Innanzitutto la ringrazio per il lavoro che sta facendo con le sue lezioni in questo deserto giuridico dovuto alle innumerevoli leggi che nei fatti hanno scoraggiato i cittadini a capire la normativa applicabile all'esercizio del diritto soggettivo perfetto nella sua disponibilita'.Pertanto a causa di tanta confusione si sono verificati in maniera palese delle truffe a danno dell'erario Statale,delle casse comunale e a danno del cittadini in regola con l'erario Statale e Comunale.In particolare mi riferisco alla Sentenza della Corte Costituzionale n.5 del 1980,Sentenza n.41 del 2008,alla legge n.248 del 2006,al n.2 bis dell'art.2643 del codice civile che regolamenta la circolazione legale dei diritti edificatori all'interno delle zone urbanistiche riportate nel P.R G.ai sensi della lettera "C"dell'art.2 del D.M.1444/1968.Un cittadino di fronte a questa miriade di leggi e Sentenze a tutela delle garanzie Costituzionali ,la cui validita'e'stato ribadita da innumerevoli Sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione,del Consiglio di Stato,(vi segnalo la n.323 del 2013 nel ritmo del procedimento amministrativo alla luce delle modificazioni normative sopravvenute in sostituzioni alle precedente)mi riferisco alla Sentenza della Corte Costituzionale n.6 sempre nel 2013, nella quale vengono escluse che si possono utilizzare gli strumenti urbanistici comunali e regionali nella regolazione della distanza legale tra costruzioni ,essendo a differenza dalla disciplina che regolamenta la distanza legale tra confini disciplinata dal vincolo pubblicistico a tutela del vicino confinante ubicato nello stesso fondo finitimo e nella stessa zona omogenea, pertanto l'intervento della Suprema Corte Costituzionale nel suo Giudicato Chiarisce che nel caso specifico che intende regolare in maniera imparziale la distanza legale tra un primo costruttore ,che portato un danno al vicino,in tale fattispecie subentrano i diritti del secondo costruttore,mentre nel caso in cui si tratta di una pluralita'di costruzioni subentra per inserzione automatica l'ultimo comma dell'art.9 del D.M.1444/1968 in sostituzione degli strumenti urbanisticicomunali e regionali entrati in contrasto la disciplina del codicecivile ai sensi dell'art.873 del codice civile.Si chiede pertanto ,essendo la condotta degli organi preposti effettuata in violazione all'art.41 della Carta Dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e in violazione alle garanzie poste dalla Carta Costituzionele rafforzate con innumerevoli Sentenze della Corte Costituzionale,cosa deve fare un cittadino per far rispettare al funzionario del comune che cura una pratica edilizia,che si rifiuta di ritrattare la sua tesi e continua a sostenere che un terreno non puo'essere considerato edificabile per mancanza di un piano di lottizzazione convenzionato,sviando il tal modo l'obblico a suo carico di segnalare al Sindaco che nel momento in cui manca nel procedimento amministrativo lo schema di convenzione per regolamentare le servitu'abusivamente esistenti arrecando un Vulnus ai confinanti ubicati nella stessa lottizzazione,e di far presente che manca anche la legge regionale di riferimento richiesta dalla legge quadro nazionale n.47/1985,per la messa in sicurezza delle opere di cui all'art.31 sempre della legge n 47/1985,si inserisce nel procedimento eccedento dalla sua funzione emettendo provvedimenti in disparita'di trattamenti tra uguali diritti soggettivi ubicati nello stesso fondo finitimo e nella stessa lottizzazione.Nel caso in cui fosse necessario dotare l'intera zona urbanistica di ulteriori opere di urbanizzazioni,tali opere comunque sono sempre da porre a carico di tutti i proprietari in rapporto ai titoli e alle quote di tutti Comunisti aventi diritto a partecipare ai diritti e ai doveri ,da effettuarsi sempre in assenza di prevaricazione e di discriminazioni tra gli aventi diritto a partecipazione per titolo e per quote e mai a maggioranza con categorie estranee che non dispongono né del titolo e neppure un minimo di quota.In tale circostanza ,il Sindaco o i Sindaci che non hanno vigilato su questa condotta illecita del responsabile del procedimento ,che dura da circa 40 anni a Crispano provincia di Napoli,che nella stessa zona urbanistica si sono verificati provvedimenti amministrativi adottati dal Consiglio Comunale e dal Sindaco che hanno rustrutturato la zona urbanistica dal punto di vista edilizia e urbanistico ,a differenza del funzionario comunale che ha impedito in situazioni uguali di permettere il diritto a costruire con le garanzie Costituzionalmente prescritte ,il cui diritto lo vogliono far passare come concessione gravato da oneri impropri richiesti,oltretutto in assenza della schema di convenzione posto preliminarmente a carico del responsabile del procedimento prima di rilasciare ai vicini i condoni edilizi ai sensi dell'istituto del silenzio assenso oppure le sanatorie edilizie ai sensi dell'art.13 e 22 della legge n.47/1985.
