LA NUOVA IMU 2020

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  • Опубликовано: 7 сен 2024

Комментарии • 18

  • @francesca5178
    @francesca5178 4 года назад

    Grazie mille! Non ho trovato nulla di più chiaro sul web! Complimenti!

  • @mariagraziasavaresi1328
    @mariagraziasavaresi1328 4 года назад

    Grazie mille

  • @caterinadiscepllo2526
    @caterinadiscepllo2526 3 года назад

    I suoi aggiormenti sono utile, ma io vorrei sapere che differenza c'è tra una casa definita Signorile e una casa rurali, in, per pagare Limu grazie, se mi dai queste informazioni

    • @GiuseppeAntonioDeLeo
      @GiuseppeAntonioDeLeo  3 года назад

      CIAO, PROVO A DARTI UNA RISPOSTA.
      I fabbricati rurali utilizzati come abitazione vanno iscritti alla categoria catastale A/6 (abitazioni di tipo rurale).
      Il reddito prodotto da questi immobili concorre a determinare l’importo dell’Imu (se sono adibiti ad abitazione principale però, l’Imu non è dovuta). Per la Tari, i comuni possono stabilire riduzioni.
      La legge (Art. 9, comma 3, lett. a), D.L. n. 557/1993, convertito in L. n. 133/1994) individua i requisiti affinché il fabbricato rurale possa essere considerato ad uso abitativo. In particolare, l’edificio deve essere utilizzato come abitazione:
      1. dal proprietario o dal titolare di un diritto reale sul terreno (ad esempio usufrutto) per esigenze connesse all’esercizio dell’attività agricola svolta (deve essere imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese);
      2. dall’affittuario del terreno o da colui che con un altro titolo conduce il terreno a cui il fabbricato è asservito (deve essere imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese);
      3. dai familiari che convivono con i soggetti di cui ai due numeri precedenti;
      4. dai titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività agricola;
      5. da uno dei soci o degli amministratori di società agricole, che abbiano la qualifica di imprenditori agricoli professionali (deve essere imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese);
      Inoltre, il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie di almeno 10mila metri quadrati ed essere iscritto al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Il limite si abbassa a 3mila metri quadrati se sul terreno sono svolte colture in serra, funghicolture o altre colture intensive, oppure se il terreno stesso è ubicato in un comune considerato montano dalla legge. Ancora, il volume d’affari che deriva dall’attività agricola svolta da colui che conduce il fondo, deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo (a 1/4 se si trova in un comune montano), dal quale vanno esclusi i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito dell’attività agricola.
      Questa categoria è stata soppressa. La Circolare del Ministero delle Finanze n.5 del 14 Marzo del 1992 ha, infatti, soppresso le categorie catastali A5 e A6 in quanto le caratteristiche non permettono di considerarle una categoria abitativa a tutti gli effetti. Pertanto, rimangono nel database del catasto gli immobili accatastati con le seguenti categorie che non abbiano subito alcuna variazione. Per immobili accatastati dopo la data della circolare bisogna fare riferimento alla categoria catastale A4.
      Non possono essere considerati fabbricati rurali le abitazioni di lusso (le cui caratteristiche previste dal Decreto Ministeriale del 2.8.1969), le abitazioni di tipo signorile (categoria A/1) e le abitazioni in ville (categoria A/8):
      A/1 - Abitazioni di tipo signorile. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale.
      A/8 - Abitazioni in ville. Per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario.

  • @mariagraziasavaresi1328
    @mariagraziasavaresi1328 4 года назад

    Buonasera signor Di Leo, le volevo porre un quesito.
    Ho ricevuto in eredità una porzione della casa paterna (1/4) abitata da mia madre. Per lei tale abitazione è la prima casa, mentre io risiedo nella mia prima casa. Volevo sapere se sono soggetta al pagamento dell' IMU sull'eredità ricevuta. Tale abitazione non rientra nelle categorie lussuose

    • @GiuseppeAntonioDeLeo
      @GiuseppeAntonioDeLeo  4 года назад

      Buon giorno signora Maria Grazia
      Né lei né sua madre dovete pagare l'Imu.
      Come ricordato nel video, il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possessore di immobili è certamente il proprietario, ma può essere, al suo posto, il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi immobili (comma da 743 della Legge di bilancio 2020).
      Nel vostro caso di immobile in successione, l'articolo 540 del Codice civile prevede che al coniuge superstite sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se sono di proprietà del defunto o acquistati in comune.
      Per questa ragione, è sua madre, in quanto titolare del diritto di abitazione, che “possiede l’abitazione” ed è quindi soggetto passivo di Imu; trattandosi però di abitazione principale non di lusso, sua madre non deve pagare l'Imu.
      Lei, invece, risulta essere come nuda proprietaria, cioè non possiede l’immobile”, non vi dimora, e quindi non devono corrispondere l'imposta.

  • @osservatoreesterno2398
    @osservatoreesterno2398 4 года назад +1

    Ma se io le seconde case non le ho date in affitto... che reddito producono : 0 !! Pago le tasse sul nulla....