-2023/19657#gdpr-commento-allart-6-liceit-del-trattamento-di-tamos-chiarelli-2422023-1
book03.omniavis.com/
book04.omniavis.com/
Nel caso in cui il Comune tratta dati sensibili di soggetti privati ( certificato medico, verbali pronto soccorso ecc) al fine di dare seguito alle richieste di risarcimento danni derivanti da sinistri ( es. buche in strada) in questo caso la base giuridica è data dal consenso dell’interessato ? Grazie
NOOO, mai.
La base giuridica è l'obbligo legale se si ritiene prevalente la funzione "pubblicistica" del risarcimento ovvero l'adempimento contrattuale (se si ritiene prevalente quella privatistica). Mai il consenso.
Interessante,mi piacerebbe suggerire però più interventi chiarificatori, cioè "incarnati" nella pratica di Chiarelli. Più tradotti sul piano dell'utente medio. Mio modesto parere ovviamente. 😁
Buongiorno, avrei una curiosità. Un regolamento comunale può essere considerato come valido per giustificare il trattamento di dati? Inoltre in tema di diritto di accesso che i consiglieri comunali hanno in base al TUEL, fin dove può spingersi la loro richiesta di dati? C'è una limitazione ai dati sensibili e giudiziari oppure hanno campo libero? Grazie e complimenti per le dirette
Nel ns web book affrontiamo i temi in modo approfondito. Si puó dire in estrema sintesi che il Regolamento comunale non legittima di per sé il trattamento di dati e non è lo strumento adatto per gestirne la disciplina (in disparte la modifica all'art. 2ter del codice). I limiti che hanno i consiglieri comunali all'accesso agli atti sono ben pochi ed eccezionali.
@@lorenzotamos9438 perfetto, grazie mille
Se ha bisogno di consulenza specifica mi contatti pure in privato perché sarò lieto di esserle utile professionalmente. Qui, per soddisfare la Sua “insistenza”, si può annotare che la normativa in commento non funziona per riferimenti precisi (e precisati a monte) o prescrizioni aprioristiche. Verrebbe compromessa la responsabilizzazione del Titolare in base alla singola situazione specifica. I riferimenti si ricavano tranquillamente dai principi generali da calare nella fattispecie concreta. Il caso “potrebbe” essere quello dato dalla necessità di trattare dati personali per preservare la qualità e la coerenza di un sistema informatico di una struttura sociosanitaria assistenziale che tratta dati personali e da cui dipendono gli interessi vitali degli utenti. L’esempio più vicino a questo è dato da una possibile “frode informatica” diretta a compromettere tali “sistemi vitali”.
dott relativamente al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico potrebbe fare il suo esempio sullo stadio? io quello dei vaccini non l'ho capito..grazie
Bravo anche il professore thamos ma io lo sento piano,peccato,ogni volta mi devo proprio sforzare per capire cosa dice
Ci organizziamo per la prossima diretta ... mi scuso perchè gestisco io la regia audio e forse ho settato il volume troppo basso
@@simonechiarelli grazie mille
Buonasera chiedo informazioni in merito a fonte relativo ad argomento 6 1D. L'avvocato estende il concetto della salvaguardia degli interessi vitali (interesse ad evitare frodi) e non lo avevo mai sentito. Si può avere la fonte? menzionava l'EDPB ma non trovo il riferimento. grazie.
Linee guida n. 2/2019 edpb. Lo interpretano soprattutto rispetto alla lettera f ma il concetto vale anche per la lettera d in particolari casi.
edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-22019-processing-personal-data-under-article-61b_it#:~:text=online%20agli%20interessati-,Linea%20guida%202%2F2019%20sul%20trattamento%20di%20dati%20personali%20ai,di%20servizi%20online%20agli%20interessati&text=Members%3A,EDPB
non mi piace insistere, ma questa cosa mi ha incuriosito: . a pagina 15 delle linee guida dice altro: 3.2 Trattamento per finalità di «prevenzione delle frodi» viene legato al illegittimo interesse. C'è qualche altro riferimento che mi sono perso?
Se ha bisogno di consulenza specifica mi contatti pure in privato perché sarò lieto di esserle utile professionalmente. Qui, per soddisfare la Sua “insistenza”, si può annotare che la normativa in commento non funziona per riferimenti precisi (e precisati a monte) o prescrizioni aprioristiche. Verrebbe compromessa la responsabilizzazione del Titolare in base alla singola situazione specifica. I riferimenti si ricavano tranquillamente dai principi generali da calare nella fattispecie concreta. Il caso “potrebbe” essere quello dato dalla necessità di trattare dati personali per preservare la qualità e la coerenza di un sistema informatico di una struttura sociosanitaria assistenziale che tratta dati personali e da cui dipendono gli interessi vitali degli utenti. L’esempio più vicino a questo è dato da una possibile “frode informatica” diretta a compromettere tali “sistemi vitali”.
È veramente uno sforzo cercare di capire quello che dice l avvocato,solo io lo noto?
Vero! Ci vorrebbe il commento sul commento...
@@ornellamcorn3135 infatti! è un vero peccato perché passo tutto il tempo a sforzarmi di afferrare ciò che dice e alla fine non mi rimane nulla
Questo commento è ad un "livello elevato" per esperti nel settore o comunque che conoscano almeno in parte la materia.
Con questa base è "oro" quanto dice Lorenzo, uno dei massimi esperti nel settore GDPR
In certi ambiti NON si deve abbassare il livello dell'esposizione ma dobbiamo noi sforzarci di salire al livello dell'interlocutore
Questo è un limite, consapevoli dei propri limiti occorre attivarsi per superarli, altrimenti si guarda il dito e non la luna!