Uno dopo l'altro, vivere e morire di lavoro (povero)
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- Опубликовано: 8 фев 2025
- Uno dopo l'altro, vivere e morire di lavoro (povero) - Appalti, retribuzione costituzionale e parità di trattamento
La convenzione in appalto anche di frazioni molto significative dei processi produttivi delle aziende, costituisce una modalità di organizzazione dell’impresa e del lavoro diffusissima in quasi tutti i settori. Talvolta lo strumento è utilizzato in maniera illecita, per nascondere un’interposizione fittizia di manodopera e quindi l’effettiva riferibilità dell’organizzazione del lavoro al committente, ma in molti altri casi la forma giuridica corrisponde alla realtà delle relazioni negoziali ed è quindi certamente in sé lecita.
Ma l’impiego dello strumento giuridico risponde solo in parte a finalità propriamente produttive: in molti casi l’operazione economica di segmentazione, talvolta di disintegrazione del processo produttivo, con l’attribuzione in appalto delle varie fasi, è un fenomeno parassitario, cioè privo di ogni ragione diversa dalla determinazione di ridurre il costo del lavoro.
Per evitare questi fenomeni la legge n. 1369 del 1960 aveva previsto l’obbligo di parità di trattamento tra dipendenti del committente e dipendenti dell’appaltatore. Una previsione che dal 2003 non esiste più nell’impiego privato e la cui abrogazione ha avuto un ruolo non secondario nella diffusione nel tessuto produttivo del nostro paese degli appalti come strumento di contenimento dei costi e dei rischi derivanti dalla titolarità dei rapporti di lavoro.
Con effetti importanti e negativi sui rapporti di lavoro - per quanto riguarda livelli retributivi e sicurezza - e, in definitiva sulle vite delle persone che lavorano (dipendenti, ma anche piccoli imprenditori, anelli ultimi di filiere sempre più lunghe) della cui sostenibilità dovrebbe discutersi, nel dibattito pubblico e prima ancora nella comunità dei giuristi, in quanto non ogni organizzazione d’impresa è ugualmente e indistintamente libera - ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione - e non ogni salario è retribuzione costituzionalmente proporzionata e sufficiente - ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione.
Il Gruppo lavoro di Magistratura democratica intende contribuire alla riflessione su questi temi con un seminario-dibattito aperto a magistrate e magistrati, all’avvocatura, all’accademia.
Facendoci guidare dalle recenti decisioni del Giudice di legittimità sulla retribuzione minima costituzionale, e tenendo conto dell’ennesima modifica dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, discuteremo dei possibili spazi interpretativi per l’affermazione, oggi, di un principio di parità di trattamento negli appalti.