Tutto sull'accollo del mutuo!
HTML-код
- Опубликовано: 6 сен 2024
- In questo video il Notaio d’Ambrosio spiega cos’è l’accollo, in quali ipotesi vi si ricorre e come si stipula. In particolare, in caso di compravendita l’accollo potrà essere usato come mezzo di pagamento nel caso in cui il venditore abbia un mutuo pregresso da estinguere. Al notaio spetterà controllare che vi siano le condizioni per procedervi, alle parti verificare il debito residuo. Di seguito, si analizzeranno le varie ipotesi di accollo, cumulativo e liberatorio, e il ruolo della banca davanti a questi accordi tra le parti. Infine, il Notaio spiegherà i rischi connessi a tale operazione e darà dei consigli utili per chi fosse interessato a comprare casa, pagando parte del prezzo con l’accollo.
Quello che dovete sapere sull'accollo, specie quando volete comprare casa con un mutuo preesistente e pensate di pagare parte del prezzo di acquisto assumendovi il debito del venditore.
L’accollo del mutuo è una modalità utilizzata frequentemente nelle compravendite da costruttori, ma a condizione che il mutuo originario edilizio sia stato frazionato (con l’ipoteca).
Questo in quanto il costruttore, di solito, contrae un mutuo edilizio per la costruzione, ipotecando il terreno, e l’ipoteca gravante sul terreno si estende poi a tutta la costruzione. Con il frazionamento l’importo del mutuo originario e dell’ipoteca originaria viene ripartito in tante porzioni quante sono le unità immobiliari.
Ogni unità immobiliare sarà quindi gravata non più dall’intera ipoteca originaria ma da una frazione di essa ed ogni quota parte è indipendente rispetto alla restante parte del finanziamento.
L’accollo del mutuo può essere utile e vantaggioso sia per l’acquirente che non dispone di tutta la somma necessaria all’acquisto e quindi anzichè contrarre un mutuo ex novo sostenendo le relative spese ed i relativi costi, subentra nel mutuo già in corso, sia per il venditore che non deve preoccuparsi di estinguere anticipatamente il mutuo.
Naturalmente con l’accollo l’acquirente accetta tutte le condizioni (tasso, piano di ammortamento ecc…) stabilite originariamente dal venditore con la sua banca, deve valutarne quindi la convenienza, perchè, magari, potrebbe ottenere un nuovo mutuo a condizioni più vantaggiose, soprattutto in questo periodo storico dove i tassi d’interesse sono notevolmente più bassi rispetto a quelli dei mutui contratti anni fa.
Vedi anche mioblog.notaio...
Iscriviti al canale! Nuovi video in arrivo!
Consulta e approfondisci l’argomento sul blog: mioblog.notaio...
Tieniti aggiornato attraverso il tuo social preferito:
Twitter: / notaiodambrosio
Instagram: / notaiomassimodambrosio
Google+: plus.google.co...
Facebook: / notaiomassimodambrosio...
Linkedin: / massimo-d-ambrosio-114...
…e se ti è piaciuto ringrazia il notaio condividendo il video sui tuoi social network!
Grazie mille per la spiegazione! Chiaro ed esaustivo... COMPLIMENTI!!! 🙂
Grazie a te per le belle parole!
complimenti, ottima spiegazione.
Grazie delle tue buone parole!
Grazie per i suoi video !! molto utili e ben spiegati !!!
Grazie Marco! Ho molte idee ancora da esporre! Segui anche il mio blog: mioblog.notaiopescaradambrosio.it/
Complimenti per la chiara spiegazione. Non sapevo che il venditore rimane obbligato. Ma nel caso in cui il compratore non paga il mutuo che si e' accollato, la banca non è tenuta ad una preventiva vendita all'asta dell'appartamento ipotecato e soltanto in seconda istanza aggredire il venditore in buona fede?
Macchè! Di solito fa così. Ma se scopre che il venditore è proprietario di un immobile più appetibile dal punto di vista esecutivo lo aggredisce per primo
La banca può dare il mutuo liberatorio anche se il nuovo acquirente ha 65 anni?si ha un limite di età?grazie per la sua spiegazione
Si certo, non ci sono limiti legali
Salve
desidererei sapere di più su Accollo di un mutuo cointestato, tra marito e moglie in comunione di beni ,ed il decesso di un mutuatario ( marito )
Eredi moglie ed unica figlia
Per poter fare una surroga del mutuo
Grazie
La domanda non è chiara. Comunque, in caso di decesso di un proprietario/mutuatario va primaa fatta successione, pagamento tasse, accettazione ereditaria, e solo successivamente si può procedere con la surroga.
@@notaiopescara si grazie ,tutto già fatto ,ma forse la surroga di quel mutuo non la fa nessuna banca in quanto rimane da pagare la quota capitale di circa 47000
Mi sto informando
Grazie mille