Grazie,. Molto chiaro ovviamente sono i condomini e gli eventuali aventi diritto che con responsabilità è correttezza devono informare l'amministratore di eventuali variazioni al sistema famiglia, dopo di questo occorre una normativa chiara ed univoca in merito, che al momento non sussiste.
Condivido Giuseppe e sappiamo che questo non avviene, ovvero, che gli aventi diritto spesso non comunicano eventuali variazioni e noi amministratori non abbiamo superpoteri idonei ad appurarle se queste non ci vengono comunicate. Personalmente ho predisposto un trafiletto che inserisco in tutte le assemblee, dove i condomini presenti in sede d’assemblea e gli assenti con eventuale comunicazione da trasmettere entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del verbale, dichiarano che non sono subentrate variazioni tali da dover aggiornare la scheda di riferimento del Registro di Anagrafe condominiale, ovvero, nel caso di variazioni, con comunicazioni che i condomini dovranno inoltrare all’amministratore, con assunzione di responsabilità nel merito di eventuali non corrispondenze dei dati, tali da causare possibili conseguenze sugli effetti del deliberato. Condivido che al momento non sussiste una chiara ed univoca normativa, motivo per il quale occorre aggirare l’ostacolo con richiami in ogni verbale. Grazie infinite per il tuo intervento.
Buonasera. Sono stati ultimati da poco i lavori di ristrutturazione con il Bonus Facciate , e l' amministratore si è rifiutato di darmi una copia dei documenti relativi ai lavori quali bonifici e fatture , visto di conformità, quadro economico, ecc. dicendo che non ne è in possesso in quanto quella documentazione non riguarda da vicino il condomino. Ora vorrebbe fare un assemblea per la chiusura dei lavori e vorrei sapere se sarà possibile impugnare la delibera per il fatto che non ha fornito la documentazione.
Tutti questi documenti devono essere obbligatoriamente nella disponibilità dell'amministratore, il quale, a seguito di semplice richiesta dei condomini, ne deve fornire copia. Li deve conservare per il periodo sottoposto a possibili accertamenti dell'ADE, ovvero per 18 anni. I primi 10 sono quelli previsti per la detrazione IRPEF, al termine dei quali partono 8 anni di ulteriore periodo di controllo. Poiché l'eventuale accertamento arriverà al committente, ovvero, voi condomini e non all'amministratore, sarebbe opportuno che copia del fascicolo dei lavori, con asseverazione, visto di conformità, fatture e bonifici, delibere, ecc... siano consegnate anche a voi condomini.
Le suggerisco di inviare ufficiale richiesta al suo amministratore nell'ottenere copia di questi documenti entro e non oltre giorni 7, a mezzo PEC o Raccomandata, riservandosi, in caso di rifiuto, di tutelare la propria posizione nelle opportune sedi.
Dai, gentilmente, il numero delle sentenze. Anche qui. Quanto riportato è contrario a tutto quanto appreso in anni ed anni di formazione specifica in materia.
Vi sono molte sentenze e molti articoli facilmente reperibili in rete. Per citarne alcuni: 1) www.gecosei.it/che-succede-se-tutti-i-comproprietari-si-presentano-in-assemblea/#:~:text=Convocazione%20dei%20comproprietari%2C%20le%20regole,diritto%20di%20essere%20personalmente%20avvisata. 2) www.altalex.com/documents/news/2019/09/19/avviso-di-convocazione-va-inviato-ad-entrambi-coniugi-in-comunione 3) www.diritto.it/assemblea-e-coniugi-in-condominio/ 4) www.avvocatougoabbate.it/i-comproprietari-vanno-tutti-convocati/ 5) www.amicosrl.it/post/il-comproprietario-non-convocato-in-assemblea-pu%C3%B2-bloccare-il-decreto-ingiuntivo 6) www.studiocataldi.it/articoli/34085-immobili-in-comproprieta-chi-va-convocato-all-assemblea-di-condominio.asp 7) avvocatoaprea.it/2021/03/19/la-mancata-convocazione-puo-essere-impugnata-solo-dal-condomino-interessato/ Spero sia sufficiente…
Le aggiungo che tale linea è stata adottata anche nei recenti corsi di formazione in ambito del DM140 rivolti a noi amministratori. In una recente aula di formazione dell'A.N.AMM.I di cui faccio parte, si è ampiamente discusso sul tema, approdando alla conseguente occorrenza, dettata dalla maggioranza delle espressioni giurisprudenziali sull'argomento, di procedere con opportuna convocazione rivolta singolarmente a tutti gli aventi diritto, ivi compresi coniugi in comunione dei beni e facenti parte dello stesso "nucleo famigliare". Tutto ciò a seguito di una attuale ed evidente non definitiva legislazione nel merito, che produce una sorta di indirizzo maggioritario evidenziato in numerose sentenze, con "consiglio" ai colleghi di adottare tale procedura.
