Rientro dei Cervelli e Apertura Partita Iva: come funziona?
HTML-код
- Опубликовано: 14 окт 2024
- 💡 Hai bisogno della nostra assistenza sul Regime Impatriati?
Prenota una consulenza cliccando qui e scegli il giorno e l’ora per te più comodi ➡ bit.ly/consule... ⬅
💡Vuoi scaricare GRATIS l'ebook "Regime Impatriati: la Guida Fiscale"?
Clicca qui ➡ bit.ly/ebook-r... ⬅
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
✅ ISCRIVITI al canale RUclips ➡ / studioallievi
👍 SUPPORTA il canale lasciando un like al video!
PER APPROFONDIMENTI:
📱Seguici su Instagram ➡ / studioallievi_commerci... ⬅
📱Seguici su Telegram ➡ t.me/studioall... ⬅
💻 Sito dello Studio Allievi - Dottori Commercialisti ➡ www.studioalli... ⬅
💻 Leggi i nostri articoli sul Blog ➡ www.studioalli... ⬅
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA NOSTRA ATTREZZATURA:
Treppiede Smartphone ➡ amzn.to/3KxJ1BX ⬅
Pannello Luce 176 LED ➡ amzn.to/3KvZuGC ⬅
Lavagna SAMSUNG Flip Pro ➡ amzn.to/3V4pzl4 ⬅
Stand per Samsung Flip ➡ amzn.to/3KvF54E ⬅
DJI Mic Microfono Wireless Lavalier ➡ amzn.to/3XdkeKT ⬅
Per assistenza e consulenze private su aspetti relativi al Regime degli Impatriati potete:
- visitare questa pagina: www.studioallievi.com/servizi-di-consulenza/regime-impatriati/
- inviare una email a: info@studioallievi.com
- chiamare allo: 02/9464246
Qualcuno sostiene che se aderisco al regime impatriati e lo applico al reddito prodotto attraverso la parita I.V.A. poi non posso avere una società da cui estraggo dividendi o altre fonti di reddito. E' vero, non trovo nessuna circolare al riguardo
No, semplicemente si tratta di altre fonti di reddito, non sempre detassabili. Ad esempio, i dividendi seguono una tassazione sulla quale non può trovare beneficio il regime del impatriati.
grazie ma sull'inps non sono informazioni aggiornate a meno che non abbia capito io
Al momento, l'unica modifica apportata dall'Inps riguarda quella conteplata nella recente Circolare n. 52/2023, inerente il calcolo dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e da coloro che esercitano attività commerciali. In tal caso, se è appliacata la detassazione di cui al D.Lgs. 147/2015, la base imponibile è la stessa individuata ai fini IRPEF.
Al momento, però, la circolare ne fa mensione solo per coloro che hanno p.iva come artigiani e commercianti.
grazie