LE CONCESSIONI BALNEARI: STRATEGIE DA ADOTTARE NELL’INCERTEZZA ORDINAMENTALE

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  • Опубликовано: 16 окт 2024
  • LE CONCESSIONI BALNEARI: STRATEGIE DA ADOTTARE NELL’INCERTEZZA ORDINAMENTALE
    Per fare chiarezza in un così complesso quadro giuridico e operativo, lo Studio Piselli &Partners, ha organizzato, un webinar che approfondirà le novità più significative in tema di Concessioni Balneari.
    RELATORI: Pierluigi Piselli , Daniele Bracci, Gianluca Podda, Giuseppe Imbergamo, Stefano de Marinis.
    Intervento speciale di Massimo Chiarillo, l'amministratore e fondatore della piattaforma www.MappaturaSpiagge.it e Coste360 in merito alla mappatura delle spiagge sulla costa italiana.
    PROGRAMMA
    L'evoluzione normativa e giurisprudenziale delle concessioni balneari
    Istruzioni per le pubbliche amministrazioni: cosa fare nelle more delle incertezze applicative?
    Come impostare una procedura di affidamento delle concessioni balneari: tra criteri premiali e tutela del gestore uscente
    Istruzioni per gli operatori economici: i vantaggi del partenariato pubblico privato in materia di concessioni balneari.
    Nel corso degli ultimi anni, il contesto delle concessioni balneari è stato caratterizzato dal continuo succedersi di proroghe automatiche disposte ex lege, che ha generato un profondo conflitto tra il nostro ordinamento e quello europeo.
    Come infatti ampiamente noto, la Direttiva n. 2006/123/CE (c.d. “Bolkestein”) ha stabilito il principio dell’obbligo dell’evidenza pubblica nella scelta del concessionario nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili.
    Il culmine del contrasto tra ordinamento italiano ed europeo si è registrato con le note sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 9.11.2021, nn. 17 e 18, che hanno affermato alcuni importantissimi princìpi di diritto in materia di concessioni demaniali.
    Proprio nell’ottica di adeguarsi al contesto normativo e giurisprudenziale europeo, il Legislatore italiano è successivamente intervenuto con la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118), demandando al Governo l’adozione di uno o più decreti legislativi (invero non emanati entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore della legge delega), volti al riordino ed alla semplificazione della disciplina in materia di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive.
    Successivamente, il Legislatore ha prorogato l’efficacia delle concessioni già in essere fino al 31 dicembre 2023 (termine differibile al 31 dicembre 2024 ove necessario ai fini della conclusione della procedura di gara).
    Da ultimo, in base al Decreto Milleproroghe 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con legge n. 14/2023, è stata non solo disposta una proroga generale fino al 31 dicembre 2024 dell’efficacia delle concessioni balneari già in essere, ma, altresì è stato previsto che “Fino all’adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti concedenti di procedere all’emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b)”.
    Parallelamente a tale evoluzione legislativa, la Commissione UE sta proseguendo la procedura di infrazione (n. 2020/4118) avviata nei confronti dello Stato italiano stante la continua adozione di proroghe indiscriminate ed ex lege delle autorizzazioni per l’utilizzo di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per attività turistiche e ricreative, che hanno determinato la violazione delle norme eurounitarie.
    Nell’ambito di suddetta procedura, il Governo italiano, con lettera inviata alla Commissione Europea in data 17.1.2024, ha sostenuto che “In un contesto tuttora in divenire, si ritiene pertanto che sussistano i presupposti per l’esercizio da parte degli enti concedenti della valutazione discrezionale connessa alla cosiddetta “proroga tecnica” di cui all’articolo 3, comma 3 della legge n. 118/2022”.

Комментарии • 1

  • @PasqualeFaraco
    @PasqualeFaraco 4 месяца назад +1

    Il contrasto con il diritto europeo non’è contrasto in astratto, è un contrasto che presuppone una lesione della concorrenza, perché laddove lesione della concorrenza non c'è, non c'è neppure il problema di contrasto con il diritto europeo. Mah poi questa assurda idea che con la scusa della concorrenza si vuole sostituire e far chiudere un'impresa esistente con un'altra più grande e forte economicamente veramente è qualcosa di arbitrario e vile oltre che da repubbliche delle banane. La concorrenza si fa con la creazione e l'apertura di nuove imprese in modo da creare più competitività con le l'imprese esistenti, così aumentando nuovi posti di lavoro, creare una economia equilibrata e duratura e portare il prodotto interno lordo di queste aree povere e poco sviluppate
    del continente al pari con le aree ricche del continente già sviluppate. Poi non parliamo dell'invasione anzi eccesso di Potere Arbitrario di quei giudici di cui la maggior parte avevano prima incarichi in politica, e che oltretutto vengono conferiti per incarico politico o premiati.