Durante l'assemblea i coniugi possono entrambi partecipare e parlare? Il nostro amministratore dice che può parlare solo uno dei due, anche se sono presenti marito e moglie.
I comproprietari possono partecipare all'assemblea e non hanno limitazioni di intervento. La limitazioni riguarda solo la votazione dei punti in odg che deve essere espressa solo dal comproprietario designato.
Secondo il C.C. solo uno dei coniugi può partecipare all'assemblea e di conseguenza votare. Addirittura dovrebbe presentare "Delega" dell'altro coniuge comproprietario. A questo punto sono confusa.
Assolutamente no. Purtroppo è un metodo utilizzato ancora troppo spesso da molti miei colleghi, i quali rendono i verbali alla stregua di una chiacchierata al bar... annullabili in qualsiasi momento. Addirittura, spesso inviano i verbali ai condomini assenti a mezzo mail ordinaria, ripetendo il grave errore.
Nel video ho portato due esempi. 1) Le delibere i via generale possono essere impugnate dal/dai comproprietari che non siano stati regolarmente convocati entro trenta giorni dal ricevimento del verbale - ammesso che gli venga trasmesso e/o nel momento in cui ne vengono a conoscenza, magari richiedendone copia in via ufficiale all’Amministratore per poi procedere con l’impugnazione per mancata convocazione. Va da sé che se un comproprietario non è stato convocato e non ha ricevuto copia del verbale e ne richieda ufficialmente copia dopo 2 anni, ottenuto ufficialmente l’estratto del verbale dopo due anni, avrà trenta giorni per impugnarlo….e così via. 2) Superbonus: le delibere che esprimono il TUTTO GRATIS nella stesura del CME, le quali abbiamo assegnato incarico ad unico referente generale (General Contractor) il quale ha l’obbligo di mantenere al di fuori del 110% i propri guadagni, qualunque essi siano, producono la conseguenza di probabile assemblea nulla.
Le aggiungo che tale linea è stata adottata anche nei recenti corsi di formazione in ambito del DM140 rivolti a noi amministratori. In una recente aula di formazione dell'A.N.AMM.I di cui faccio parte, si è ampiamente discusso sul tema, approdando alla conseguente occorrenza, dettata dalla maggioranza delle espressioni giurisprudenziali sull'argomento, di procedere con opportuna convocazione rivolta singolarmente a tutti gli aventi diritto, ivi compresi coniugi in comunione dei beni e facenti parte dello stesso "nucleo famigliare". Tutto ciò a seguito di una attuale ed evidente non definitiva legislazione nel merito, che produce una sorta di indirizzo maggioritario evidenziato in numerose sentenze, con "consiglio" ai colleghi di adottare tale procedura.
Buongiorno, suggerisco di guardare questo video introduttivo ad una intervista condivisa con il Dott. Giordano, nel quale si evidenziano i rischi correlati alla fatidica CILAS che in molti si sono affrettati a presentarla il 25 novembre: ruclips.net/video/LI2e6U3YwKY/видео.html
Grazie infinite per tutti questi preziosi consigli👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
Grazie,. Molto chiaro ovviamente sono i condomini e gli eventuali aventi diritto che con responsabilità è correttezza devono informare l'amministratore di eventuali variazioni al sistema famiglia, dopo di questo occorre una normativa chiara ed univoca in merito, che al momento non sussiste.
