La proprietà nozione e modi di acquisto

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  • Опубликовано: 2 окт 2024

Комментарии • 10

  • @caterinabicchielli7504
    @caterinabicchielli7504 7 лет назад +14

    È molto più utile una di queste lezioni che leggere cento volte il manuale, inoltre sono spiegate in modo per niente noioso. Se passo questo esame è grazie a lei!

  • @sandro75k
    @sandro75k 6 лет назад +4

    Solo un dubbio.
    L'occupazione non vale o non dovrebbe valere per i beni immobili. Ciò che è bene immobile ed è abbandonato diventa patrimonio dello Stato sia perché l'art. 923 non li nomina, sia perché l'art. 827 c.c. espressamente dispone che:
    I beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato.

  • @fragioma1967
    @fragioma1967 7 лет назад +5

    Giuseppe Baroli, sei un grande.
    Grazie. spiegazioni semplici, utili, comprensive e spiegate in un modo splendido e perfetto.

  • @eleonorastark2904
    @eleonorastark2904 6 лет назад +3

    Complimenti per la spiegazione chiarissima ,mi è molto utile per l'esame di diritto privato. Se tutti spiegassero come lei saremmo un passo avanti

  • @simons2231
    @simons2231 5 лет назад +2

    Grazie per questi video e complimenti per il Suo modo di spiegare.
    Aggiungo solo una precisazione (forse tralasciata per dimenticanza):
    14:57 Oltre alla commistione c'è anche l'unione.
    Il codice civile gli disciplina insieme: Art. 939 c.c. UNIONE e COMMISTIONE.
    UNIONE: congiungimento materiale di due cose che però mantengono la loro individualità, e malgrado l’unione, sono distinguibili ma non più separabili.
    COMMISTIONE: mescolanza di cose solide che diventano non più distinguibili.

    • @simons2231
      @simons2231 5 лет назад +3

      13:10 Per quanto riguarda l' INVENZIONE aggiungo: Un particolare tipo di invenzione è quella del TESORO, che è quella cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, della quale nessuno può provare di essere proprietario. Esso appartiene al proprietario del fondo su cui si trova. Se il ritrovamento avviene per caso da parte di individuo diverso dal proprietario del fondo, il TESORO spetta per la metà al proprietario e per l’altra metà a colui che l’ha trovato. Nel caso di ritrovamento di cose di interesse particolare (storico, archeologico o artistico) il diritto è dello Stato, che dovrà compensare tanto il ritrovatore quanto il proprietario (art. 932 c.c.).

  • @marcoschirosi9075
    @marcoschirosi9075 6 лет назад +2

    davvero bravo e chiarissimo

  • @aurorapierobon9962
    @aurorapierobon9962 2 года назад

    Molto utile, grazie!

  • @vitaccy6605
    @vitaccy6605 7 лет назад

    complimenti per l'ottima spiegazione.