Innanzitutto la ringrazio per il lavoro che sta facendo con le sue lezioni in questo deserto giuridico dovuto alle innumerevoli leggi che nei fatti hanno scoraggiato i cittadini a capire la normativa applicabile all'esercizio del diritto soggettivo perfetto nella sua disponibilita'.Pertanto a causa di tanta confusione si sono verificati in maniera palese delle truffe a danno dell'erario Statale,delle casse comunale e a danno del cittadini in regola con l'erario Statale e Comunale.In particolare mi riferisco alla Sentenza della Corte Costituzionale n.5 del 1980,Sentenza n.41 del 2008,alla legge n.248 del 2006,al n.2 bis dell'art.2643 del codice civile che regolamenta la circolazione legale dei diritti edificatori all'interno delle zone urbanistiche riportate nel P.R G.ai sensi della lettera "C"dell'art.2 del D.M.1444/1968.Un cittadino di fronte a questa miriade di leggi e Sentenze a tutela delle garanzie Costituzionali ,la cui validita'e'stato ribadita da innumerevoli Sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione,del Consiglio di Stato,(vi segnalo la n.323 del 2013 nel ritmo del procedimento amministrativo alla luce delle modificazioni normative sopravvenute in sostituzioni alle precedente)mi riferisco alla Sentenza della Corte Costituzionale n.6 sempre nel 2013, nella quale vengono escluse che si possono utilizzare gli strumenti urbanistici comunali e regionali nella regolazione della distanza legale tra costruzioni ,essendo a differenza dalla disciplina che regolamenta la distanza legale tra confini disciplinata dal vincolo pubblicistico a tutela del vicino confinante ubicato nello stesso fondo finitimo e nella stessa zona omogenea, pertanto l'intervento della Suprema Corte Costituzionale nel suo Giudicato Chiarisce che nel caso specifico che intende regolare in maniera imparziale la distanza legale tra un primo costruttore ,che portato un danno al vicino,in tale fattispecie subentrano i diritti del secondo costruttore,mentre nel caso in cui si tratta di una pluralita'di costruzioni subentra per inserzione automatica l'ultimo comma dell'art.9 del D.M.1444/1968 in sostituzione degli strumenti urbanisticicomunali e regionali entrati in contrasto la disciplina del codicecivile ai sensi dell'art.873 del codice civile.Si chiede pertanto ,essendo la condotta degli organi preposti effettuata in violazione all'art.41 della Carta Dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e in violazione alle garanzie poste dalla Carta Costituzionele rafforzate con innumerevoli Sentenze della Corte Costituzionale,cosa deve fare un cittadino per far rispettare al funzionario del comune che cura una pratica edilizia,che si rifiuta di ritrattare la sua tesi e continua a sostenere che un terreno non puo'essere considerato edificabile per mancanza di un piano di lottizzazione convenzionato,sviando il tal modo l'obblico a suo carico di segnalare al Sindaco che nel momento in cui manca nel procedimento amministrativo lo schema di convenzione per regolamentare le servitu'abusivamente esistenti arrecando un Vulnus ai confinanti ubicati nella stessa lottizzazione,e di far presente che manca anche la legge regionale di riferimento richiesta dalla legge quadro nazionale n.47/1985,per la messa in sicurezza delle opere di cui all'art.31 sempre della legge n 47/1985,si inserisce nel procedimento eccedento dalla sua funzione emettendo provvedimenti in disparita'di trattamenti tra uguali diritti soggettivi ubicati nello stesso fondo finitimo e nella stessa lottizzazione.Nel caso in cui fosse necessario dotare l'intera zona urbanistica di ulteriori opere di urbanizzazioni,tali opere comunque sono sempre da porre a carico di tutti i proprietari in rapporto ai titoli e alle quote di tutti Comunisti aventi diritto a partecipare ai diritti e ai doveri ,da effettuarsi sempre in assenza di prevaricazione e di discriminazioni tra gli aventi diritto a partecipazione per titolo e per quote e mai a maggioranza con categorie estranee che non dispongono né del titolo e neppure un minimo di quota.In tale circostanza ,il Sindaco o i Sindaci che non hanno vigilato su questa condotta illecita del responsabile del procedimento ,che dura da circa 40 anni a Crispano provincia di Napoli,che nella stessa zona urbanistica si sono verificati provvedimenti amministrativi adottati dal Consiglio Comunale e dal Sindaco che hanno rustrutturato la zona urbanistica dal punto di vista edilizia e urbanistico ,a differenza del funzionario comunale che ha impedito in situazioni uguali di permettere il diritto a costruire con le garanzie Costituzionalmente prescritte ,il cui diritto lo vogliono far passare come concessione gravato da oneri impropri richiesti,oltretutto in assenza della schema di convenzione posto preliminarmente a carico del responsabile del procedimento prima di rilasciare ai vicini i condoni edilizi ai sensi dell'istituto del silenzio assenso oppure le sanatorie edilizie ai sensi dell'art.13 e 22 della legge n.47/1985.