Condivido Giuseppe e sappiamo che questo non avviene, ovvero, che gli aventi diritto spesso non comunicano eventuali variazioni e noi amministratori non abbiamo superpoteri idonei ad appurarle se queste non ci vengono comunicate. Personalmente ho predisposto un trafiletto che inserisco in tutte le assemblee, dove i condomini presenti in sede d’assemblea e gli assenti con eventuale comunicazione da trasmettere entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del verbale, dichiarano che non sono subentrate variazioni tali da dover aggiornare la scheda di riferimento del Registro di Anagrafe condominiale, ovvero, nel caso di variazioni, con comunicazioni che i condomini dovranno inoltrare all’amministratore, con assunzione di responsabilità nel merito di eventuali non corrispondenze dei dati, tali da causare possibili conseguenze sugli effetti del deliberato. Condivido che al momento non sussiste una chiara ed univoca normativa, motivo per il quale occorre aggirare l’ostacolo con richiami in ogni verbale. Grazie infinite per il tuo intervento.
Buonasera. Sono stati ultimati da poco i lavori di ristrutturazione con il Bonus Facciate , e l' amministratore si è rifiutato di darmi una copia dei documenti relativi ai lavori quali bonifici e fatture , visto di conformità, quadro economico, ecc. dicendo che non ne è in possesso in quanto quella documentazione non riguarda da vicino il condomino. Ora vorrebbe fare un assemblea per la chiusura dei lavori e vorrei sapere se sarà possibile impugnare la delibera per il fatto che non ha fornito la documentazione.
Tutti questi documenti devono essere obbligatoriamente nella disponibilità dell'amministratore, il quale, a seguito di semplice richiesta dei condomini, ne deve fornire copia. Li deve conservare per il periodo sottoposto a possibili accertamenti dell'ADE, ovvero per 18 anni. I primi 10 sono quelli previsti per la detrazione IRPEF, al termine dei quali partono 8 anni di ulteriore periodo di controllo. Poiché l'eventuale accertamento arriverà al committente, ovvero, voi condomini e non all'amministratore, sarebbe opportuno che copia del fascicolo dei lavori, con asseverazione, visto di conformità, fatture e bonifici, delibere, ecc... siano consegnate anche a voi condomini.
Le suggerisco di inviare ufficiale richiesta al suo amministratore nell'ottenere copia di questi documenti entro e non oltre giorni 7, a mezzo PEC o Raccomandata, riservandosi, in caso di rifiuto, di tutelare la propria posizione nelle opportune sedi.
@@DiegoSantiChannel Grazie
Ottimo
Grazie, grazie, grazie
Dai, gentilmente, il numero delle sentenze. Anche qui. Quanto riportato è contrario a tutto quanto appreso in anni ed anni di formazione specifica in materia.
Vi sono molte sentenze e molti articoli facilmente reperibili in rete. Per citarne alcuni:
1) www.gecosei.it/che-succede-se-tutti-i-comproprietari-si-presentano-in-assemblea/#:~:text=Convocazione%20dei%20comproprietari%2C%20le%20regole,diritto%20di%20essere%20personalmente%20avvisata.
2) www.altalex.com/documents/news/2019/09/19/avviso-di-convocazione-va-inviato-ad-entrambi-coniugi-in-comunione
3) www.diritto.it/assemblea-e-coniugi-in-condominio/
4) www.avvocatougoabbate.it/i-comproprietari-vanno-tutti-convocati/
5) www.amicosrl.it/post/il-comproprietario-non-convocato-in-assemblea-pu%C3%B2-bloccare-il-decreto-ingiuntivo
6) www.studiocataldi.it/articoli/34085-immobili-in-comproprieta-chi-va-convocato-all-assemblea-di-condominio.asp
7) avvocatoaprea.it/2021/03/19/la-mancata-convocazione-puo-essere-impugnata-solo-dal-condomino-interessato/
Spero sia sufficiente…
Le aggiungo che tale linea è stata adottata anche nei recenti corsi di formazione in ambito del DM140 rivolti a noi amministratori. In una recente aula di formazione dell'A.N.AMM.I di cui faccio parte, si è ampiamente discusso sul tema, approdando alla conseguente occorrenza, dettata dalla maggioranza delle espressioni giurisprudenziali sull'argomento, di procedere con opportuna convocazione rivolta singolarmente a tutti gli aventi diritto, ivi compresi coniugi in comunione dei beni e facenti parte dello stesso "nucleo famigliare". Tutto ciò a seguito di una attuale ed evidente non definitiva legislazione nel merito, che produce una sorta di indirizzo maggioritario evidenziato in numerose sentenze, con "consiglio" ai colleghi di adottare tale procedura.
