guarda domani ho l'esame e finalmente ho trovato qualcuno che ha saputo spiegare in maniera chiara la simulazione, gli altri video sono tutta fuffa. sei un grande, ALLELUIA
Domanda veloce se riesci a rispondere: Nella simulazione relativa per quanto riguarda i requisiti di forma, è il contratto apparente a dover avere forma e sostanza come quello dissimulato? Oppure al contrario, è il contratto dissimulato che deve avere la stessa forma e sostanza del simulato ?
In primo luogo ringrazio il prof. Barba per la disponibilità dei contenuti di elevato interesse. In secondo luogo si deve constatare che la domanda è molto spinosa e riguarda un punto molto controverso della disciplina della simulazione. A fronte dell'opinione riportata dal professore, altra parte autorevole della dottrina (Roppo e Bianca) ritiene che il contratto dissimulato debba avere i requisiti forma per esso richiesti dalla legge: se si simula una vendita, che in realtà nasconde una donazione, l'accordo simulatorio che crea il reale rapporto di carattere donativo deve avere i requisiti di forma propri della donazione. Bianca, nell'ultima edizione della monografia dedicata al contratto (2019), sostiene questa opinione in modo molto più deciso di quanto espresso nelle precedenti edizioni. Testualmente la norma contenuta nel 1414 dispone espressamente che tra le parti ha effetto il contratto dissimulato purché ne sussistano i requisiti di sostanza e forma. Diversamente le parti concluderebbero una donazione senza la forma necessaria, perché il rapporto che tra loro produce effetti è quello della donazione, che è il contratto dissimulato.
Ho una domanda, se dovesse succedere che ad esempio: Tizio e Caio simulano un contratto di vendita, anche se non vogliono farne valere gli effetti; successivamente Caio, acquirente simulato, aliena il bene a Sempronio, che acquista in buona fede. Cosa succede ad esempio ai creditori di Tizio, alienante simulato che, prima dell'atto simulato, potevano soddisfarsi sul bene, ma poi il bene in realtà è stato alienato? Considerando anche che nell'art.1415 si dice che i creditori del simulato alienante non possono opporsi ai terzi (in tal caso Sempronio) che hanno acquistato dal titolare apparente. cioè come si procede in tal caso?
I creditori del simulato alienante (Tizio, nel suo caso) possono sempre far valere la simulazione. Se il loro credito fosse anteriore a quello dei créditori del simulato acquirente (Caio), prevarrebbero. Se i creditori di Tizio rimangono inerti dopo la simulazione e inerti anche dopo la ulteriore alienazione da Caio a Sempronio, diciamo che non sono stati particolarmente vigili e quindi non possono essere preferiti.
In caso di simulazione tra le parti , in assenza di contradichiarazione, se uno delle parti vuole fare valere la simulazione, ci sono altre possibilità per dimostrare la simulazione? Il giudice ha altri mezzi?
Non possono fare nulla a meno che la trascrizione della domanda per far valere la simulazione sia stata trascritta prima della trascrizione dell acquisto in buona fede.
@@Gabovich anche un atto di trasferimento immobiliare mediante una separazione legale , può essere viziato da illecita ? Per chiedere la prova testimoniale dalle parti.....?
guarda domani ho l'esame e finalmente ho trovato qualcuno che ha saputo spiegare in maniera chiara la simulazione, gli altri video sono tutta fuffa. sei un grande, ALLELUIA
Spiegazione eccezionale!
Grazie mille, sei stato chiarissimo 👍
Molto bravo
mille grazie
chiarissimo 😃
Mille grazie. Di cuore
É il contratto apparente che deve avere i requisiti di sostanza è di forma del contratto sottostante (dissimulato)
Santo subito
Domanda veloce se riesci a rispondere:
Nella simulazione relativa per quanto riguarda i requisiti di forma, è il contratto apparente a dover avere forma e sostanza come quello dissimulato? Oppure al contrario, è il contratto dissimulato che deve avere la stessa forma e sostanza del simulato ?
In primo luogo ringrazio il prof. Barba per la disponibilità dei contenuti di elevato interesse. In secondo luogo si deve constatare che la domanda è molto spinosa e riguarda un punto molto controverso della disciplina della simulazione. A fronte dell'opinione riportata dal professore, altra parte autorevole della dottrina (Roppo e Bianca) ritiene che il contratto dissimulato debba avere i requisiti forma per esso richiesti dalla legge: se si simula una vendita, che in realtà nasconde una donazione, l'accordo simulatorio che crea il reale rapporto di carattere donativo deve avere i requisiti di forma propri della donazione. Bianca, nell'ultima edizione della monografia dedicata al contratto (2019), sostiene questa opinione in modo molto più deciso di quanto espresso nelle precedenti edizioni. Testualmente la norma contenuta nel 1414 dispone espressamente che tra le parti ha effetto il contratto dissimulato purché ne sussistano i requisiti di sostanza e forma. Diversamente le parti concluderebbero una donazione senza la forma necessaria, perché il rapporto che tra loro produce effetti è quello della donazione, che è il contratto dissimulato.
Ho una domanda, se dovesse succedere che ad esempio: Tizio e Caio simulano un contratto di vendita, anche se non vogliono farne valere gli effetti; successivamente Caio, acquirente simulato, aliena il bene a Sempronio, che acquista in buona fede.
Cosa succede ad esempio ai creditori di Tizio, alienante simulato che, prima dell'atto simulato, potevano soddisfarsi sul bene, ma poi il bene in realtà è stato alienato? Considerando anche che nell'art.1415 si dice che i creditori del simulato alienante non possono opporsi ai terzi (in tal caso Sempronio) che hanno acquistato dal titolare apparente.
cioè come si procede in tal caso?
I creditori del simulato alienante (Tizio, nel suo caso) possono sempre far valere la simulazione. Se il loro credito fosse anteriore a quello dei créditori del simulato acquirente (Caio), prevarrebbero. Se i creditori di Tizio rimangono inerti dopo la simulazione e inerti anche dopo la ulteriore alienazione da Caio a Sempronio, diciamo che non sono stati particolarmente vigili e quindi non possono essere preferiti.
In caso di simulazione tra le parti , in assenza di contradichiarazione, se uno delle parti vuole fare valere la simulazione, ci sono altre possibilità per dimostrare la simulazione? Il giudice ha altri mezzi?
Non possono fare nulla a meno che la trascrizione della domanda per far valere la simulazione sia stata trascritta prima della trascrizione dell acquisto in buona fede.
Molto chiaro...ma Cosa significa: illeicita contratto dissimulato ?
Grazie mille della risposta posso chiederti un'altra cosa?@@Gabovich
@@Gabovich anche un atto di trasferimento immobiliare mediante una separazione legale , può essere viziato da illecita ? Per chiedere la prova testimoniale dalle parti.....?
@@Gabovich grazie è stato molto molto chiaro. Grazie mille
@@Gabovich ma è possibile contattarla in privato?
Ma qualora non vi fosse la dichiarazione di simulazione assoluta o relativa questa viene definita nulla?
Ma i vecchi cari Tizio Caio e Sempronio vi stavano antipatici ?comunque, bella lezione
per cambiare un poco. Tizio e Caio in pensione!
?