Super
Grazie infinite!!!
Durante l'assemblea i coniugi possono entrambi partecipare e parlare? Il nostro amministratore dice che può parlare solo uno dei due, anche se sono presenti marito e moglie.
I comproprietari possono partecipare all'assemblea e non hanno limitazioni di intervento. La limitazioni riguarda solo la votazione dei punti in odg che deve essere espressa solo dal comproprietario designato.
Secondo il C.C. solo uno dei coniugi può partecipare all'assemblea e di conseguenza votare. Addirittura dovrebbe presentare "Delega" dell'altro coniuge comproprietario.
A questo punto sono confusa.
una convocazione via mail semplice è valida?
Assolutamente no. Purtroppo è un metodo utilizzato ancora troppo spesso da molti miei colleghi, i quali rendono i verbali alla stregua di una chiacchierata al bar... annullabili in qualsiasi momento. Addirittura, spesso inviano i verbali ai condomini assenti a mezzo mail ordinaria, ripetendo il grave errore.
👏👏👏🙂🙂🙂👏👏👏
Grazie infinite 🙏
Trattasi sempre di Superbonus e sgravi fiscali mai visti...
Scusi ma annullabile è nel tempo di 30 gg. E quindi non nulle che possono essere nel tempo
Nel video ho portato due esempi.
1) Le delibere i via generale possono essere impugnate dal/dai comproprietari che non siano stati regolarmente convocati entro trenta giorni dal ricevimento del verbale - ammesso che gli venga trasmesso e/o nel momento in cui ne vengono a conoscenza, magari richiedendone copia in via ufficiale all’Amministratore per poi procedere con l’impugnazione per mancata convocazione.
Va da sé che se un comproprietario non è stato convocato e non ha ricevuto copia del verbale e ne richieda ufficialmente copia dopo 2 anni, ottenuto ufficialmente l’estratto del verbale dopo due anni, avrà trenta giorni per impugnarlo….e così via.
2) Superbonus: le delibere che esprimono il TUTTO GRATIS nella stesura del CME, le quali abbiamo assegnato incarico ad unico referente generale (General Contractor) il quale ha l’obbligo di mantenere al di fuori del 110% i propri guadagni, qualunque essi siano, producono la conseguenza di probabile assemblea nulla.
Le aggiungo che tale linea è stata adottata anche nei recenti corsi di formazione in ambito del DM140 rivolti a noi amministratori. In una recente aula di formazione dell'A.N.AMM.I di cui faccio parte, si è ampiamente discusso sul tema, approdando alla conseguente occorrenza, dettata dalla maggioranza delle espressioni giurisprudenziali sull'argomento, di procedere con opportuna convocazione rivolta singolarmente a tutti gli aventi diritto, ivi compresi coniugi in comunione dei beni e facenti parte dello stesso "nucleo famigliare". Tutto ciò a seguito di una attuale ed evidente non definitiva legislazione nel merito, che produce una sorta di indirizzo maggioritario evidenziato in numerose sentenze, con "consiglio" ai colleghi di adottare tale procedura.
maledetta mosca
Esatto 🤣🤣
Se gli assenti , gli astenuti e i contrari al superbonus non contestano l assemblea l assemblea è valida ?!!
Sì se sono state deliberate attentamente tutte le voci e i punti(molti) specifici.
Buongiorno, suggerisco di guardare questo video introduttivo ad una intervista condivisa con il Dott. Giordano, nel quale si evidenziano i rischi correlati alla fatidica CILAS che in molti si sono affrettati a presentarla il 25 novembre: ruclips.net/video/LI2e6U3YwKY/видео.html